Amministrativa

Sgombero immobile – Consiglio di Stato Sentenza 5701/2012

sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2012, proposto da:
R.F, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lanocita, Giovanni Filosa e Giuseppe Lanocita, con domicilio eletto presso (Leopoldo Fiorentino) Studio Carlini in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Graziani, Antonio Piscitelli e Rosa Russo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01660/2011, resa tra le parti, concernente ordinanza di sgombero immobile.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5701/2012 del 12.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati L. Fiorentino su delega di F. Lanocita, G. Filosa e G. Lanocita, R. De Bonis su delega di R. Rosa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il Comune di Salerno, per far fronte all’emergenza verificatasi a seguito del sisma del 1980, collocava il nucleo familiare della sig.ra R.F, insieme ad altri nuclei versanti nella medesima situazione, in uno stabile ubicato alla via R. Cocchia n. 17, condotto in locazione dallo stesso Comune e precedentemente utilizzato come sede scolastica.
A seguito di varie pronunce giurisdizionali del Tribunale di Salerno (n. 1151/2002 e 499/2007) e del T.A.R. Campania – Salerno (n. 11973/2010), adito in sede di ottemperanza, il Comune di Salerno, conduttore dello stabile, veniva condannato a rilasciare gli immobili in parola in favore dei legittimi proprietari.
Il Comune di Salerno, pertanto, con deliberazione n. 62 del 23.1.2009 della giunta municipale (G.M.), avviava un piano di delocalizzazione delle famiglie ivi alloggiate, “che risultavano in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica”, prevedendo, per tali famiglie, una soluzione abitativa alternativa ed escludendo invece da tale piano quanti non ritenuti in possesso dei titoli idonei ad occupare i suddetti immobili.
Con provvedimento prot. n. 235975 del 6 dicembre 2010, il Direttore del Settore Affari Generali del Comune di Salerno disponeva lo sgombero del nucleo familiare della sig.ra R.F, senza procedere alla relativa delocalizzazione e sistemazione presso altro immobile, ritenendo che essa fosse sprovvista dei titoli per l’assegnazione.
Avverso il suddetto provvedimento la sig.ra R.F proponeva ricorso al T.A.R., con istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, lamentando la violazione dalla delibera di G.M. n. 62/2009, la violazione degli artt. 1, 2, 3 della L. n. 241/1990, la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché sostenendo la propria legittima aspettativa ad essere regolare assegnataria dell’alloggio.
Il Comune di Salerno, a seguito dell’ordinanza del T.A.R. n. 179 del 7.4.2011 di accoglimento dell’istanza cautelare, assegnava alla ricorrente, in via temporanea, un altro alloggio di proprietà dell’I.A.C.P..
Successivamente il T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1660/2011, rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile, atteso che l’atto introduttivo non era stato notificato ai soggetti proprietari dell’immobile di via R. Cocchia n. 17, rilasciato dal Comune, considerati, dagli stessi giudici di prime cure, controinteressati in quanto menzionati nel provvedimento comunale gravato.
La decisione del T.A.R. è stata appellata dalla sig.ra R.F, previa istanza di sospensione cautelare, che ha avanzato come motivi di censura l’error in iudicando, l’eccesso di potere giurisdizionale, il travisamento del petitum e della causa pretendi, l’incongruità della motivazione e la omessa pronuncia.
L’appellante ha riproposto, altresì, i motivi di censura non esaminati dal T.A.R. e cioè:
– la violazione della delibera comunale n. 62/2010 e degli artt. 1, 2 e 3, della L. n. 241/1990, eccesso di potere (difetto di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà, iniquità, sviamento, illogicità manifesta) nonché la violazione dell’art. 3 Cost.;
– violazione del principio di corretta buona fede e del principio di affidamento, in relazione alla nascita di una situazione giuridica soggettiva di aspettativa in capo all’appellante circa la propria condizione di regolare assegnatario dell’alloggio, ingenerata dall’attività e dalle comunicazioni dell’Amministrazione, responsabilità da contatto sociale, nonché violazione dell’art. 2 della Cost..
