Civile

È padre chi rifiuta il test del Dna

Tribunale di Roma. Accolta la richiesta di riconoscimento presentata dal figlio: la paternità si presume

dnaSe un figlio chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l’assenza dell’altro genitore. Così il Tribunale di Roma, con la sentenza 7400/2014 della Prima sezione civile (presidente Massimo Crescenzi, relatore Silvia Albano), affronta il delicato tema della sussistenza nel tempo degli obblighi del genitore naturale, alla luce del Dlgs 154/2013 di riforma della filiazione.

Il caso nasce dalla domanda di una madre e di un figlio che, superati gli indugi, avevano esperito l’azione di riconoscimento della paternità e avanzato le relative istanze economiche. Si chiedeva la restituzione delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento del figlio e il risarcimento del danno esistenziale, subìto da entrambi, per il mancato riconoscimento spontaneo da parte del padre.

Quest’ultimo replicava dichiarando la sua estraneità al concepimento e sollevava la questione della prescrizione di ogni diritto, anche di quello riferito all’accertamento giudiziale di paternità. Inoltre, contestava l’interpretazione che fa scattare il conteggio della prescrizione dei diritti economici solo dal momento del provvedimento giudiziale sulla paternità e non da quello del concepimento. Il punto centrale della questione è dunque collegato alla possibilità di azionare il diritto di riconoscimento della paternità e quali limiti prescrizionali incontrino, una volta accertato questo primo aspetto, i connessi diritti di natura economica.
Sul primo punto, il Tribunale di Roma, posta l’imprescrittibilità dell’azione, risolve il merito ribadendo come il rifiuto a sottoporsi all’esame genetico, vista la sua valenza, debba essere considerato «in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame e non alla stregua di un qualunque altro comportamento omissivo». Di conseguenza vi è il pieno accoglimento della domanda giudiziale di paternità.

Ma questo ha conseguenze solo in ambito successorio, nel senso che il figlio entra di diritto tra gli eredi del padre riconosciuto in questo modo.
Quanto invece ai diritti di natura economica, scatta la prescrizione. Contrariamente all’idea sinora prevalente che fosse collegato al riconoscimento dello stato di figlio con sentenza, per i giudici romani l’obbligo alla contribuzione di entrambi i genitori è connesso alla procreazione e non all’accertamento dello status. Perciò la sentenza rileva come «la procreazione determini la titolarità sostanziale della posizione di figlio e come da questo titolo derivino in parallelo, ed indipendentemente l’uno dall’altro, il diritto al mantenimento e quello alla titolarità formale della filiazione».

Di conseguenza, i termini di prescrizione non si possono contare dal riconoscimento. L’azione di regresso (spese anticipate dall’altro genitore per il figlio) si può esercitare a partire «da ogni singola spesa effettuata» e quella relativa alla violazione dell’obbligo di mantenimento può essere fatta valere «dal momento del raggiungimento dell’indipendenza economica in capo al figlio». Nel caso in questione, la prescrizione così contata si era compiuta e quindi le istanze sono state rigettate.

È prescritta anche l’azione per il danno da violazione degli altri doveri genitoriali, nonostante conti il momento, più favorevole al figlio, del raggiungimento dell’indipendenza economica e non quello del compimento della maggiore età.

Fonte: Articolo di Giorgio Vaccaro per Il Sole 24 Ore

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