Penale

Applicabile la sospensione condzionale della pena in sede di revoca della sentenza per abolizione del reato – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4687 del 06/02/2006


ESECUZIONE – REVOCA DELLA SENTENZA PER
ABOLIZIONE DEL REATO – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – APPLICABILITA’

 

Il giudice dell’esecuzione puo’ applicare, a
norma dell’art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora
disponga la revoca per abolitio criminis delle precedenti sentenze di condanna
che abbiano impedito, nel giudizio di cognizione, l’applicazione del beneficio,
e questa sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento
in cui è formulato dallo stesso giudice dell’esecuzione il giudizio
prognostico.

 


CASSAZIONE PENALE,
Sezioni Unite, Sentenza n. 4687 del 06/02/2006

(Presidente U.
Papadio, Relatore G. Silvestri)


 

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 30.4.2004, la Corte d’Appello di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza presentata nell’interesse di C. A.
al fine di ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., di varie pronunce
di condanna per sopravvenuta abolizione del reato di emissione di assegni a
vuoto: venivano, invece, respinte le istanze dello stesso condannato intese a
fare applicare in sede esecutiva la disciplina della continuazione tra i reati
depenalizzati e il delitto di ricettazione, oggetto della sentenza in data
1.3.1997, e a fare estendere a quest’ultima condanna il beneficio della
sospensione condizionale della pena già concesso per le condanne relative alle
violazioni della normativa sull’assegno bancario.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C.A.
 denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sull’assunto che erroneamente era stata esclusa
la continuazione tra le violazioni depenalizzate e il reato non depenalizzato,
costituito dalla ricettazione di assegni rubati di cui alla sentenza 10.3.1997
della Corte di Appello di Palermo, e che altrettanto erroneamente era stata
esclusa l’applicabilità alla pena inflitta con quest’ultima sentenza della
sospensione condizionale, già riconosciuta con un precedente provvedimento di
unificazione dei reati in materia di assegni emesso prima della loro
depenalizzazione. In via subordinata, per il caso di esclusione della disciplina
del reato continuato di cui all’art. 671 c.p.p., il ricorrente ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. in relazione agli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe la
concedibilità in executivis della sospensione condizionale della pena, anche
quando questa sia divenuta possibile a seguito della revoca di precedenti
condanne per reati depenalizzati.

Con ordinanza del 26.6.2003 la Prima Sezione Penale di questa Corte, considerato
che non poteva condividersi la tesi del ricorrente riguardante la possibilità
di riconoscere la continuazione tra violazioni depenalizzate e violazioni
costituenti tuttora reato, ha ritenuto che – contrariamente a quanto sostenuto
da una parte della giurisprudenza di legittimità – la sospensione condizionale
della pena in sede esecutiva fosse concedibile solo in conseguenza
dell’applicazione della disciplina della continuazione a norma dell’art. 671,
comma 3, c.p.p., e non anche a seguito della revoca di precedenti condanne per
abolitio criminis: precisava altresi’ che la sospensione condizionale non poteva
essere neppure concessa attraverso l’interpretazione analogica del citato terzo
comma dell’art. 671, stante la natura eccezionale della disposizione rispetto al
principio generale della intangibilità del giudicato. Cio’ premesso, la Prima
Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il
giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena in
relazione ad una sentenza per la quale l’applicazione del beneficio era stata
esclusa a causa dell’esistenza di precedenti condanne successivamente revocate
per l’intervenuta depenalizzazione dei reati.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 211 del 26.5.2005, ha ritenuto la
questione manifestamente inammissibile, osservando che l’incidente di
costituzionalità era diretto a fare risolvere al Giudice delle leggi un
contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza di legittimità, attesa la
riconosciuta presenza di un orientamento favorevole all’opzione ermeneutica
considerata conforme al dettato costituzionale.

A seguito di tale decisione, la Prima Sezione, con ordinanza del 20.9.2005, ha
riaffermato il principio della “fisiologica impossibilità di applicare la
continuazione tra fatti costituenti reato e fatti non più previsti dalla legge
come tali” ed ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la
risoluzione del contrasto.

