Norme & Prassi

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Delibera n. 118/04/CONS – Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche


L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ha
disciplinato lo svolgimento dei procedimenti che condurranno nei prossimi mesi
ad una profonda revisione degli obblighi che gli operatori di telefonia fissa e
mobili considerati dominanti sono tenuti a rispettare nei confronti degli
operatori nuovi entranti, al fine di garantire la piena concorrenzialità del
mercato. La normativa europea, recepita in Italia dal cosiddetto Codice delle
Comunicazioni elettroniche, prevede che l’Autorità effettui le analisi dei 18
mercati individuati della Commissione Europea, valutando l’effettiva
concorrenzialità di ciascuno di essi. L’Autorità, quindi, qualora dovesse
concludere che un mercato non sia ancora concorrenziale, dovrà individuare le
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ed imporre a tali
imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione ex ante previsti dal Codice
(quali trasparenza, non discriminazione e orientamento ai costi), ovvero
mantenere in vigore o modificare gli obblighi già stabiliti in capo a Telecom
Italia, TIM e Vodafone sulla base del vecchio quadro regolamentare. La Delibera
118/04/CONS ha fissato in centoventi giorni il termine di conclusione dei
procedimenti per l’analisi dei mercati. Tale termine, pero’, sarà sospeso per
il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e degli utenti
nell’ambito delle consultazione pubbliche che l’Autorità dovrà indire sulle
proprie proposte di provvedimento, nonchè per il tempo necessario ad acquisire
le osservazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della
Commissione europea. (24 maggio 2004)


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Delibera
n. 118/04/CONS – Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche


L’AUTORITA’


NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;


VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;


VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
norme per la tutela della concorrenza e del mercato;


VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;


VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE
(direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva
servizio universale), recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di
seguito, il Codice), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in
particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;


VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei
prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante
secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003 (di
seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;


VISTA la Raccomandazione relativa alle
notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 190 del 30 luglio 2003;


VISTE le Linee direttrici della Commissione per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai
sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell’11 luglio
2002;


VISTO il Regolamento relativo all’accesso
disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;


VISTA la delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003,
recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza
di mercato per l’anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;


VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre
2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai
documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;


VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre
2002, recante "Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre
2002, n. 259 ed in particolare l’articolo 24 concernente i compiti dei
coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi;


VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre
2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;


VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;


VISTE le risposte ai questionari inviati dall’Autorità
alle imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese di
agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni
pervenute nel dicembre 2003;


VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che
identifica diciotto mercati, e specificamente:


A) Servizi al dettaglio:


1. accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa per clienti residenziali;


2. accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione fissa per clienti non residenziali;


3. servizi telefonici locali e/o nazionali
disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;


4. servizi telefonici internazionali disponibili al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;


5. servizi telefonici locali e/o nazionali
disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non
residenziali;


6. servizi telefonici internazionali disponibili al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;


7. insieme minimo di linee affittate (compresi i
tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’art. 18
e all’allegato VII della direttiva servizio universale);


B) Servizi all’ingrosso:


8. raccolta delle chiamate nella rete telefonica
pubblica in postazione fissa;


9. terminazione delle chiamate su singole reti
telefoniche pubbliche in postazione fissa;


10. servizi di transito nella rete telefonica
pubblica fissa;


11. accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso
l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di servizi a banda larga;


12. accesso a banda larga all’ingrosso;


13. fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di
linee affittate;


14. fornitura all’ingrosso di segmenti di linee
affittate su circuiti interurbani;


15. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti
telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2,
della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;


16. terminazione di chiamate vocali su singole reti
mobili;


17. mercato nazionale all’ingrosso per servizi
internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;


18. servizi di diffusione radiotelevisiva per la
trasmissione di contenuti agli utenti finali.


CONSIDERATE le caratteristiche e la struttura del
mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni,
delle analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall’Autorità all’esito
dell’attività di regolamentazione e di vigilanza finora svolta;


CONSIDERATO che l’Autorità ritiene di
assumere a riferimento, in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi
di mercato previste
dall’articolo 19 del Codice,
i mercati individuati nella Raccomandazione citata, e di svolgere la predetta
attività anche sulla base delle rilevazioni e dei dati in suo possesso, non
sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi dalle
indicazioni contenute nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, e
riservandosi, altresi’, di procedere ad un’eventuale segmentazione all’interno
degli stessi mercati, all’esito della suddetta analisi;


CONSIDERATO che il Codice prevede che siano
effettuate le analisi dei mercati individuati nella Raccomandazione della
Commissione dell’11 febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante
individuato sia valutata l’effettiva concorrenzialità;


CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito
all’articolo 19, comma 4, del Codice, se l’Autorità conclude che un mercato è
effettivamente concorrenziale non impone, nè mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano già in vigore obblighi
derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in
tale mercato rilevante, dandone rituale comunicazione;


CONSIDERATO che, alla luce di quanto
stabilito all’articolo 19, comma 5, del Codice, qualora l’Autorità
accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato rilevante non è
effettivamente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un
significativo potere di mercato conformemente

all’articolo 17
e
contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di
regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali
obblighi laddove già esistano;


CONSIDERATA l’opportunità di svolgere con
riferimento a ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni
che precedono, un procedimento che ha ad oggetto l’attività di analisi del
mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l’identificazione degli
eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla
revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito
all’introduzione di nuovi obblighi;


CONSIDERATO che i

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *