Civile

Il consulente tecnico non ha diritto a compenso aggiuntivo per i chiarimenti che costituiscono un’attività complementare e integrativa – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006

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PROCESSO CIVILE ” COMPENSO AL CTU

Il consulente tecnico non ha diritto ad un
compenso aggiuntivo per i chiarimenti che non costituiscono un’attività
ulteriore e diversa rispetto a quella oggetto di consulenza ma un’attività
complementare e integrativa della stessa.Cassazione, Sentenza n. 4655 del 2
marzo 2006.

 


La vicenda

Il ricorrente ha impugnato per Cassazione, a
norma dell’art. 111 Cost, l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva ridotto
gli onorari liquidati dal giudice istruttore per l’opera prestata quale ctu.

Il ricorso avverso il decreto di liquidazione
dei compensi spettanti al ctu puo’ essere proposto dal difensore della parte,
senza necessità di una specifica procura, poichè il mandato ad litem
attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande, compresa
quella della verifica della correttezzza della liquidazione.

Secondo la Cassazione, il ricorrente ha
erroneamente inquadrato la fattispecie nell’area della consulenza tecnica in
materia di misura e contabilità dei lavori, anzichè nell’ambito della
consulenza tecnica in materia di costruzione edilizia, in tal modo violando il
pricipio dell’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera prestata, di
cui all’art. 2233 c.c ed il principio stabilito dall’art.36 Cost.

Secondo i supremi giudici Il ricorso è
inammissibile e infondato.

Inammissibile poichè la valutazione concernente
la prestazione del ctu, si risolve in un apprezzamento o giudizio di fatto,
riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infondato
perchè la determinazione delle opere eseguite a completamento di un appalto,
non puo’ rientrare, come ritenuto dal Tribunale, in una ctu di misura e
contabilità dei lavori e non in materia di costruzione edilizia ed anche
perchè la misura del compenso spettante al ctu è discrezionalmente e
insindacabilmente determinata dal legislatore, in base all’attività in concreto
svolta dal professionista. Non da ultimo perchè il principio costituzionale
della giusta retribuzione, di cui all’art 36 della Costituzione, è estraneo
alla natura delle prestazioni svolte dagli ausiliari del giudice.

Inoltre, la Corte sostiene che, essendo stato il
ctu chiamato a rispondere ai rilievi critici mossi dal ctp, tale ulteriore
attività, rientrando tra le prestazioni non previste dalla legge  ex
art4L319/80 e DPR 352/88, non poteva essere liquidata che applicando il criterio
delle vacazioni, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto astenersi sia in ordine
all’ammontare del compenso già percepito per la consulenza espletata, sia in
ordine alla eaustività della relazione depositata, spettando al giudice
dell’opposizione alla liquidazione unicamente un controllo della regolarità
formale della liquidazione stessa.

Il mancato riconoscimento di un compenso
separato per i chiarimenti, dunque, non è dipeso nè dall’entità del compenso
liquidato per la consulenza espletata, nè da una valutazione di non
esaustività di tale consulenza, ma dall’avere il Tribunale correttamente
considerato, che i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore a quella
già espletata, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui
compimento il ctu è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte
interessata, ogni qual volta la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

 

(Anna Sabia, @ Litis.it, 12 Maggio 2006)

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006

(Presidente F. Sabatini, Relatore N. Fico)
 

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

E.R. ha impugnato per
cassazione, a norma de11’art.lll della costituzione, l’ordinanza con la quale
il Tribunale di Grosseto, decidendo sull’opposizione proposta ex art.11
della legge n.319/80 dal CO.ED.AR.- Consorzio Edile Artigiano srl, aveva ridotto
da euro 13000,00 ad euro 614,58 gli onorari liquidati dal giudice istruttore
per l’opera prestata quale consulente tecnico nell’ambito del giudizio civile
tra il predetto Consorzio e il Fallimento E.C. s.r.l.

Il E.R ha articolato il ricorso
in cinque motivi.

Il CO.ED.AR. ha resistito con
controricorso.

 

Motivi della
decisione

 

