Tributaria

Se l’atto è divenuto definitivo, la cartella esattoriale è senza vizi – Cassazione 18255/2013

hqdefaultLa Corte di cassazione è stata chiamata a decidere, tra l’altro, se l’omessa allegazione da parte del concessionario della riscossione, nel giudizio di merito, dell’atto prodromico alla cartella di pagamento (costituito, nel caso di specie, da un avviso di accertamento), ne possa inficiare la validità sostanziale, dichiarando conseguentemente la nullità della pretesa erariale.

La vicenda
L’incipit processuale è scaturito dalla sentenza della Commissione tributaria della Puglia con la quale – in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso il pronunciamento del giudice di prime cure che ne aveva respinto il ricorso – veniva annullata una cartella di pagamento, relativa a Iva per l’anno d’imposta 2004, ed emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione.
Il giudice di gravame motivava la propria decisione stabilendo che fosse elemento centrale della controversia l’omessa allegazione, alla cartella esattoriale, dell’atto originante la pretesa erariale (non prodotto neanche nel corso del processo), tanto da non poter consentire al contribuente di verificare la correttezza e la congruità di quanto accertato.

L’agente della riscossione proponeva apposito ricorso per cassazione nel quale la parte contribuente non si costituiva.
In particolare, il Concessionario opponeva due motivi di ricorso così sintetizzabili:

  • violazione del combinato disposto degli articoli 12, Dpr 602/1973 (Formazione e contenuto dei ruoli), 25, stesso decreto (Cartella di pagamento) e 7, legge 212/2000, che disciplina gli elementi necessari affinché gli atti dell’Amministrazione finanziaria rispettino i principi di chiarezza e di adeguata motivazione
  • violazione dell’articolo 19, comma 3, Dlgs 546/1992, che norma gli atti impugnabili e l’oggetto del ricorso.

Con i menzionati motivi di ricorso, l’agente della riscossione lamentava la circostanza che il giudice di appello avesse ritenuto imprescindibile il requisito della produzione, in giudizio, dell’avviso di accertamento prodromico, ai fini di una declaratoria di nullità della successiva cartella di pagamento. L’avviso, infatti, era stato correttamente e tempestivamente notificato al contribuente, che pertanto era stato posto nelle migliori condizioni di conoscere la pretesa impositiva dell’ufficio. Infine, il ricorrente Concessionario eccepiva che i motivi di impugnazione della cartella non attenevano a vizi propri dell’atto di riscossione, bensì riguardavano ragioni attinenti l’esercizio della potestà accertativa.

La pronuncia
I supremi giudici hanno ritenuto fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento i predetti motivi di ricorso richiamando, in primo luogo, la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr Cassazione 16641/2011), in base alla quale sono stati enunciati i seguenti postulati.

La cartella di pagamento, nell’ipotesi in cui faccia seguito all’emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce la qualità di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo.

Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Principio in base al quale (con riferimento all’articolo19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

Pertanto, tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con la contestazione della cartella, dal momento che il giudizio tributario è definitivo, con sentenza divenuta irrevocabile.

Riflessi sul piano operativo
Il principio in argomento incontra solo il limite costituito dalla mancata conoscenza preventiva, da parte del contribuente, della pretesa impositiva, che viene sanata esclusivamente con la notifica della cartella di pagamento. Nel qual caso, il momento in cui si perfeziona il requisito della conoscibilità dei risultati dell’attività accertativa è rappresentato dalla notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il principio della sindacabilità limitata di quest’ultima non può trovare concreta applicazione, con la diretta conseguenza di legittimare il contribuente all’impugnazione del titolo esecutivo, anche per motivi non direttamente attinenti alle attività di formazione e notifica della stessa.

Giuseppe Forlenza

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