In data 18.11.2005 il Procuratore Generale presso questa Corte ha ribadito le
argomentazioni già sviluppate nella requisitoria scritta e nella successiva
nota integrativa per escludere l’applicazione della sospensione condizionale
della pena, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando
l’udienza del 20.12.2005 per la trattazione con le forme di cui all’art. 611
c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – E’ necessario stabilire preliminarmente se possa ammettersi la possibilità
di applicare la disciplina della continuazione, a norma dell’art. 671 c.p.p.,
tra il delitto di ricettazione, oggetto della sentenza di condanna emessa il
10.3.1997 dalla Corte di Appello di Palermo, e i fatti di emissione di assegni a
vuoto non costituenti più reato, a seguito di intervenuta depenalizzazione, per
i quali il C.A. è stato condannato con le sentenze poi revocate ai sensi
dell’art. 673 c.p.p.

La Prima Sezione Penale di questa Corte si è già pronunciata in senso negativo
con l’ordinanza in data 26.6.2003 e sulla base di tale opinione ha ritenuto
rilevante l’incidente di legittimità costituzionale dell’art. 673 del codice di
rito, essendo chiaro che la questione rimessa al vaglio della Corte
costituzionale sarebbe stata ininfluente sulla decisione del ricorso qualora la
sospensione condizionale della pena fosse stata applicabile per effetto del
vincolo della continuazione, il cui riconoscimento avrebbe reso direttamente
operante la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 671.

Le Sezioni Unite condividono l’opinione che esclude la possibilità di applicare
la disciplina della continuazione tra illeciti penali e illeciti amministrativi,
anche se questi ultimi corrispondevano in origine a fattispecie penali. La
correttezza dell’opinione contraria all’unificazione risulta evidente quando si
considera che la situazione configurata dall’art. 81, comma 2, c.p. riguarda
esclusivamente violazioni di norme incriminatici colpite da sanzioni penali e,
dunque, unicamente fatti costituenti reato, mentre quella prevista dall’art. 8,
comma 2, della l. 24.11.1981, n. 689, si riferisce soltanto a “più violazioni
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”: di talchè deve
senz’altro negarsi che l’istituto della continuazione possa comprendere illeciti
di natura affatto eterogenea e che il relativo regime giuridico possa risultare
dalla fusione o dalla commistione di discipline totalmente differenti nei
presupposti e nei contenuti.

Va tenuto presente, inoltre, che, ai fini del trattamento sanzionatorio, la
continuazione dà origine ad un reato unico punito con la pena prevista per il
reato più grave accresciuta da tanti aumenti, entro il limite globale del
triplo, quanti sono i reati satelliti, onde è stato correttamente osservato che
i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e che il relativo
trattamento punitivo confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati
concorrenti (Cass., Sez. Un., 26 novembre 1997, P.G. in proc. Varnelli). Ne
deriva che ammettere la continuazione tra reati e illeciti amministrativi
equivale a ritenere possibile la trasformazione della sanzione amministrativa in
un frammento di sanzione penale che contribuisce a determinare la pena
complessiva per il reato continuato, in palese violazione del principio di
legalità della pena.

2. – Esclusa l’ammissibilità nel caso di specie della continuazione quale
presupposto dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 3,
c.p.p., occorre accertare se il giudice dell’esecuzione possa pronunciare la
sospensione condizionale della pena in caso di revoca per abolitio criminis di
sentenze di condanna che avevano impedito, nel pregresso giudizio di cognizione,
la concessione del beneficio riguardo alla pena inflitta con una successiva
sentenza di condanna.

La questione, che ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite,
vede nettamente divisa la giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, il giudice dell’esecuzione ha il potere di
concedere il beneficio della sospensione condizionale solo quando cio’ consegua
al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, onde deve
escludersi la concedibilità, in sede esecutiva, del beneficio a seguito della
revoca per abolitio criminis, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., di condanne che, in
sede di cognizione, ne avevano impedito l’applicazione (Cass., Sez. VI, 3
dicembre 2003, Pirrottina, rv. 228374; Sez. I, 21 settembre 2001, Nicolao, rv.
220736). Una simile linea interpretativa è saldamente agganciata al principio
dell’intangibilità del giudicato e alla premessa generalmente condivisa secondo
cui il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione
condizionale della pena, previsto dall’art. 671, comma 3, c.p.p., ha natura
eccezionale e non è operante al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla
legge (Cass., Sez. I, 18 novembre 2004, P.G. in proc. Zerbetto, rv. 230171; Sez.
I, 12 marzo 1997, P.G. in proc. Clemente, rv. 208131; Sez. III, 5 febbraio 1996,
Vanacore, rv. 204700). Si è altresi’ esclusa la possibilità della sospensione
condizionale della pena per la ragione che il giudice dell’esecuzione è privo
dei poteri di compiere la valutazione prognostica e le attività istruttorie
propri del giudice della cognizione (Cass., Sez. III, 18 giugno 1996,
Ciaramella, rv. 206387).

