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Corsia privilegiata al sequestro anche con il fallimento in corsa – Cassazione Penale Ordinanza 12639/2013

hqdefaultLa misura cautelare decisa dal Gip nei confronti dell’imputato è prevalente e “insensibile” agli interessi dei creditori in caso di aziende sottoposte a procedura concorsuale

E’ legittimo il sequestro dei beni “profitto del reato” del rappresentante legale accusato di evasione fiscale, anche se alcune società allo stesso riconducibili sono sottoposte a procedura fallimentare.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 12639 del 18 marzo.

I fatti
Il Tribunale di Pesaro ha rigettato il riesame proposto dal signor X, indagato per omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento dell’Iva (articoli 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000), contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, avente a oggetto quote di una serie di società di cui alcune sottoposte a procedura fallimentare.

In particolare, sulla base dell’articolo 322-ter del codice penale, il giudice del riesame ha ritenuto che la confisca per equivalente (ex articolo 1, comma 143, della legge 244/2007), rispetto alla quale il sequestro è prodromico, ha natura obbligatoria. In tale ipotesi, quindi, diversamente dal caso di sequestro finalizzato a confisca facoltativa, non è necessario motivare scelte dirette al contemperamento e all’armonizzazione dei diversi interessi pubblici e/o pubblicistici (tra cui la tutela degli interessi dei creditori).

Per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale, il signor X, indagato nella veste di legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge (articolo 321, comma 2-bis, cpp, e articolo 1, comma 143, legge 244/2007) e lamentando l’omessa esplicitazione delle ragioni per le quali lo strumento del sequestro preventivo per equivalente doveva considerarsi prevalente rispetto agli interessi economici dei creditori dei fallimento.

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ha affermato che “il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare …”.
Il legislatore, cioè, per la pericolosità sociale della cosa, “vuole escludere che il bene sia rimesso in circolazione … sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all’ufficio fallimentare, possa essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori …”.

Osservazioni
Relativamente ai rapporti tra fallimento e sequestro preventivo, la Corte, dopo aver ribadito che le disposizioni in materia di confisca obbligatoria trovano applicazione anche per i reati tributari, precisa che le finalità del fallimento non possono assorbire la funzione assolta dal sequestro e, anzi, sono secondarie rispetto alla tutela cautelare.

L’articolo 1, comma 143, della legge 244/2007 stabilisce che per i reati tributari (previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlgs 74/2000) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato (articolo 322-ter cp), da intendersi quest’ultimo non solo come un positivo incremento del patrimonio personale, ma anche come qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, anche se consistente in un risparmio di spesa (Cassazione, sentenze 1843/2011 e 37556/2007).

Le suddette diposizioni si applicano senza deroghe anche se la misura cautelare concorre con le ragioni dei creditori fallimentari. A tale riguardo, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento delle sezioni unite secondo il quale il sequestro, avente a oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria, deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare (Cassazione, sentenza 29951/2004). Ciò in quanto la pericolosità della res è in re ipsa nel senso che la legge vuole escludere che il “bene pericoloso”, lasciato nella disponibilità dei privati, sia rimesso in circolazione in qualunque modo, mediante l’espropriazione del reo ovvero sia concessa la sua utilizzazione a terzi (Cassazione, sentenza 20443/2007).
Di conseguenza, per le stesse ragioni, neppure l’ufficio fallimentare può procedere a una vendita medio tempore del bene, né distribuire il ricavato ai creditori.
Con due precisazioni: che il giudice della cautela reale non è tenuto ad alcuna valutazione discrezionale sulla pericolosità della cosa in quanto la res è considerata pericolosa in sé sulla base della ratio legis, e che prevale l’esigenza preventiva di inibire l’utilizzazione di un “bene intrinsecamente e oggettivamente pericoloso” in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.

Prevale tale esigenza anche perché la procedura fallimentare si risolve nella mera destinazione della totalità dei beni a soddisfazione dei creditori fallimentari sotto la supervisione gestionale della curatela. Senza impedire, tuttavia, la (non remota) possibilità che i beni siano ceduti a soggetti che gravitino nell’area del fallito, vanificando così, pur nel rispetto delle norme concorsual-fallimentari, le cautele socialpreventive che la misura cautelare tende invece a tutelare (Cassazione, sentenza 16783/10).

Di certo non può escludersi il rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, tanto che non necessariamente e in ogni caso gli interessi finalizzati alla confisca devono prevalere su quelli cui è diretta la procedura fallimentare. Non di certo prevalgono sempre nel sequestro preventivo “impeditivo” (ex articolo 321, comma 1, cpp, nel cui caso il giudice dovrà valutare e bilanciare il motivo della cautela e le ragioni attinenti alla tutela degli interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale, anche con possibile restituzione del bene sequestrato all’ufficio fallimentare – Cassazione, sentenza 20447/2007).

Diversamente, nella fattispecie di sequestro funzionale alla confisca (ex articolo 321, comma 2, cpp) sottoposta al vaglio della Corte, le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate a essere tralasciate rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività (Cassazione, sentenza 33425/2008 e, sezioni unite, sentenza 29951/2004), senza che sia necessaria alcuna valutazione discrezionale del giudice sulla pericolosità del bene che di per sé rappresenta un potenziale pericolo, sia che rimanga nella disponibilità del reo sia che venga ceduto a terzi.

Romina Morrone – nuovofiscooggi.it

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