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Intervento iussu iudicis e potere discrezionale del giudice di primo grado – Cassazione Civile, Sentenza n. 15387/2011

L’intervento iussu iudicis, rispondendo all’interesse superiore della giustizia ad attuare l’economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori – come di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi – ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo (cfr. Cass. 19 gennaio 2004, n. 707).

(© Litis.it, 18 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 15387 del 13/07/2011

Svolgimento del processo

Il Comune di Acicatena (CT) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado – con la quale il Comune era stato condannato, in solido con B. F. e T. S., al risarcimento dei danni, liquidati in L. 574.345.000, in favore degli attori, proprietari di alcuni immobili, per lesioni alle strutture derivanti (anche) dal cattivo funzionamento delle fogne – ha dichiarato improponibile la chiamata in causa del T., realizzatore dei lavori, da parte del Comune.
Resistono con separati controricorsi sia gli originari attori, che hanno pure depositato memoria, sia il T.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 106, 107, 269 e 270 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui qualifica come chiamata ad istanza di parte, e non iussu iudicis, la chiamata in causa in primo grado del T., ritenuta tardiva. Assume il ricorrente l’insindacabilità, nelle successive fasi di gravame, dell’esercizio da parte del giudice del potere. di ordinare la chiamata in causa di un terzo, anche quando la qualificazione come chiamata iussu iudicis non provenga dal giudice istruttore ma dal decidente.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che il giudice di appello perviene alla dichiarazione di improponibilità della chiamata in causa del T. qualificandola come tardiva chiamata in garanzia impropria effettuata dal comune di Acicatena ai sensi dell’art. 106 cod. proc.. civ., piuttosto che come chiamata iussu iudicis, come qualificata in sentenza dal giudice di primo grado.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che l’intervento iussu iudicis, rispondendo all’interesse superiore della giustizia ad attuare l’economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori – come di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi- ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo (Cass. 19 gennaio 2004, n. 707).

E dunque certo che il giudice di appello non può mutare la qualificazione dell’intervento quale effettuata dal giudice di primo grado, e d’altro canto non è dubbio elle per tale debba intendersi, in caso di eventuale conflitto, il giudice della decisione e non l’istruttore, le cui decisioni sono confermate o modificate dal giudicante in sentenza.

E pertanto irrilevante stabilire se, in concreto, la chiamata in causa del T., per le modalità con le quali è avvenuta, debba essere qualificata come iussu iudicis o ad istanza di parte, essendo soltanto decisiva la qualificazione operata in sentenza dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione dell’art. 2031 c.c. e del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, il comune si duole del rigetto del proprio appello incidentale assumendo di avere assolto – diversamente da quanto affermato in sentenza il proprio onere probatorio riguardo alla “straordinarietà ed imprevedibilità” degli eventi meteorici che concorsero a determinare il danno e che esso aveva invocato quale causa di esclusione della responsabilità, ai sensi della norma citata.

Il mezzo è inammissibile, quanto al dedotto vizio di motivazione, non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre una propria diversa valutazione degli elementi di prova a quella compiuta dal giudice del merito.

È conseguentemente infondato quanto al vizio di violazione di legge, difettando in fatto la prova della interruzione del nesso eziologico derivante dalla straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi meteorici.
Con il terzo motivo, ancora sotto i profili della violazione dell’art. 2051 c.c. e del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, il Comune ricorrente assume che, avendo il giudice di primo grado accertato che i danni erano da ricondurre a vizi originari ed esclusivamente propri della costruzione, in relazione alla idoneità strutturale del fabbricato, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere l’appello incidentale da esso proposto.

Il terzo è inammissibile, non tenendo alcun conto della ricostruzione dei fatti operata (non dal giudice di primo grado ma) dal giudice di appello.

4.- Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso e rigettati gli altri due, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto sub 1.1. ed esaminerà gli altri motivi ai appello del T..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri due, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011

 

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