Amministrativa

AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE – Consiglio di Stato Sentenza 6050/2012

sul ricorso numero di registro generale 9774 del 2008, proposto da:
Beton Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti e Paolo Toffoli, con domicilio eletto presso Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;
contro
Comune di Chiusaforte;
Ideaedile S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Battista Campeis, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Melchionna in Roma, viale Parioli, 124;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE n. 00609/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.6050/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso d’appello della Beton Costruzioni s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Consigliere Doris Durante;
Udito l’avv. Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato che Beton Costruzioni s.p.a., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Chiusaforte, ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Ideaedile s.r.l. avverso la propria esclusione dalla gara, disposta dalla commissione di gara, per aver versato il contributo CIG con modalità diverse da quelle indicate dal bando;
che Beton Costruzioni chiedeva la riforma della sentenza per error in iudicando et in procedendo sotto più profili;
che con ordinanza di questa sezione n. 369 del 2009, veniva respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza;
che con memoria notificata il 24 maggio 2012 all’amministrazione e alla controinteressata, Beton Costruzioni s.p.a. ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso d’appello e, quindi, al procedimento pendente avanti il Consiglio di Stato;
Visto che le parti resistenti non si sono opposte, il Collegio non può che dare atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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