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Consegna “fisica” al liquidatore: valida ovunque esso sia trovato – Ctr Campania Sentenza 237/52/12

postino_esploratoreLa notificazione di un atto tributario eseguita nelle mani del liquidatore, legale rappresentante della società, è valida anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede legale della società; questo in base allo stesso principio sancito per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell’atto.
Sono, in breve, le argomentazioni in diritto della sentenza n. 237/52/12, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettando l’appello del contribuente, ha confermato la pronuncia di primo grado favorevole all’Agenzia in un contenzioso di ingente valore economico.

L’iter della lite Il liquidatore di una Spa ricorreva nei confronti di una sentenza della Ctp di Caserta, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento, con la quale erano state iscritte a ruolo una pluralità di imposte per gli anni 2006 e 2007.
L’appellante premetteva che la cartella in questione, notificata il 9 giugno 2010 al liquidatore, presso la sede legale dell’azienda, recava nella descrizione – per entrambi gli anni d’imposta accertati – la dicitura “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento… notificato il 28/11/2009. Gli importi di seguito indicati sono dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso”.

Nel ricorso alla Commissione tributaria regionale, l’interessato ribadiva l’eccezione, non accolta in primo grado, di illegittimità della cartella, per mancata notificazione degli atti di accertamento presupposti. In particolare, l’istante lamentava l’erroneità della riportata dicitura laddove questa affermava che gli atti erano stati notificati alla società il 28 novembre 2009. A sostegno del proprio assunto, esponeva che il 15 ottobre 2009 la società aveva trasferito la sede legale da Roma ad Alife (Caserta) e, successivamente, il 9 marzo 2010, a Crotone.
Altrettanto invalida, secondo l’appellante, doveva ritenersi anche la notifica dell’atto impositivo eseguita presso il liquidatore, non essendo tale notifica, a dire dell’interessato, sufficiente ai fini del consolidamento degli effetti dell’atto tributario, in mancanza di notificazione all’ente.

Costituendosi nel giudizio di secondo grado, la direzione provinciale delle Entrate di Caserta controdeduceva ribadendo la validità della notifica dell’atto per raggiungimento dello scopo, in quanto la notificazione, nel caso concreto, era stata effettuata al legale rappresentante della società.

La Ctr Campania, con sentenza n. 237/52/12 del 3 dicembre, ha disatteso l’appello della parte privata, confermando il decisum di primo grado favorevole all’ufficio.
Nella parte motiva della pronuncia, il collegio regionale ha innanzitutto ricapitolato i fatti della complessa vicenda, rilevando che “la notifica degli accertamenti, prodomici all’emissione della cartella, è avvenuta nelle mani del liquidatore della società contribuente e, perciò, legale rappresentante della stessa”.
Tale notifica, si legge nella pronuncia, era stata esperita una prima volta (il 24 novembre 2009), presso la sede della società a Roma, dove il messo constatava l’irreperibilità della contribuente, provvedendo quindi alla notifica al legale rappresentante (nel caso specifico, al liquidatore) presso la sede della liquidazione, in base al disposto dell’articolo 145 del cpc.

Così stando le cose, hanno osservato i giudici della Ctr di Napoli, eventuali vizi della notifica presso la precedente sede legale dell’ente non sono rilevanti, in quanto tale notifica era stata seguita dal perfezionamento di una seconda notifica, nelle mani del liquidatore e legale rappresentante della società, cosicché l’iter notificatorio doveva ritenersi pienamente perfezionato nei confronti del destinatario.
A suffragio delle proprie argomentazioni, il collegio campano ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 12373/2002 che, a suo tempo, ha affermato il principio secondo il quale la notificazione di un avviso di accertamento a una società di capitali, eseguita mediante consegna nelle mani del legale rappresentante dell’ente, “deve considerarsi regolarmente effettuata anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale della società…, per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall’art. 138 c.p.c, secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell’atto”.

La sentenza in esame ha, quindi, concluso riconoscendo la regolarità della notifica degli accertamenti prodromici e ha legittimato la conseguente cartella esattoriale, poi, rigettando l’appello del contribuente ne ha anche disposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio (3mila euro).
Osservazioni La sentenza della Commissione regionale della Campania, collegandosi a un autorevole, ancorché non recentissimo, precedente della Corte di cassazione, riafferma la regola secondo cui la notifica nelle mani di chi rappresenta una persona giuridica è sempre valida, anche quando eseguita in luogo diverso dalla sede legale dell’ente.
Secondo la Corte suprema, infatti, in queste ipotesi opera il principio – mutuato dalla disciplina dell’articolo 138 cpc – secondo il quale la notifica in “mani proprie” può essere eseguita ovunque il destinatario venga reperito da parte dell’ufficiale notificatore.

L’applicabilità di tale regola anche alle notificazioni dirette alle persone giuridiche, nella giurisprudenza di legittimità, viene giustificata in virtù del principio di immedesimazione organica tra l’ente e il soggetto che lo rappresenta, con la conseguente riferibilità alla persona giuridica degli atti compiuti da e nei confronti del proprio rappresentante.

Oltre che nella citata sentenza n. 12373/2002, il riferito canone interpretativo si rinviene anche nella sentenza n. 19468/2007, in cui si legge che – in applicazione del principio di portata generale fissato dall’articolo 138 cpc – la notifica nei confronti delle persone giuridiche può sempre essere eseguita mediante consegna a mani del rappresentante legale o anche della persona addetta alla ricezione degli atti per conto dell’ente.
Negli stessi termini sono anche le pronunce della Cassazione, la n. 16299/2010 (ove si precisa che, in virtù del riferito principio, “la notifica al legale rappresentante della società determina la legale conoscenza, in capo a detto ente, dell’atto notificato”), la n. 24249/2011, e, in tempi ancora più recenti, la n. 4955/2012, concernente una fattispecie di notificazione validamente effettuata, nei confronti di una società posta in amministrazione straordinaria, presso il domicilio del Commissario straordinario (vedi articolo “L’amministrazione è straordinaria: bene la notifica al commissario” del 6 aprile 2012).

Massimo Cancedda – nuovofiscooggi.it

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