Amministrativa

Diniego di accesso alla documentazione relativa a verbale di accertamento violazione al codice della strada – Consiglio di Stato Sentenza n. 6403/2012

sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2012, proposto da:
Salvatore Zimbardi, rappresentato e difeso dall’avv. Guido De Santis, con domicilio eletto presso Guido De Santis in Roma, via Fornovo, n. 3;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Graglia, dell’Avvocatura comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 03779/2012, resa tra le parti, concernente diniego di accesso alla documentazione relativa a verbale di accertamento violazione al codice della strada.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6403/2012 del 13.12.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per l’appellante l’avvocato G. De Santis;
L’appellante ha chiesto al T.A.R. Lazio l’annullamento del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso da lui presentata a Roma Capitale in data 9 dicembre 2011, evidenziando che: a) in data 21 novembre 2011 Equitalia sud s.p.a. gli ha notificato una cartella esattoriale per l’asserito tardivo pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento di violazione al codice della strada 33060878057 del 12 ottobre 2006; b) egli ha smarrito la lettera raccomandata, inviata dal Comune di Roma ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con la quale gli è stata data comunicazione dell’avvento deposito, presso la Casa Comunale, del suddetto verbale di accertamento di violazione al codice della strada 33060878057 del 12 ottobre 2006; c) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; d) tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale, egli, per contestare in sede civile la pretesa di Equitalia Sud s.p.a., fondata sulla tardività del pagamento della sanzione amministrativa, ha interesse ad acquisire copia della suddetta lettera raccomandata e del relativo avviso di ricevimento; e) il silenzio di Roma Capitale sull’istanza di accesso in epigrafe indicata si è formato in data 8 gennaio 2012 e si pone in contrasto con la disciplina posta dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Roma Capitale, con memoria depositata in data 13 aprile 2012, ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente, evidenziando che in data 5 marzo 2012 è stato disposto lo sgravio della suddetta cartella esattoriale, producendo copia della documentazione richiesta dal ricorrente, nonché l’infondatezza delle suesposte censure, perché l’istanza d’accesso di cui trattasi sarebbe stata erroneamente inoltrata al Dipartimento risorse economiche e contravvenzioni, mentre l’art. 4 del regolamento comunale, approvato con delibera n. 203/2003, individua nell’Ufficio relazioni con il pubblico il soggetto deputato alla ricezione delle istanze d’accesso.
Il T.A.R., con sentenza n. 3779 del 26 aprile 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso, nell’assunto che, per effetto dello sgravio della cartella esattoriale e della produzione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, il sig. Salvatore Zimbardi non aveva più alcun interesse ad una decisione di merito.
Tenuto conto poi, della definizione in rito del ricorso e del fatto che egli aveva erroneamente inoltrato l’istanza di accesso al Dipartimento risorse economiche e contravvenzioni, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza il sig. Zimbardi ha proposto appello assumendo: 1) la erronea statuizione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.; 2) la erronea statuizione di compensazione delle spese di lite tra le parti, con violazione degli artt. 73, co. 1, 87, co. 2, lett. c), e co. 3 e 54, co. 1, c.p.a., difetto di motivazione, omessa applicazione del principio della così detta “soccombenza virtuale” in favore dell’odierno appellante sig. Salvatore Zimbardi; 3) la erronea statuizione di compensazione delle spese di lite tra le parti, assoluta infondatezza dell’eccezione sollevata nel corso del primo grado di giudizio da Roma Capitale, omessa applicazione del principio della così detta “soccombenza virtuale” in favore dello stesso appellante.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, non sussistendo più, in forza della documentazione già versata dall’Amministrazione comunale, l’interesse all’ostensione degli atti a suo tempo richiesti, non sia conseguentemente ravvisabile un interesse del sig. Zimbardi ad una pronuncia nel merito sull’originario ricorso e all’annullamento del diniego tacito sull’istanza di accesso, atteso che l’esito eventualmente positivo del gravame non potrebbe, infatti, più a lui giovare.
Tuttavia, per il fatto che la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, diversamente da quanto statuito dal T.A.R., che ha ritenuto improcedibile il ricorso di primo grado, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo l’Amministrazione depositato in corso di causa la documentazione per cui vi è stata istanza di accesso.
In tal modo viene meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
Anche le censure avanzate dall’appellante in ordine alla statuizione del T.A.R. di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sono fondate e vanno accolte.
La circostanza che ha dato origine all’istanza di accesso e al successivo contenzioso è stato il bisogno del signor Zimbardi di ottenere della documentazione in possesso del Comune, a seguito dello smarrimento della raccomandata che attestava la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., del verbale di accertamento di violazione sotteso alla cartella di pagamento.
Orbene, come evidenziato dall’appellante, “ciò che conta è soltanto che sussistano le condizioni oggettive per ottenere l’ostensione” previste dalla legge n. 241/1990 e cioè che i documenti di cui si chiede l’accesso siano strumentali a tutela di una propria situazione giuridica (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
Il contenzioso introdotto innanzi al T.A.R. Lazio dal sig. Zimbardi si fonda sul diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti, che andava comunque soddisfatta.
La regolarità della domanda di accesso agli atti inoltrata dall’appellante, sia presso la sede istituzionale di Roma Capitale, sia presso l’U.O. Contravvenzioni del Dipartimento Risorse Economiche, è palese.
A tal riguardo, appaiono chiarificatori gli artt. 10 e 11 del “Regolamento per il Diritto di Accesso ai Documenti e alle Informazioni di Roma Capitale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003.
L’art. 10, relativo alle “Modalità della risposta a domanda di accesso formale”, prevede che il termine per l’esame e il rilascio di copie del documento, o per l’eventuale diniego, non può essere superiore a dieci giorni lavorativi nel caso in cui la richiesta sia avanzata all’Ufficio competente che detiene l’atto o all’Ufficio Relazioni con il pubblico della stessa macrostruttura.
L’art. 11 individua, poi, il responsabile del procedimento di accesso nel dirigente preposto all’U.O. competente a formare l’atto.
A termini del regolamento del Comune di Roma, abilitato, quindi, a ricevere la domanda di accesso agli atti è l’Ufficio che ha formato o detiene l’atto di cui si chiede l’ostensione e non solo L’U.R.P..
Prevedere la compensazione delle spese di lite tra le parti, così come disposto dal T.A.R., comporterebbe per il sig. Salvatore Zimbardi, a fronte di una pretesa dell’Amministrazione rivelatasi illegittima (il pagamento della sanzione) e dell’illegittimo diniego di accesso agli atti, l’impossibilità di ottenere il giusto ristoro degli oneri sopportati, anche con riguardo al pagamento del contributo unificato.
Conclusivamente la sentenza n. 3779/2012 del T.A.R. Lazio del 18 aprile 2012, depositata in Segreteria in data 26 aprile 2012, va riformata laddove ha ritenuto la improcedibilità del ricorso originario, dovendosi più correttamente dichiarare, per i motivi sopra esposti, la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma5, c.p.a..
Ulteriormente, in riforma del pronunciamento del T.A.R., Roma Capitale va condannata alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell’odierno appellante, in misura di complessivi €. 3000,00 (tremila).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a..
Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante signor Salvatore Zimbardi, che si liquidano in misura di complessivi E. 3000,00 (Tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *