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Sospensione dei termini: gli effetti su patent box e accordi preventivi

In analogia con quanto previsto per le istanze d’interpello, nel periodo di stop, tutte le domande potranno essere comunque presentate, ma esclusivamente in via telematica.

La trattazione delle istanze relative alle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box, cosi come previsto dal Dl “Cura Italia” per altri procedimenti fiscali, sono sospese dall’8 marzo al 31 maggio del 2020, con ripresa a decorrere dal 1° giugno 2020. Con la circolare n. 7/E del 27 marzo 2020, l’Agenzia fornisce chiarimenti e indicazioni operative e completa un primo ciclo di circolari “tematiche” sul decreto legge n. 18/2020, chiarendo che sarà possibile proseguire il dialogo tra uffici e contribuenti attraverso contraddittori “a distanza”, in linea con le indicazioni fornite dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.

Il documento odierno, innanzitutto, mette a fuoco, le specifiche discipline, cioè:

gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter, Dpr n. 600/1973)
le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir (articolo 31-quater, lettera c), Dpr n. 600/1973)
la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali ( patent box – articolo 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014),
specificando che, in linea con quanto previsto per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione (circolare n. 4/2020), anche le domande di accordo preventivo – unilaterali, bilaterali o multilaterali – possono essere inviate online, esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata, all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it. Posta elettronica ordinaria, invece, per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, per loro gli indirizzi sono dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali).
In questi casi, i termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate, previsti dalle relative disposizioni, partiranno dal 1° giugno 2020.

Stesso discorso per le istanze di patent box. Anche queste, nell’intervallo in stand-by, potranno viaggiare, ma solo in rete, e tramite posta certificata della direzione centrale, regionale o provinciale territorialmente competente, a seconda del domicilio fiscale del contribuente.

La circolare, poi, osserva che la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini previsti per gli accordi prevista dall’articolo 67 del decreto legge n. 18/2020 esplica i suoi effetti non soltanto per le attività degli uffici, ma anche per gli adempimenti demandati al contribuente (ad esempio, richieste di documentazione integrativa).

Conseguenze sugli accordi in corso
I termini di stop e di ripresa valgono sia per le istanze di accordo preventivo presentate prima che per quelle trasmesse in corso di sospensione. La sospensione coinvolge tutti i termini, pertanto il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza eventualmente non scaduto alla data dell’8 marzo ricomincia a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. A questo proposito, il documento di prassi fa un esempio: “se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell’articolo 31-ter il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l’Agenzia delle entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno”. Quando, invece, la domanda è stata presentata nel periodo di sospensione, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno. E questo anche per le richieste delle rettifiche in diminuzione in applicazione del transfer pricing.

Il documento di prassi si occupa poi del caso dei contribuenti con esercizio a cavallo d’anno, qualora la chiusura del periodo d’imposta si verifichi durante il periodo di sospensione. Questi avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale per tale periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza è stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio, ma nel rispetto del periodo di sospensione.

Inoltre, per i contribuenti ammessi alla procedura di accordo preventivo unilaterale che hanno la chiusura del periodo d’imposta nell’intervallo sospensivo, in caso tale procedura sia giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria, già prima dello stop, l’accordo sottoscritto entro 85 giorni (tale è la durata del periodo di stand-by) dal termine del periodo di sospensione, è efficace dal periodo d’imposta che si è chiuso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Per quanto riguarda gli accordi di patent box, che prevedono la presentazione di documentazione integrativa da allegare alle domande di accesso entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse domande, tramite raccomandata o direttamente in ufficio, la circolare stabilisce che, se il termine dei 120 giorni scade nel periodo di sospensione, quest’ultimo si considera compreso nel periodo di stop.

Il contradditorio “a distanza”
La circolare, infine, specifica che le strutture operative dell’Agenzia delle entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, possono svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze.
In particolare, i contribuenti e gli uffici possono fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini.
Inoltre, in coerenza con quanto già sostenuto con le circolari n. 4/E del 20 marzo 2020 (vedi articolo “Interpelli in stand-by: arrivano chiarimenti e istruzioni operative”) e n. 6/E del 23 marzo 2020 (vedi articolo “Sospensione dei termini: estensione anche all’accertamento con adesione”), sarà possibile proseguire l’interlocuzione tra gli uffici competenti e i contribuenti, nell’ottica della collaborazione e buona fede. A tal fine, viene delineata indicativamente la procedura di gestione dei procedimenti attraverso contraddittori “a distanza” che, accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, consente di dare seguito al dialogo con i contribuenti, nell’ambito delle procedure di accordo preventivo e di patent box, secondo le specifiche modalità indicate nella circolare medesima.

Infine, la circolare ricorda che, fino alla fine del periodo emergenziale, è inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa, in quanto incompatibile con la finalità delle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia”.

Fonte: Fiscooggi

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