CivileTributaria

Responsabilità solidale dei soci estesa alle obbligazioni tributarie

2Il beneficium excussionis di cui all’articolo 2304 del codice civile (ai sensi del quale “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”), applicabile anche alle obbligazioni di natura legale (come quelle tributarie), ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, non impedendo al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
È questo il principio desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 49 del 3 gennaio 2014, con cui è stata dichiarata legittima una cartella di pagamento per Iva e Irap dovuta da una società di persone e notificata a un socio in qualità di coobbligato solidale.

La vicenda processuale
La vicenda riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per imposte Iva e Irap dovute da una società di persone e notificata a un socio in qualità di coobbligato solidale.

Sia la Ctp sia la Ctr avevano dato ragione al contribuente.
In particolare, i giudici di seconda istanza, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, richiamavano l’articolo 2304 del codice civile ovvero la necessità per i creditori sociali (compreso il Fisco) di escutere in primis l’intero patrimonio sociale prima di rivolgersi ai singoli soci, la cui responsabilità, benché illimitata, presenta comunque carattere sussidiario.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, del codice di procedura civile, violazione di legge (ovvero dell’articolo 2304 del codice civile nonché degli articoli 12, 24, 25, 45 e 50 del Dpr 602/1973), in quanto i giudici di merito avevano erroneamente considerato la cartella di pagamento quale atto esecutivo: la natura mista di titolo esecutivo e di precetto (ovvero di atto che preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva) escluderebbe l’operatività dell’articolo 2304 cc (pur applicabile alla materia tributaria) per essere ilbeneficium excussionis applicabile (per giurisprudenza ormai costante) alla sola fase esecutiva.

La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza e, decidendo nel merito, ha rigettato l’impugnazione del contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cc, in base al quale il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ha valenza limitatamente alla fase esecutiva, non impedendo al creditore “d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (cfr Cassazione 13183/1999).

Ulteriori osservazioni
La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone si estende alle obbligazioni tributarie, in particolare ai debiti per Iva e Irap, posto che, per quanto concerne le imposte sui redditi, l’escussione avviene unicamente nei confronti dei soci che sono (in virtù dell’imputazione per trasparenza ex articolo 5 del Tuir) gli unici debitori d’imposta e destinatari di distinti atti impositivi.

Il beneficio di escussione concesso ai soci di società di persone (la cui responsabilità assume natura sussidiaria) si atteggia diversamente a seconda del tipo di società.
In questo caso, trattandosi di società in nome collettivo, sarebbe stato onere del creditore (ovvero dell’Amministrazione finanziaria) provare il tentativo (concreto) di preventiva escussione del patrimonio sociale, non essendo a tal fine sufficiente la mera affermazione di incapienza dello stesso ai fini del soddisfacimento dei crediti vantati (cfr Cassazione 7000/2003 e 13183/1999).

Se è pacifico, però, che l’articolo 2304 del codice civile si applica anche ai crediti di natura tributaria, è altrettanto consolidato, almeno secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr ex plurimis, Cassazione 5434/1998, 12912/1997, 1056/1996, 7100/1993, 8011/1992 e 3651/1992), che i creditori sociali possano agire per munirsi, nei confronti dei soci, del titolo esecutivo e iscrivere così ipoteca giudiziaria sui loro immobili in modo che, risultato incapiente il patrimonio sociale, possano soddisfarsi prontamente su tali beni.

La Corte di cassazione, applicando questi principi, con la sentenza in commento, ha giudicato legittima la cartella di pagamento notificata al socio, pur in assenza di preventiva escussione del patrimonio societario, ritenendo evidentemente che l’atto impugnato sia solamente prodromico all’esecuzione coattiva riunendo in sé le funzioni del titolo esecutivo e di precetto: logico corollario di tale affermazione l’inapplicabilità nel caso di specie dell’articolo 2304 del codice civile.
È stato quindi riconosciuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce dell’articolo 25 del Dpr 602/1973, a norma del quale il concessionario della riscossione procede alla notifica della cartella nei confronti del debitore iscritto a ruolo “o del coobbligato” nei confronti dei quali procede.

Francesco Brandi, nuovofiscooggi.it

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