Amministrativa

REVOCA CONCESSIONE INDENNIZZI PER ABBATTIMENTO CAPI BUFALINI – Consiglio di Stato Sentenza 00130/2013

sul ricorso numero di registro generale 6739 del 2012, proposto da:
Ditta Individuale XX,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla, in Roma, via Sistina, 121,
contro
Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario di Governo per l’Emergenza Brucellosi negli Allevamenti Bufalini in Provincia di Caserta e Zone Limitrofe, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, U.T.G. – Prefettura di Caserta,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e per legge domiciliati presso la sede della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato – SEZIONE III n. 6807/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE INDENNIZZI PER ABBATTIMENTO CAPI BUFALINI.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 00130/2013 del 14.01.2013

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario di Governo per l’Emergenza Brucellosi negli Allevamenti Bufalini in Provincia di Caserta e Zone Limitrofe e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile e di U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012, il Cons. Salvatore Cacace;
Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, l’avv. Fabrizio Perla per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Paola Saulino per le Amministrazioni intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza della decisione di questa Sezione pure in epigrafe indicata, di accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado, dell’impugnazione del decreto 19.5.2009, n. 190, con il quale il Commissario di Governo per l’emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe ha annullato il provvedimento che concedeva all’impresa l’indennizzo pari ad euro 169.946,41 per l’abbattimento di 209 capi bufalini.
2. – La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, con successiva diffida all’Amministrazione stessa “a dare esecuzione al giudicato del giudice amministrativo, corrispondendo al ricorrente quanto è nel suo pieno diritto” ( così l’atto di diffida in data 24 maggio 2012 ).
3. – Nell’inerzia dell’Amministrazione l’interessato ha proposto il ricorso per l’esecuzione di giudicato all’esame, chiedendo che il Giudice adotti le necessarie statuizioni per il pagamento in suo favore della somma di Euro 169.946,41 con interessi a far data dal 5/12/2008, data di emissione del decreto illegittimamente annullato, dovuti fino al materiale pagamento.
4. – Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, l’Amministrazione intimata.
5. – La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 30 novembre 2012, alla quale è stata richiamata l’attenzione dei difensori presenti sulla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso.
6. – Il ricorso è inammissibile.
7. – Va invero considerato che:
– – il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
– il giudicato formatosi a séguito della sentenza di questa Sezione n. 6807 del 2011, essendo di ( solo ) annullamento, è notoriamente autoesecutivo, nel senso che non ha bisogno di essere seguito da ulteriori atti, comportamenti od attività dell’ente obbligato, producendo automaticamente un effetto demolitorio sui provvedimenti cui si riferisce, che comporta, altrettanto automaticamente, la loro cancellazione dal mondo giuridico sin dal momento della (loro) emanazione ( Cons. St., IV, 30 luglio 2012, n. 4314 ) e la reviviscenza dell’atto illegittimamente rimosso in autotutela dall’Amministrazione ( Cons. St., V, 19 febbraio 1998, n. 190 );
– la citata pronuncia, in realtà, esaurisce la sua forza precettiva con l’eliminazione dal mondo giuridico dell’atto impugnato, per cui non è dato nei suoi confronti il ricorso al rimedio del giudizio di ottemperanza;
– una volta che l’annullamento è stato rimosso, si riespande nella sua interezza il provvedimento ampliativo illegittimamente annullato dall’Amministrazione;
– così ripristinate le posizioni lese in virtù del semplice effetto demolitorio della sentenza autoesecutiva ( senza necessità che l’Amministrazione esprima alcuna successiva attività per eliminare gli atti gravati ), qualsivoglia comportamento che l’Amministrazione medesima tenga riguardo all’esecuzione dell’atto già oggetto di autotutela può considerarsi solo in via mediata derivante dal giudicato ( così come statuito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio con decisione n. 8 del 1998 in tema di sentenza di annullamento di un atto negativo di controllo ) ed ogni eventuale lesione che ne possa derivare alla posizione giuridica del privato (nella fattispecie, di diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposta col finanziamento attribuito dal provvedimento “rivissuto”) esula dall’oggetto del giudizio di ottemperanza;
– sotto il concorrente profilo formale, peraltro, non sussiste, nell’ipotesi considerata, un presupposto essenziale per l’ingresso del giudizio di ottemperanza, vale a dire che la sentenza di annullamento contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all’Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale o giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l’utilità che l’ordinamento gli consente di conseguire con la proposizione del ricorso e con la sentenza di accoglimento ( Cons. Stato, ad. plen., 4 novembre 1998, n. 8, cit. );
– essendo il privato ricorrente titolare, come già detto, di un diritto soggettivo perfetto nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ogni controversia attinente al pagamento del finanziamento risultante dal provvedimento di attribuzione spetta in ogni caso al giudice ordinario ( Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15867 ).
8. – In conclusione, deve ribadirsi l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza in questione.
9. – Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della particolare natura della controversia e della sostanziale assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 30 novembre 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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