Amministrativa

Riconoscimento qualifica impianto alimentato da fonti rinnovabili – istanza di dichiarazione competenza Tar Lazio – Consiglio di Stato Sentenza n.5999/2012

sul ricorso numero di registro generale 6629 del 2012, proposto da Gestore dei servizi energetici s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Grippo, con domicilio eletto presso Eugenio Grippo in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
contro
Florenzo Quartulli;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – LECCE, SEZIONE I n. 1047/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento qualifica impianto alimentato da fonti rinnovabili – istanza di dichiarazione competenza Tar Lazio

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.5999/2012 del 27.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato Alfarano per delega dell’avv. Grippo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato che:
– la parte presente in udienza cautelare è stata resa edotta della possibilità di definire la causa nel merito;
– il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente notificato e depositato e sono decorsi i termini a difesa della fase cautelare;
– con l’atto di appello si eccepisce la incompetenza del Tar Puglia essendo invece competente il Tar Lazio – Roma a decidere le controversie in tema di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR);
– i precedenti su analoghi contenziosi resi dal Consiglio di Stato ritengono competente il Tar Lazio – Roma (Cons. St., sez. V, 21 settembre 2011 nn. 5319, 5320, 5325, ordd.);
– il Collegio condivide e fa propri tali precedenti, le cui motivazioni devono qui intendersi richiamate;
– pertanto va dichiarato competente il Tar Lazio – Roma;
– per l’effetto la sentenza appellata va annullata senza rinvio al Tar Puglia e va invece disposto il rinvio della causa al Tar Lazio –Roma;
– le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza del Tar Puglia e dichiara competente il Tar Lazio – Roma, cui rinvia la causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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