Amministrativa

Decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica” – Consiglio di Stato Sentenza 6179/2012

 

 

sul ricorso numero di registro generale 9494 del 2011, proposto da:
A.S rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Angelini e Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Asiago, 8;

contro

A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia della Spezia), rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Amati, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Rinaldi Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66;
Comune della Spezia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00585/2011, resa tra le parti, concernente “decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.

 

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6179/2012 del 04.12.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia della Spezia);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Stefano Santarelli e Andrea Amati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia della Spezia, con decreto dell’amministratore unico n. 241 del 2001, dichiarava la decadenza del signor S.A dall’assegnazione in locazione dell’alloggio sito in La Spezia via Boracchia n. 5/6, in base alla disposizione degli articoli 27, comma 2, lettera d) e 6, comma 1, lettera c) e 8, comma 1, della l. Regione Liguria n. 10 del 1994, in quanto i coniugi Salvini risultavano proprietari di un immobile sito nello stesso comune che risultava adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

2.- Il S. con ricorso al TAR Liguria gravava il suddetto provvedimento, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione e di istruttoria, atteso che l’immobile cui faceva riferimento il Comune era inidoneo ad abitazione.

3.- Il TAR con la sentenza indicata in epigrafe respingeva il ricorso affermando che “il provvedimento di decadenza si fonderebbe su una motivazione chiara: la carenza del requisito della mancanza di alloggio idoneo, risultando …il ricorrente comproprietario insieme al coniuge di immobile adeguatoche, in ogni caso, la mera nuda proprietà dell’alloggio, all’epoca neppure sussistente, sarebbe stata, comunque, elemento necessario a giustificare la decadenza”.

4.- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il S. che ne chiede la riforma o l’annullamento per erroneità sotto quattro diversi profili della disciplina di settore (art. 33 della l. reg. n. 6 del 1985; artt. 6 e 27 della l. reg. n.10 del 1994 e dell’art. 5 della l. reg. n. 10 del 2004) e per travisamento totale del fatto e difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; erroneità ed illogicità manifesta; perplessità e carenza di motivazione; omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erroneità ed illogicità manifesta; perplessità e carenza di motivazione sotto altro profilo, nonché per inconferenza del richiamo nel provvedimento all’art. 27 della l. reg. n. 10 del 1994, che prevede la decadenza per l’ipotesi di perdita dei requisiti, mentre il ricorrente sarebbe nel possesso dei requisiti.

5.- A.R.T.E., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 29 maggio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.

6.- L’appello è fondato e va accolto.

6.1- Il ricorrente lamenta che la sentenza sia erronea per falsa applicazione dell’art. 27 della l. reg. n. 10 del 1994, non sussistendo il presupposto della decadenza, in quanto, diversamente da quanto asserito dall’A.R.T.E. e affermato dal TAR, egli non era proprietario di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e perché, comunque, aveva solo la nuda proprietà dell’immobile cui si riferisce l’amministrazione nel provvedimento di decadenza.

6.2 – La censura è fondata.

In base al combinato disposto degli articoli 27, lettera d) e 6 della l. reg. n. 10 del 1994 e ss.mm., costituisce motivo di decadenza la perdita dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i quali, giusto il disposto dell’art. 6, alla lettera c) il “non possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare”.

6.3- L’immobile, al quale fa riferimento A.R.T.E. nel provvedimento di decadenza non è un alloggio adeguato alle esigenze abitative, anzi non è proprio qualificabile come “alloggio”.

Risulta, infatti, dalle perizie depositate in giudizio e dalle riproduzioni fotografiche, che si tratta di una cantina in pessimo stato di manutenzione, vecchia e cadente, colma di effluorescenze ed infiltrazioni di umidità, con altezze dei locali inferiori ai parametri minimi di agibilità e con servizi igienici inadeguati.

Trattasi cioè di immobile assolutamente inadeguato all’uso abitativo, perché inabitabile ed insalubre (pare, inoltre, l’inesistenza del collegamento con la strada pubblica, salvo che a mezzo una vecchia scalinata mulattiera lunga oltre 180 metri).

Il possesso di un “alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare” nel contesto della disciplina relativa all’assegnazione in locazione degli alloggi ERP, assume rilevanza ove riferito ad immobile che costituisca una possibile abitazione alternativa.

Ne consegue che il possesso di un immobile inadeguato a tale scopo non è idoneo ad escludere il possesso del requisito di cui alla lettera c) della legge regionale citata.

6.4- Quanto al concetto di “adeguatezza”, non è pertinente il riferimento di A.R.T.E. all’art. 21 della l. reg. n. 10 del 1994, che considera solamente la superficie minima e il numero dei vani che l’alloggio deve avere in rapporto alla composizione del nucleo familiare.

Tale criterio presuppone, infatti, che l’immobile sia idoneo dal punto di vista strutturale all’uso abitativo e, ferma tale qualità intrinseca, ne definisce l’adeguatezza, ovvero l’idoneità in relazione al numero delle persone che lo abitano.

Va da sé che tale criterio non assume valenza al diverso fine di stabilire l’abitabilità dell’immobile.

In conclusione, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal TAR Liguria, il possesso del requisito di cui alla lettera c), l. reg. n. 10 del 1994, non è correlato al possesso di un qualunque immobile, bensì di un immobile che abbia le qualità proprie per l’uso abitativo, peraltro, implicite nella parola “alloggio”.

6.5- Da quanto su rilevato, consegue, che nel caso in esame non sussiste il presupposto per la declaratoria di decadenza, non potendosi ritenere che il possesso di un immobile inidoneo ad uso abitativo, integri la mancanza del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 6, l. reg. n. 10 del 1994.

Viene di conseguenza superata ogni altra questione, quale la inidoneità della titolarità della sola nuda proprietà ad integrare la c.d. impossidenza, di cui alla norma citata.

Il ricorrente, infatti, avrebbe donato al figlio l’usufrutto dell’immobile di cui trattasi, conservando la sola nuda proprietà.

Ad ogni buon conto, va evidenziato che nel contesto della legge citata, la non possidenza ricorre in tutte le ipotesi in cui il possesso dell’alloggio ne comprenda il godimento, facoltà che non ricorre nel caso di titolarità della nuda proprietà.

Quanto alla circostanza che la donazione al figlio sarebbe stata fatta al solo scopo di eludere la disposizione sul requisito dell’impossidenza ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP, la circostanza, peraltro irrilevante nel caso in esame per le ragioni sopra esposte, non può essere meramente presunta, ma va provata ed accertata giudizialmente.

7.- Quanto sin qui esposto evidenzia la fondatezza anche delle censure di parte appellante sul difetto di istruttoria del provvedimento di decadenza, essendo evidente che un sopralluogo avrebbe evidenziato le carenze dell’immobile rispetto agli standard minimi di un alloggio ad uso abitativo, non rilevando in contrario che l’azienda abbia seguito il procedimento indicato dalla legge.

Non si può, invero, ritenere che integri una completa ed esauriente istruttoria, il mero rispetto formale delle fasi di un procedimento, ove non sia accompagnato da verificazione dello stato dei luoghi e la situazione di fatto integri presupposto necessario del provvedimento da adottare.

8. – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, e in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto da S. A. e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto con esso ricorso impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado di S. A e annulla il decreto n. 241 del 4 dicembre 2001 dell’amministratore unico dell’Azienda Regionale Territoriale Edilizia della Spezia.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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