Norme & Prassi

Immigrati: Il testo del decreto legge 241/2004 convertito dalla camera. Modifiche alle misure previste dal T.u


Confermata la competenza dei giudici di pace e
inasprite sensibilmente le pene per alcuni dei reati previsti dal Testo unico
sull’immigrazione. Sono queste le peculiarità pi๠evidenti della legge di
conversione del decreto legge n. 241/2004 definitivamente licenziata dalla
camera giovedì scorso e in attesa di pubblicazione.



Testo del decreto legge n. 241/2004, convertito definitivamente
in legge dalla camera l’11/11/2004

 


Articolo 1


Modifiche al Testo unico


delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui


al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché


alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge


24 dicembre 2003, n. 350


1. All’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di
seguito denominato: ´decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni’, il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:


´5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l’accompagnamento alla frontiera.


L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal
territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.


L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto
nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui
al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.


Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le 48 ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso.


In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.


Quando la convalida è concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.


Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il
decreto di convalida è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il
termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla
convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.


5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all’articolo 14, comma 1,
le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo’.


2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:
´tribunale in composizione monocraticà sono sostituite dalle seguenti: ´giudice
di pacè.


2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell’articolo
30 e del comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e l’esame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica.


2-ter. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 13, le parole: ´con l’arresto da sei mesi a un anno’ sono sostituite dalle
seguenti: ´con la reclusione da uno a quattro anni’;


b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
´Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni’;


c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:


´13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e
si procede con rito direttissimo’.


3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ´il tribunale in
composizione monocraticà sono sostituite dalle seguenti: ´il giudice di pacè.


4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ´al tribunale in
composizione monocraticà sono sostituite dalle seguenti: ´al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalidà.


5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:


´4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.


L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto
nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo
13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea e assistenza di cui al comma 1, e
sentito l’interessato, se comparso.


Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsionè.


5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai


seguenti:


´5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica
la pena dell’arresto da sei mesi a un anno se l’espulsione è stata disposta
perché il permesso di soggiorno è scaduto da pi๠di 60 giorni e non ne è stato
richiesto il rinnovo.


In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.


5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter,
primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo
unico, nel territorio dello stato è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter,
secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni’.


6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:


´5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i
reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto’.


6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ´ai corsi
universitari’, sono inserite le seguenti: ´e alle scuole di specializzazione
delle università’.


6-ter. Il comma 2 dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre
1991, n. 374, è sostituito dal seguente:


´2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande
di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e
4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del
giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla
definizione delle nuove dotazioni organiche e ai conseguenti trasferimenti dei
giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni’.


7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al
comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20′;


b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:


´3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi
5-bis e 8, e 14, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è
corrisposta una indennità di euro 10′;


c) al comma 4, dopo le parole: ´di cui ai commi 2, 3, 3-bis e
3-ter’ sono inserite le seguenti: ´, nonché 3-quater,’. 7-bis. All’articolo 3,
comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: ´e degli uffici
consolari’ sono sostituite dalle seguenti: ´, degli uffici consolari, degli
istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero’.


7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di
potenziamento della sicurezza attiva e passiva del ministero degli affari
esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.


Articolo 1-bis

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