Tributaria

Non può essere dedotto l’indennizzo vestito da assegno di mantenimento

hqdefaultLa Ctp di Firenze ha deliberato, con la pronuncia 118/01/2013, che la deducibilità fiscale può essere riconosciuta solo con riguardo all’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge e non anche per i versamenti a titolo risarcitorio.
Per stabilire la natura dell’indennizzo, assume rilievo quanto si desuma dalla lettura del provvedimento giudiziale, a prescindere da cosa è indicato dalla parte nella causale del versamento mensile.

I fatti
La controversia originava da una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
L’ufficio disconosceva la deducibilità dell’indennizzo forfettario corrisposto mensilmente, per la durata di dieci anni, dal contribuente all’ex coniuge, in quanto considerato dall’Amministrazione finanziaria di natura risarcitoria e non alimentare.

Le argomentazioni delle parti
Insorgeva il contribuente evidenziando che, ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 917/1986, sussistevano, a suo avviso, i presupposti per la deducibilità degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge.
Nel testo di legge, a giudizio della parte privata, viene soltanto escluso l’importo corrisposto per il mantenimento dei figli. Inoltre, sosteneva il ricorrente, l’indennizzo aveva natura alimentare e non risarcitoria, poiché il provvedimento del giudice civile discendeva da separazione consensuale.
Di contrario avviso si mostrava l’ufficio, che insisteva per la corretta applicazione del disposto normativo di riferimento.

Le motivazioni della sentenza
I giudici fiorentini premettono che la deduzione fiscale può operare solo con riferimento all’assegno di mantenimento all’ex coniuge e non anche per i versamenti a titolo risarcitorio.
Una soluzione al caso concreto, proseguono i giudici, deriva dalla disamina dell’accordo, omologato in sede di volontaria giurisdizione, con cui i coniugi avevano deciso di regolare forfettariamente i loro rapporti economici, con il pagamento di un indennizzo, da versare in rate mensili dal marito all’ex moglie.

Dunque, per stabilire la natura dell’indennizzo – stabilisce la Commissione – non assume rilievo la circostanza che i versamenti vengano effettuati mensilmente, a mezzo bonifico bancario, con la causale “assegno di mantenimento”, perché dalla lettura del provvedimento omologato dall’autorità giudiziaria risultava trattarsi di “indennizzo forfettario”, e come tale non avente natura equivalente all’assegno di mantenimento.
Infine, conclude la Ctp, la somma stabilita dall’accordo delle parti deve essere considerata come indennità omnicomprensiva, con funzione compensativa di interessi protetti: tale interpretazione, desunta dagli atti del ricorso per separazione, è in linea con il comportamento fiscale della coniuge, beneficiaria dell’indennizzo, che ha legittimamente omesso di riportare in dichiarazione gli importi riscossi.

Considerazioni conclusive
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, dal reddito complessivo è possibile dedurre “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. Gli importi in questione, oltre a essere oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, costituiscono reddito imponibile per il coniuge che riceve tali somme.

E’ condizione necessaria per la deducibilità dell’assegno di mantenimento, anzitutto, che esso sia versato in misura periodica (cfr risoluzione 153/2009). Difatti, in materia, è orientamento consolidato (cfr Cassazione, sentenza 2236/2011) quello per cui “la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF” spetta “solo per l’assegno periodico e non anche per quello corrisposto in unica soluzione al coniuge … Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva (cfr. anche Cass. 16462/2002, 795/2000)”.

Altra condizione è che il mantenimento sia espressamente previsto come tale dal provvedimento del giudice (cfr anche risoluzione 448/2008): le somme ulteriori o diverse (come l’“indennizzo” de quo, convenuto fra i coniugi e omologato dall’Autorità giudiziaria) non hanno alcun rilievo sul piano fiscale.

Martino Verrengia, nuovofiscooggi.it

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