Processo Tributario. Rinvio udienze e sospensione termini, in arrivo le prime istruzioni dell’Agenzia
Lo slittamento non vale per i procedimenti di sospensione cautelare e, in genere, in tutti i casi in cui la ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio alle parti
La finestra di sospensione dei termini del processo tributario che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è di amplissima portata e include fra l’altro la proposizione dell’appello, del ricorso in cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito di accordo di mediazione.
Di contro, la sospensione dei termini non può essere cumulata con quella prevista dalla definizione agevolata delle controversie pendenti (articolo 6, comma 11, Dl n. 119/2018).
Fra regole ed eccezioni, l’Agenzia illustra nella circolare n. 10/2020 i primi chiarimenti sulla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali, determinate a seguito dall’emergenza sanitaria Covid-19, previsti dall’articolo 83 del Dl n. 18/2020 e dall’articolo 36 del Dl n. 23/2020.
Rinvio delle udienze
Dal combinato disposto dell’articolo 83, comma 1 e comma 21, Dl n. 18/2020 e dell’articolo 36, comma 1 del Dl n. 23/2020, con riferimento al processo tributario le udienze che si sarebbero dovute tenere fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.
Le questioni più controverse evidenziate e chiarite dalla circolare odierna riguardano le eccezioni elencate al comma 3 del citato articolo 83, in base al quale sono esclusi dal rinvio delle udienze i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quelli, cioè, che riguardano la sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario) e, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Un’altra eccezione alla disciplina sul rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 è rappresentata dai procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato (articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del Dlgs n. 546/1992), in quanto rientranti tra «i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».
Esonerati dal rinvio d’ufficio anche i procedimenti cautelari di cui all’articolo 19 del Dlgs n. 472/1997 relativi alla sospensione dell’esecuzione nei giudizi innanzi alla Ctr aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, come gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione (articoli 16 e 17 del Dlgs n. 472/1997).
Altra fattispecie da includere fra le eccezioni, chiarisce la circolare odierna, riguarda il procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo (articolo 22 del Dlgs n. 472/1997).
Sospensione dei termini
La circolare n. 10/2020 premette che dal combinato disposto dell’articolo 83, comma 2, del decreto “Cura Italia” e dell’articolo 36, comma 1 del decreto “Liquidità” deriva che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali“.
Il documento di prassi evidenzia l’amplissima portata della sospensione, che deve riguardare tutti i procedimenti e non solo a quelli in cui sia stato disposto un rinvio di udienza.
A partire dal 9 marzo fino all’11 maggio prossimo, dunque, è sospesa la decorrenza dei termini relativi a tutti gli adempimenti processuali tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso in cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
La circolare evidenzia che la sospensione non vale:
- per i termini relativi ai citati procedimenti cautelari
- per i termini ai quali si applica la sospensione prevista dall’articolo 6, comma 11, del Dl n. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti (“Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019“). Sulla base del consolidato indirizzo della Corte di cassazione, infatti, sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da condono non si cumula con altre sospensioni di termini, come, ad esempio, la sospensione feriale. Di conseguenza, se per effetto di tale sospensione, il termine di impugnazione sia destinato a scadere in data successiva all’11 maggio 2020, è opportuno non tener conto della sospensione dei termini stabilita dall’articolo 83. Al contrario, se il predetto termine sia destinato a scadere tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020
- per il termine di notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, fissato al 31 luglio 2020 dall’articolo 6, comma 12, del Dl n. 119/2018, trattandosi di un adempimento non contemplato dall’articolo 83 del Dl n. 18/2020
- per il termine del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 6 del Dl n. 119/2018, essendo anche questo un adempimento non incluso tra quelli indicati nell’articolo 83 e non essendo previste, inoltre, nelle altre disposizioni del Dl n. 18/2020, differimenti concernenti la scadenza di detto versamento.
Sospensione dei termini per il ricorso in primo grado e per la conclusione della mediazione
La circolare odierna precisa che, in base alle previsioni dell’articolo 83, comma 2 del Dl n. 18/2020 e dell’articolo 36, comma 1 del Dl n. 23/2020, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione (articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992) riguardante le controversie di valore non superiore a 50mila euro.
La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito di accordo di mediazione. Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa, ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio.
Lo stop non vale, invece, per le rate della mediazione successive alla prima, tenuto conto che in tal caso il perfezionamento si è verificato in data antecedente al periodo di sospensione e che non si è in presenza di un adempimento rientrante tra quelli previsti dall’articolo 83 né altre disposizioni del Dl n. 18/2020 contemplano eventuali differimenti dei termini di versamento.
L’Agenzia, infine, ritiene esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, incluse quelle rateali. Quest’ultimo istituto che si perfeziona, peraltro, non con il pagamento, ma con la redazione del processo verbale o con la sottoscrizione dell’accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori udienza (articoli 48 e 48-bis del Dlgs n. 546/1992).
Riguardo ai termini, il documento di prassi precisa infine quanto segue:
– i termini che iniziano durante il periodo di sospensione: il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 83 dispone che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, l’inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.
– i termini computati a ritroso: il penultimo periodo del comma 2 dell’articolo 83 afferma che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. La sospensione riguarda, dunque, anche i termini a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l’articolo 32 del Dlgs n. 546/1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l’istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Fonte Fiscooggi.it