Il Comune di Salerno si è costituito in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, la conferma della sentenza laddove il T.A.R. ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso, nonché l’inammissibilità del gravame sotto altro profilo e, in subordine, il rigetto dell’appello nel merito, per manifesta infondatezza.
Questa Sezione, in via cautelare, con ordinanza n. 1774/2012, ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza del T.A.R. ed ha “sospeso il provvedimento originariamente impugnato, limitatamente alla parte in cui esclude l’appellante stessa dal piano di delocalizzazione, ai fini dell’assegnazione di un alloggio di edilizia economico popolare”.
Con riguardo alle eccezioni di inammissibilità dell’appello, sollevate dal Comune appellato, la Sezione osserva quanto segue.
Quanto al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo che sulla questione relativa al possesso del titolo di assegnazione sarebbe competente il giudice ordinario, la Sezione ritiene che il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Inoltre, il contenzioso attiene a provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione emessi nell’esercizio di potere e che incidono su posizioni di interesse legittimo, conoscibili dal giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione generale di legittimità.
Relativamente poi all’eccepita mancata impugnativa (nei termini) della delibera comunale n. 62/2009, si tratta di provvedimento che non doveva essere impugnato dalla ricorrente una volta che la stessa si riteneva (e si ritiene) in possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.).
L’appello è fondato e va accolto.
Con il ricorso originario, la sig.ra R.F ha impugnato innanzi al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento n. 235975 in data 6.12.2010, a firma del Direttore del Settore Affari Generali, di sgombero dell’alloggio occupato da lei e dalla sua famiglia, dovendosi procedere alla riconsegna dello stesso ai proprietari, giusta sentenza del Tribunale di Salerno.
Alla base del provvedimento la delibera n. 62 del 23.1.2009, con cui la Giunta Comunale ha inteso “dare atto che, alla stregua dei pronunciati giudiziari in premessa richiamati, l’ente è impossibilitato a proseguire nella utilizzazione degli immobili in questione e che quindi occorre dare immediato avvio ad un piano di delocalizzazione delle famiglie ivi alloggiate che risultino in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica… dare atto che occorre altresì disporre lo sgombero di chiunque altri eventualmente occupi senza titolo gli immobili in argomento”.
Orbene la sig.ra R.F nel merito evidenzia che, con il provvedimento del dicembre 2010, il Comune di Salerno ha ordinato di sgomberare l’immobile senza prevedere, per lei, alcuna destinazione alternativa, poiché ritenuta priva “… del titolo di assegnazione”.
L’attuale appellante assume di non aver mai sostenuto la non legittimità del provvedimento relativamente allo sgombero, attesa la sussistenza del giudicato civile e del giudizio di ottemperanza definito con sentenza del T.A.R. Campania Salerno n. 11973/2010.
Sostiene, invece, di avere impugnato innanzi al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento di sgombero nella sua interezza e con riferimento agli atti in esso richiamati e quindi laddove è stato omesso l’inserimento del suo nucleo familiare nel piano di delocalizzazione con la conseguente individuazione di una soluzione abitativa alternativa.
Il T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanza n. 179 del 7.4.2011 aveva accolto l’istanza cautelare, con la sospensione del provvedimento di sgombero nella parte in cui la escludeva dal piano di delocalizzazione, ed il Comune di Salerno, conseguentemente aveva assegnato alla ricorrente un alloggio di proprietà I.A.C.P., libero e disponibile.
Con successiva sentenza n. 1660/2011, il T.A.R. Campania Salerno ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile perché non era stato notificato anche ai soggetti proprietari dell’immobile.
L’appellante eccepisce che il primo giudice si è limitato a scrutinare solo una parte del provvedimento impugnato, ovvero l’ordine di sgombero, rilevando l’inammissibilità dello stesso per la mancata estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti (i proprietari degli immobili) beneficiari dell’atto impugnato.