Col primo motivo ( violazione e
falsa applicazione degli artt. 82, 83, 125, 182, 75 comma 3, 101, 152, 153, 112,
113, 115 e 116 cod. proc. civ, degli artt.2969, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod.
civ. e degli artt.ll, commi 5 e 6, della legge n.319/80 e 29 della legge n.794/42,
nonchè carenza assoluta di motivazione e comunque motivazione apparente
illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia) il
ricorrente ha riproposto l’eccezione, già formulata dinanzi al Tribunale di
Grosseto, di inammissibilità dell’opposizione al decreto di liquidazione del
compenso per carenza di specifica procura, necessaria per l’autonomia di tale
procedimento rispetto al giudizio nell’ambito del quale era stata disposta la
consulenza tecnica, e per omessa produzione e omessa indicazione della procura
rilasciata per quest’ultimo giudizio, con conseguente impossibilità di verifica
del suo effettivo conferimento e dell’esistenza in capo al conferente del potere
di rappresentanza a norma di legge o dello statuto. Il ricorrente ha altresi’
dedotto che, costituendo la procura alle liti il presupposto della valida
costituzione del rapporto processuale, la nullità dell’atto derivante dalla
sua mancanza non è suscettibile di successiva sanatoria o regolarizzazione
attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’art.182 c.p.c., sicchè il
Tribunale, non solo non avrebbe dovuto consentire all’opponente la produzione
di copia degli atti da cui risultava il rilascio della procura per la causa di
merito, ad opera del rappresentante legale del Consorzio, ma avrebbe dovuto
rilevare la tardività della produzione e dichiarare l’inammissibilità
dell’opposizione per decadenza, per il decorso del termine per essa previsto.

La censura è infondata.

Come ha correttamente
argomentato il Tribunale, i7l ricorso previsto dall’art.ll della legge n.319 del
1980 avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente
tecnico d’ufficio puo’ essere proposto dal difensore che assiste la parte nel
giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di’
una specifica procura, attribuendo il mandato ad litem al difensore la facoltà
di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all’originario
oggetto della causa, ivi compresa quella della verifica della correttezza della
liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui
valutazione è stata disposta la consulenza (Cass. S.U. n.21288del 2005; conf.:
Cass.n.883 del 1995 e n.12561 del 1992). Pertanto, in caso di omesso deposito
della procura rilasciata per la causa originaria e di contestazione della
controparte, la parte interessata puo’ produrre il documento mancante sia di
propria iniziativa che su invito del giudice a norma dell’art.182 c.p.c., non
essendo suscettibile di sanatoria o di regolarizzazione ai sensi di quest’ultima
disposizione, e producendo quindi l’invalidità della costituzi’one, il
mancato rilascio della procura, non anche la mancata produzione, all’atto
della costituzione in giudizio, del documento in cui è stata conferita.

Col secondo motivo (violazione
e falsa applicazione degli artt.ll e 12 del D.P.R. n.352/88, 1 e 2 della legge n.319/80,
nonchè omessa e comunque apparente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia) il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di
Grosseto, "seguendo un’interpretazione strettamente letterale, riduttiva e
fuorviante del quesito postogli", ha erroneamente e immotivatamente inquadrato
la fattispecie nell’area di operatività dell’art.12 del D.P.R, citato
(consulenza tecnica in materia di misura e contabilità dei lavori) anzichè
dell’art.ll dello stesso D.P.R. (consulenza tecnica in materia di’ costruzioni
edilizie), cosi’ finendo per violare altresi’ il principio dell’adeguatezza del
compenso all’importanza dell’opera prestata, di’ cui all’art.2233 c.c., e il
principio stabilito dall’art. 36 della costituzione.

La censura è inammissibile e
infondata insieme.

E’ inammissibile perchè la
valutazione concernente la prestazione del consulente tecnico d’ufficio ai fini
dell’inquadramento, anche con riferimento ai quesiti, nell’una ovvero nell’altra
delle previsioni di cui al D.P.R. n.352/88, e, conseguentemente, della
liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta, si risolve in un
apprezzamento o giudizio di fatto, riservato al giudice del merito,
insindacabile in sede di legittimità quando, come nella specie, sia
congruamente e logicamente motivato. E’ infondata perchè la determinazione del
costo di opere eseguite a completamento di un appalto, tenuto conto degli anni
di cantiere e altri oneri accessori, oltre che delle fatture prodotte, in che
consiste il quesito posto al ricorrente, non puo’ che rientrare, come
correttamente ritenuto dal Tribunale, in una consulenza tecnica in materia di
misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie (in
tal senso Cass. n.6378 del 1998). E’ altresi’ infondata perchè la misura del
compenso spettante al c.t.u. è discrezionalmente e insindacabilmente
determinata dal legislatore, in base all’attività in concreto svolta dal
professionista, e perchè il principio costituzionale della giusta
retribuzione, di cui all’art 36 Cost., è estraneo alla materia delle
prestazioni svolte dagli ausiliari del giudice (Corte Cost. n.41196).

Col terzo e col quarto motivo
(violazione e falsa applicazione degli artt.l, 2, 4 e 11 della legge n.319/80, 1
del D.P.R. 352/88, 29 della legge 794/42, 61, 64, 101, 112, 113,189 e 277 c.p.c.,
nonchè omessa e comunque apparente motivazione su un punto decisivo
della controversia), da trattare congiuntamente perchè attengono ad aspetti
diversi della stessa questione, il ricorrente ha dedotto che, essendogli stato
altresi’ richiesto di rispondere ai rilievi critici mossi dal consulente di
parte alla relazione di consulenza già depositata, tale ulteriore attività,
rientrando tra le prestazioni non previste dalla legge, ex

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