GiurisprudenzaTributaria

Processo tributario. Se la firma è disconosciuta il giudice ha l’obbligo di verificare

di Marco Martini

Cassazione Civile, Sezione Quinta, Ordinanza n. 7689 del 06/04/2020


Se la sottoscrizione di una scrittura privata viene disconosciuta, il giudice tributario di merito non può astenersi dalla verifica, pena l’inutilizzabilità ai fini probatori del documento. E’ quanto afferma la Cassazione, con l’ordinanza 7689/2020 del & Aprile 2020.

Nella fattispecie La CTR aveva negato la sufficienza del disconoscimento giudiziale (non seguito da giudizio di istanza di verificazione) delle sottoscrizione di una scrittura privata ad escludere l’efficacia probatoria che le è propria.

In particolare,la CTR ha ritenuto utilizzabile e probante il contratto preliminare concluso con i successivi acquirenti, nonostante l’intervenuto disconoscimento giudiziale ed in assenza di verificazione, solo perché non oggetto di formale querela di falso, ciò in violazione degli artt. 214 e ss. e 221 e ss. c.p.c. Rifacendosi espressamente e letteralmente alla sentenza di primo grado, con riferimento al contratto preliminare, la Commissione ha difatti ritenuto che «le parti ricorrenti» si fossero «limitate a presentare una denuncia penale senza mai azionare, avanti al giudice ordinario, la formale querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.» e che, in sede d’appello, si fosse sostenuta la sufficienza, ai fini dell’inutilizzabilità della detta documentazione, del già operato disconoscimento «senza però documentarlo».

Gli Ermellini, però hanno censurato e cassato con rinvio la sentenza, statuendo che nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 e ss. c.p.c., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma – la cui tempestività, in forza della struttura del giudizio tributario, deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata – il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verificazione (in termini, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 13333, Rv. 653994-01, che ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione).

Avv. Marco Martini

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Cassazione Civile, Sezione Quinta, Ordinanza n. 7689 del 06/04/2020

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