Ulteriormente l’appellante rappresenta che, mentre rispetto allo sgombero è di tutta evidenza la sussistenza di soggetti controinteressati, relativamente al petitum sostanziale, azionato con il ricorso di primo grado, di censura della determinazione di non inclusione nel piano di delocalizzazione, i soggetti proprietari degli immobili da rilasciare non assumono invece alcuna posizione giuridica qualificata atta a legittimarli quali contraddittori necessari.
La censura è fondata, per cui va esaminata la legittimità dell’ordinanza del 6 dicembre 2010 n. 235975, nella parte in cui colloca la sig.ra R.F tra quei nuclei familiari privi di un titolo di assegnazione e quindi esclusi dal piano di delocalizzazione in altri alloggi.
Sul piano reddituale l’appellante sostiene che, oltre a non possedere alcun altro immobile, né diritti reali di godimento, percepisce un reddito minimo rientrante nei parametri della normativa regionale dettati in materia di e.r.p..
Sul punto il Comune si limita a far presente, genericamente, che in relazione all’entità del reddito la signora R.F non ha avuto valutazione favorevole per l’assegnazione di alloggi E.R.P..
Invero il provvedimento di rilascio dell’appartamento originariamente impugnato e la non inclusione nel piano di delocalizzazione è sostanzialmente motivata con l’assunto che l’occupazione dello stesso da parte della famiglia R.F sarebbe senza titolo.
Va osservato che in circa trenta anni di occupazione dell’appartamento e prima che lo stesso si rendesse indisponibile per il riconoscimento da parte del Tribunale di Salerno del diritto del proprietario a tornarne in possesso, nessun provvedimento di rilascio era stato adottato nei confronti dell’appellante.
La famiglia R.F aveva dovuto sgomberare l’alloggio, al tempo condotto in locazione, perché danneggiato degli eventi sismici del 1980 e dal 29.1.1981 si è trasferita nell’alloggio di via Rocco Cocchia n. 27, già adibito a Scuola e nella disponibilità del Comune di Salerno.
Nel maggio 1988 il Comune ha autorizzato l’installazione di misuratore ENEL sia nell’alloggio in questione che negli altri esistenti in via Rocco Cocchia n. 17/27, e nel rapporto censimento della Polizia Municipale del 4.6.1988 è espressamente detto in ordine alle famiglie occupanti l’edificio, che al n. 17 vi è al “ piano 5° famiglia R.F Rosa, nata a Salerno il 28.12.1937, pers. 4.”.
E’ evidente che nessun provvedimento di rilascio sarebbe stato probabilmente adottato nei confronti della famiglia R.F se non fosse intervenuta la sentenza del Tribunale di Salerno più volte citata o se fossero andate in porto le iniziative (puntualmente comunicate agli interessati) tendenti all’acquisto dell’edificio di via R. Cocchia, venute meno solo per l’eccessiva onerosità dell’operazione.
Non può conclusivamente affermarsi che l’occupazione dell’appartamento occupato in via R. Cocchia n. 17 dalla R.F fosse senza titolo, mentre l’intero periodo pluridecennale in cui lei e la sua famiglia vi hanno abitato sono stati segnati dalla determinazione da parte del Comune del canone d’uso da pagare, oltre che dal rilascio del permesso ad installare le utenze ordinarie e una unica iniziativa adottata dal Comune nel 1996, per verificare se le famiglie che fruivano di sistemazioni provvisorie comunali avessero i requisiti per l’assistenza alloggiativa, è rimasta priva di seguito o di provvedimento alcuno.
Conclusivamente l’appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento n. 235975 del 6.12.2010 nella parte in cui esclude la sig.ra R.F dal piano di delocalizzazione in altro alloggio E.R.P. delle famiglie già alloggiate in via R. Cocchia, perché ritenuta occupante senza titolo l’immobile di cui è stato ordinato il rilascio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in misura di E. 2000,00 (duemila/00) in favore dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento del Comune di Salerno indicato in premessa nella parte in cui esclude la signora R.F dal piano di delocalizzazione in altro alloggio di E.R.P..
Spese del doppio grado di giudizio a carico del Comune soccombente, che si liquidano in misura di E. 2000,00 (duemila/00), in favore dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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