Da tale indirizzo, rimasto per molti anni incontrastato nella giurisprudenza di
questa Corte, si è discostata per prima una decisione pronunciata nel 2000
dalla Terza Sezione Penale con cui è stato stabilito che, nell’ipotesi in cui
vi sia stata sentenza di condanna irrevocabile per più reati unificati dalla
continuazione ad una pena complessiva ostativa alla concessione del beneficio e
successivamente sia intervenuta una revoca parziale della sentenza in ordine ad
alcuni dei reati unificati, il giudice dell’esecuzione puo’ concedere la
sospensione condizionale della pena, previa valutazione dei presupposti e dopo
il compimento del giudizio prognostico ex art. 164 c.p. che il giudice della
cognizione non aveva avuto motivo di effettuare, semprechè, ovviamente, la pena
per i reati residui venga rideterminata in una misura che ne consentirebbe la
concessione (Cass., Sez. III, 30 marzo 2000, Micelli, rv. 219516). La “ratio
decidendi” della sentenza si articola nei seguenti passaggi: a) l’abrogazione
della norma incriminatrice, al pari della sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale, determina la cessazione di tutti gli effetti
penali della sentenza di condanna, compreso quello rappresentato dall’ostacolo
che, nel giudizio di cognizione, aveva impedito l’applicazione della sospensione
condizionale della pena; b) la disposizione di cui all’art. 671, comma 3, c.p.p.
è suscettibile di applicazione analogica, di talchè il giudice dell’esecuzione
puo’ concedere la sospensione condizionale della pena anche nel caso di revoca
parziale della sentenza di condanna che elimini uno o più reati giudicati in
continuazione; c) una diversa interpretazione porrebbe seri dubbi di
legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. per contrasto con il principio
di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, giacchè dovrebbe
considerarsi “manifestamente illogica una disciplina che permetta la concessione
del beneficio in sede esecutiva nel caso di riconoscimento della continuazione
fra più reati giudicati con distinte sentenze di condanna irrevocabili e la
escluda, invece, nel caso di revoca della condanna per uno o più reati già
giudicati in continuazione con altri”.

Tale opzione interpretativa è stata successivamente sviluppata ed estesa ad una
fattispecie diversa da quella esaminata nella sentenza Micelli, essendo stato
ritenuto che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione
condizionale della pena anche quando le sentenze di condanna revocate non
attengano a reati già uniti dal vincolo della continuazione: si è, infatti,
stabilito che, alla luce dei più generali poteri d’intervento riconosciuti
dagli artt.671 e 666, comma 5, c.p.p., il giudice dell’esecuzione puo’ adottare
la deliberazione relativa all’esistenza dei presupposti normativi e prognostici
del beneficio che sarebbe stata compiuta dal giudice della cognizione in assenza
delle condanne ostative poi revocate per abolitio criminis (Cass., Sez. III, 20
febbraio 2002, P.G. in proc. De Filippo, rv. 221368).

A questa posizione si sono successivamente allineate varie sentenze di questa
Corte (Cass., Sez. V, 6 novembre 2002, Dell’Utri, RV 224112; Sez. I, 6 ottobre
2004, Merosi, rv. 230318; Sez. I, 17 dicembre 2004, PM in proc. Schiavone, rv.
230965).

3. – Cosi’ delineati i termini del contrasto di giurisprudenza, devono essere
assunte come chiave di volta dell’indagine ermeneutica le indicazioni contenute
nell’ordinanza n. 211 del 26.5.2005 pronunciata dal Giudice delle leggi nel
presente processo per definire l’incidente di legittimità costituzionalità
sollevato dalla Prima Sezione Penale di questa Corte in ordine all’art. 673
c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa
applicare la sospensione condizionale della pena in caso di revoca per abolitio
criminis di sentenze di condanna che avevano impedito la concessione del
beneficio per un diverso reato.

In tale decisione, dopo avere dato atto dell’esistenza di divergenti posizioni
all’

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