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Ok a detrazione Iva in assenza di elementi provati d’evasione – Corte di Gustizia Ue Sentenza C-285/11

distesa_di_granoLa domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una singolare fattispecie in cui un soggetto passivo, la parte ricorrente, vede negarsi il diritto al beneficio della detrazione Iva, su una operazione di acquisto di una fornitura di grano, in quanto a conoscenza di un avvenuta evasione dell’imposta. Evasione che si sarebbe verificata a monte o a valle rispetto all’operazione a cui sarebbe stata negata la detrazione Iva.

La causa principale
A seguito di una verifica fiscale effettuata su operazioni riferite ai mesi di febbraio e marzo 2009 le autorità tributarie della Bulgaria riscontravano, ai danni della società ricorrente, delle anomalie su talune forniture di grano nonché e risultanze di merci in magazzino. Nonostante la società ricorrente avesse fornito alle autorità le fatture relative alle operazioni ritenute di sospetta evasione nelle conclusioni della verifica fiscale l’amministrazione tributaria riscontravano che non fosse avvenuta alcuna effettiva cessione di merci. Pertanto, veniva emesso apposito avviso di accertamento in rettifica a norma del quale veniva negato il diritto a detrazione Iva, nella forma di credito di imposta, alla suddetta società ricorrente. Per tutta risposta quest’ultima proponeva ricorso amministrativo avverso l’avviso di accertamento delle autorità tributarie bulgare. Per suo conto il giudice del rinvio in prima battuta ha precisato come la normativa nazionale non prevede che il diritto a detrazione Iva sia subordinato alla cd. prova dell’origine della merce. Dato il contesto della vicenda prospettata al giudice del rinvio, lo stesso alla luce delle disposizioni comunitarie provvedeva a sospendere il procedimento per sottoporre la questione ai giudici della Corte europea.

Le questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale, nel rivolgersi alla Corte, in sostanza pone diverse questioni che però, per opportunità tecniche, sono state raggruppate ed esaminate congiuntamente dagli stessi giudici europei. Occorre stabilire se, alla luce della direttiva 2006/112, in materia di Iva, nella fattispecie di cui alla causa principale, tali disposizioni ostano, a negare il beneficio della detrazione Iva relativa a un soggetto passivo alla luce di elementi riguardanti operazioni, a monte o valle, di sospetta evasione fiscale.

Le valutazioni della Corte
Per prima cosa occorre premettere, sottolineano i togati europei, come la normativa comunitaria sull’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alle stesse disposizioni di cui alla causa principale, stabiliscono per il soggetto passivo la possibilità di portare in detrazione l’imposta versata a monte da quella da versare a valle dell’operazione di acquisto o di vendita posta in essere. Trattandosi di un diritto previsto espressamente dalla normativa, più volte, la Corte di giustizia europea si è pronunciata sancendo come il diritto a detrazione costituisca un principio fondamentale, nel sistema dell’Iva comunitaria, che, in quanto tale, non può essere oggetto di limitazioni. A maggior ragione è il fatto che il meccanismo della detrazione operi a prescindere da quanto è accaduto nella fase precedente, all’acquisto o alla vendita, o successiva. In altri termini, se l’imposta a monte o valle non risultasse versata, il soggetto passivo può comunque portarsi in detrazione l’Iva versata per l’acquisto dei beni, da quella dovuta in relazione alla vendita degli stessi. Nel caso di specie, inoltre, una volta appurato che, come sostenuto dalla parte ricorrente, le operazioni di acquisto e successiva vendita siano effettivamente avvenute, cosa messa in dubbia dall’Amministrazione tributaria tedesca, i giudici europei non possono che riconoscere il diritto a detrazione oggetto del contendere. Qualora invece venisse alla luce che la detrazione Iva è connessa a comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale, spetterebbe al giudice nazionale negare il diritto a detrazione viziato da una violazione di tributaria. I togati europei, avendo constatato la mancanza di elementi oggettivi atti a confermare la natura fraudolenta del diritto a detrazione esercitato, si sono pronunciati a favore dell’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva.

La decisione degli eurogiudici
Alla luce delle considerazioni apportate dai giudici appare chiaro come interpretare correttamente le disposizioni contenute agli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE concernente l’Iva. Dalla lettura dei richiamati articoli emerge come a un soggetto passivo, che effettui un operazione rilevante ai fini Iva, come quella di cui alla fattispecie principale, non può essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva esclusivamente per una sospetta evasione di imposta, peraltro non dimostrata, che sarebbe avvenuta a monte o a valle rispetto all’operazione.

Fonte: procedimento C-285/11

Andrea De Angelis – nuovofiscooggi.it

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