Civile

Ricorso per cassazione avverso decisione delle commissioni tributarie centrali – Nullità della notifica dell’atto all’ufficio finanziario periferico anzichè al ministero delle finanze . Cass. Civile Sent. 217/02


 

 

Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale



Sentenza n. 217 del 10 gennaio 2002

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
CENTRALI – NULLITA’ DELLA NOTIFICA DELL’ATTO ALL’UFFICIO FINANZIARIO
PERIFERICO ANZICHE’ AL MINISTERO DELLE FINANZE

(Sezione Quinta Civile – Presidente P. Reale – Relatore A. Di
Blasi)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Padova, con avviso n.604263/93, contestava alla (omissis)
s.r.1. con sede in Venezia-Mestre, via Ferro, 10, l’errata indicazione,
nella dichiarazione relativa all’anno 1993, di un credito di imposta di
L.60.805.000, nella considerazione che dalla dichiarazione precedente,
evincevasi un minor credito pari a L.45.179.000; coerentemente
rettificava la dichiarazione ed irrogava le sanzioni di cui all’art.43
DPR n..633/1972.

La società  impugnava tale atto, ma, sia la Commissione Tributaria
Provinciale di Padova, con la decisione n.45/07/96, sia pure la
Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe
indicata, disattendevano le doglianze mosse con gli atri incoativi dei
diversi gradi del giudizio.

In particolare, il giudice di appello perveniva alle rassegnate
conclusioni, dopo avere rilevato che la contribuente aveva ammesso di
essersi resa responsabile della contestata infrazione e che, pertanto,
correttamente, l’Ufficio aveva sanzionato il relativo operato ex art.43
comma 2° DPR n.633/72.

La (omissis), con ricorso proposto nei confronti dell’Ufficio
IVA di Padova ed allo stesso notificato in Roma presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in data 23-03-1998, ha chiesto la cassazione della
decisione dí appello con un mezzo.

L’intimato Ufficio non si è costituito.

Il Ministero delle Finanze, con controricorso notificato il 30 aprile
1998, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto
proposto nei confronti dell’Ufficio IVA di Padova, ed allo stesso
notificato con le modalità  in premessa indicate.

In effetti l’impugnazione risulta formulata in violazione del
combinato disposto dagli artt. 366, comma 1° n. 1 c.p.c., ed 11, commi
1° e II° del R.D. 30-10-33 n. 1611 (il 1° comma come sostituito
dall’art. 1 della Legge 25-3-58 n. 560) secondo cui il ricorso nei
confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere
"l’indicazione delle parti" e va notificato, a pena di nullità ,
da pronunciarsi anche d’Ufficio, "alle Amministrazioni dello Stato
nel cui distretto ha sede l’Autorità  Giudiziaria innanzi alla quale è
portata la causa, nella persona del Ministro competente".

Le richiamate norme non risultano derogate da alcuna delle
disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr. Legs. n.
546/1992, tenuto cento che l’art. 62, comma 20, di tale decreto,
statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo
procedimento si applicano le norme dettate dai codice di procedura
civile in quanto compatibili".

In particolare, nessuna deroga è rinvenibile nell’art. 11, comma 20
Decr. Legs. n. 546/92, secondo cui "l’Ufficio del Ministero delle
Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
direttamente o mediante l’Ufficio del contenzioso della direzione
regionale o compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale
disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 40,
secondo cui "l’Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di
secondo grado, può essere assistito dall’Avvocatura dello Stato" e
52, Comma 2°, che subordina la proponibilità  dell’appello principale,
da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli
Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con
ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio.

Nè possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in
giudizio del Ministero perchè, nel caso, il vizio dell’impugnazione
deriva dall’errata individuazione della "parte" (Ufficio
anzichè Ministero), priva di soggettività  esterna per quanto attiene
al giudizio di Cassazione, (Cass. n. 655 del 21-01-2000) e non riguarda
la sola notificazione.

Peraltro, mentre per l’atto di appello possono distinguersi,
requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità  e requisiti
previsti a pena di nullità , per il ricorso per cassazione, il
Legislatore (art. 366 C.p.C.) ha scelto, realizzando una notevole
semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari a
pena di inammissibilità , rilevabile d’Ufficio (Cass. 09-10-1998 n.
9995)

Ne consegue che, derivando, nel caso, l’invalidità 
dell’impugnazione, da difetto riguardante l’identificazione della
controparte, la stessa non può sfuggire alla declaratoria
d’inammissibilità , dovendosi escludere la possibilità  di applicare al
ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli atti relativi
ai gradi del giudizio di merito.

Al riguardo è stato, pure, affermato il principio, che si condivide
e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cass. n. 2160 del
15-03-1996) che l’indicazione delle parti, rilevante ai finí
dell’ammissibilità  del ricorso, è soltanto quella risultante dal
ricorso stesso, sí che deve considerarsi inesistente la notificazione
eseguita nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel
ricorso, contro cui l’impugnazione è diretta".

Il che porta, comunque, ad escludere la possibilità  di riconnettere
alla costituzione dell’Amministrazione affetti sananti, vertendosi in
tema di inesistenza e non di nullità  della notifica.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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