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Le tasse arretrate si possono rateizzare – Cassazione Sez. Unite, Sentenza 20778/2010

Con la sentenza n. 20778/2010 i le Sezioni Unite Civili  della Corte di Cassazione hanno affermato che i contribuenti in difficoltà economica, che hanno problemi a pagare una o più cartelle delle tasse arretrate, possono chiedere all’agenzia di riscossione del credito fiscale di ottenere la rateizzazione dell’importo dovuto.

La Cassazione ha quindi dato ragione ad un contribuente in bolletta ma moroso nei confronti di Equitalia, l’ agenzia di riscossione.

Secondo Equitalia,  la rateizzazione è solo una gentile concessione, dispensata a piacimento dell’esattore. Questa tesi è stata bocciata dalla Suprema Corte che ha sottolineato come «in base all’articolo 19 del dpr 602 del 1973 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione delle Entrate ed oggi all’agente della riscossione) la ripartizione del pagamento in più rate mensili».

Questa disposizione – aggiunge Piazza Cavour – viene «incontro alle necessità del debitore per il quale rappresenta quindi una agevolazione, che anche nel significato comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione». E l’ultima parola sulla richiesta di rateizzazione – chiarisce bene la Cassazione – non spetta all’agenzia di riscossione, ma ai giudici delle Commissioni tributarie che sono più vicini alle ragioni del contribuente in quanto decidono «in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse». Ossia valutando le condizioni economiche di chi è al verde e chiede la dilazione del pagamento.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 20778 del 07/10/2010

rilevato che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, E. F. ha impugnato il provvedimento con il quale la spa Equitalia E. Tr. aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento:

che la spa Equitalia si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che successivamente, la spa Equitalia ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., con la quale ha sostenuto che quello attivato dall’istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell’ ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipendeva dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo e non dinanzi alle Commissioni Tributarie, che in base alla legge potevano intervenire soltanto in caso di controversie in materia d’imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione, in cui il contribuente non aveva minimamente contestato il proprio debito ed, anzi, l’aveva addirittura riconosciuto, limitandosi a richiederne una rateizzazione non qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario;

che l’E. non ha svolto attività difensiva, mentre il PG, che nella sua requisitoria aveva concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ha nella camera di consiglio modificato le sue richieste, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che ponendosi sulla stessa linea di C. cass. SU 2010/7612, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, con sentenza n. 2010/15647, che in base all’art. 19 del DPR n. 602/1973 e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione e oggi) all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili;
che trattasi, all’evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del
debitore, per il quale rappresenta quindi un’ agevolazione”, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui all’art. 12 della legge n. 448/ 2001, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. cass, 2002/10725,
2005/14331 e 2008/19505)

che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria, anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando
che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’E;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Depositate in camcelleria il 7 ottobre 2010

2 pensieri riguardo “Le tasse arretrate si possono rateizzare – Cassazione Sez. Unite, Sentenza 20778/2010

  • Barbara Pirocchi

    Ma dinnanzi a quale giudice deve essere impugnato il diniego di rateizzazione che riguardi cartelle esattoriali miste ad es. mancato pagamento di tassa automobilistica e di contravvenzione al codice della strada? Tale punto non mi sembra che sia stato affrontato dalla Suprema Corte.

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  • temo che si debba impugnare il diniego innanzi a tutti i diversi giudici competenti per la parte di ruolo di propria competenza.

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