Su successioni e donazioni no all’imposta che discrimina
I giudici Ue chiamati a esaminare una questione riguardante un abbattimento di tassazione differente a seconda che il de cuius sia o meno residente in uno Stato
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata rivolta alla Corte di giustizia in merito ad un ricorso presentato dalla Commissione europea sull’adozione nell’ordinamento giuridico tedesco di una norma nazionale sull’imposta per le successioni e donazioni la cui applicazione, nel caso di specie su un immobile situato in Germania, che prevede un abbattimento di imposta differente a seconda se il soggetto donatore o il de cuius abbia sia o meno residente nel territorio dello Stato.
Il procedimento pre-contenzioso
Con lettera del 9 ottobre 2009, la Commissione europea metteva in mora la Repubblica federale tedesca in quanto la normativa nazionale in materia di imposte sulle successioni e donazioni era incompatibile con l’articolo 56 CE, ed in particolare, con le misure contenute all’articolo 63 del TFUE. Con lettera datata 8 dicembre 2009, il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione alcune osservazioni con cui si ribadiva, contrariamente a quanto riscontrato, la compatibilità della normativa controversa con il diritto dell’Unione. Successivamente in seguito all’emanazione di sentenze della stessa Corte Ue, le autorità nazionali tedesche hanno intrapreso un dialogo sulla materia del contendere che ha prodotto come risultato una missiva del 31 agosto 2010 con cui il governo si impegnava ad adeguare la normativa nazionale secondo quanto indicato dalla Commissione dando visione, inoltre, anche di un progetto di legge contenenti le modificazioni legislative necessarie. Considerando, comunque, insufficienti le misura proposte, la Commissione ha inviato un avviso motivato con cui si invitava lo Stato membro a conformarsi a quanto indicato nel termine di due mesi. Per tutta risposta, con lettera del 21 novembre 2011, la Repubblica tedesca informava la Commissione che erano in corso l’adozione di misure modificative già nel seguente mese di dicembre. A seguire la Commissione, però, inviava tutta una serie di domande sul sistema tributario tedesco ma le risposte fornite dalla Repubblica federale tedesca sono state ritenute non soddisfacenti e così si è arrivati al ricorso dinanzi ai giudici della Corte di giustizia europea.
Sulla ricevibilità del ricorso
Il governo tedesco ha da subito preso posizione sostenendo che il ricorso sia da considerare irricevibile in considerazione delle modifiche normative introdotte proprio a seguito dei riscontri che la Commissione ha comunicato con l’avviso motivato. In altri termini, l’oggetto del ricorso dovrebbe essere cambiato e incentrato sulle nuove disposizioni adottate in risposta alle stesse osservazioni. Per contro la Commissione fa valere come l’eccezione di irricevibilità sollevata dallo Stato tedesco non ha oggetto di essere in quanto il ricorso presentato verte sulla situazione normativa vigente al momento della presentazione dell’avviso motivato. Quanto all’analisi di ricevibilità effettuata dai giudici della terza sezione della Corte, la stessa ha portato a considerare ricevibile lo stesso ricorso in quanto l’oggetto dello stesso è la legislazione nazionale in considerazione delle modifiche legislative del 7 dicembre 2011.
Il ricorso della Commissione europea
Con il suo ricorso la Commissione europea chiede ai togati europei di constatare il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 63 TFUE nella misura di una norma tributaria nazionale che preveda un diverso trattamento, attraverso un minor o maggiore abbattimento di imposta, nell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni a seconda dello Stato di residenza del soggetto donatore o del de cuius in relazione al trasferimento di proprietà di un immobile sito nel territorio tedesco.
Le osservazioni dei togati europei
Le argomentazioni esposte dal governo tedesco, prese in considerazione dai giudici della Corte si suddividono in diversi aspetti a partire da quello della esistenza di una restrizione della normativa nazionale alla libera circolazione dei capitali, a quello della esistenza di una eventuale giustificazione alla suddetta restrizione, a quella sulla comparabilità delle situazioni chiamate in causa fino a quella sulla esistenza di una ragione di carattere imperativo e di interesse generale. Su tali argomentazioni i togati europei, però, non hanno trovato giustificato motivo a favore di una misura nazionale come quella presente nell’ordinamento giuridico della Repubblica federale tedesca relativa alle imposte sulle successioni e locazioni.
La pronuncia
Per i motivi sopra esposti i giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso di ritenere incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede l’adozione di misure di abbattimento di imposta più favorevoli per i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato rispetto a quanto previsto per quei soggetti passivi non residenti. Una norma siffatta viola quanto disposto con l’articolo 56 CE, ed in particolare, con le misure contenute all’articolo 63 del TFUE.
Data della sentenza
4 settembre 2014
Numero causa
C‑211/13
Nome delle parti
Europäische Kommission, vertreten durch W. Mölls und W. Roels als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch T. Henze und A. Wiedmann als Bevollmächtigte,
Königreich Spanien, vertreten durch A. Rubio González als Bevollmächtigte
Andrea De Angelis, Nuovofiscooggi.it