Corte Costituzionale

Il “libretto sanitario” non rientra tra le disposizioni di ordine pubblico e sicurezza nè è un principio fondamentale stabilito dallo stato per la difesa della salute pubbica. Corte Costituzionale, Sentenza n. 162 del 01/06/200

Il libretto sanitario non rientra tra le materie di ordine
pubblico e sicurezza a competenza esclusiva dello Stato. Lo ha stabilito la
sentnza n. 162 del 1 giugno 2004 della Corte Costituzionale, disponibile come
allegato al presente articolo.

Secondo i Giudici della Consulta, avuto riguardo alla
formulazione del nuovo art. 117 Cost. rientrano nell’ambito delle misure di
mordine pubbico e sicurezza solo quelle inerenti alla
prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico. Quest’ultimo
inteso non già nella sua generica accezione bensi’ in quella più circoscritta
che emerge dallo stesso dettato costituzionale relativo alle attribuzioni
miranti “alla difesa e sicurezza interne dei cittadini rispetto in primo luogo
alla criminalità”.

 

Inoltre, la  complessa evoluzione
normativa avvenuta anche a livello Comunitario, anche se non ha prodotto
l’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 283 del 1962, ha sostanzialmente
affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle
sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia
sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell’igiene dei prodotti
alimentari. Dell’impianto normativo del 1962 resta certamente un sistema
sanzionatorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una
serie di specifici comportamenti valutati come dannosi; non è tuttavia
possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali ivi contenute, ormai
contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della
materia: esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità
nelle quali puo’ essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della
normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli
alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari
requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili
dagli imprenditori e dai pubblici poteri.

 

Ne consegue che non è tuttavia possibile
considerare tutte le prescrizioni sostanziali  della L. 283/1962, ormai
contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della
materia: esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità
nelle quali puo’ essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della
normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli
alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari
requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili
dagli imprenditori e dai pubblici poteri.

 

Un nuovo successo, dunque, a favore delle
Regioni nell’ambito della disputa tra le ripartizioni di competenze di cui al
nuovo titolo V della Costituzione (Avv. Marco Martini)


 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 162 del 01/06/2004

 

SENTENZA N.  162

ANNO 2004


REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo                      ZAGREBELSKY               Presidente

 

– Valerio
                      ONIDA                          Giudice   

 


Carlo              MEZZANOTTE          “

 


Fernanda                    CONTRI            “

 


Guido             NEPPI MODONA “

 

– Piero Alberto  
CAPOTOSTI                  “

 


Annibale                     MARINI             “

 


Franco                       BILE                             “

 

– Giovanni Maria           
FLICK                           “

 


Francesco                   AMIRANTE                    “

 


Ugo                            DE SIERVO                    “

 


Romano                     VACCARELLA           “

 


Paolo              MADDALENA            “

 


Alfonso                       QUARANTA                   “


 

ha pronunciato la
seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, e articoli ad esso collegati
della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di
igiene del personale addetto all’industria alimentare
); degli articoli 7 e 8
della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, (Nuove misure
per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria
); degli articoli 2 e 4 della
legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, (Norme relative a
certificazioni in materia di igiene e sanità pubblic
a), e dell’art. 45
della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003
),
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7
luglio, i1 19 agosto, il 7 ottobre e il 18 novembre 2003, depositati in
cancelleria il 19 luglio, il 25 agosto, il 17 ottobre e il 27 novembre
successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del registro ricorsi 2003.

 

           
Visti
gli atti di costituzione delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna,
Lombardia e Lazio;

 


            udito
nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;

 

           
uditi
l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio
dei ministri e gli avvocati Mario Loria per la Regione Toscana, Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Beniamino Caravita di Toritto per la
Regione Lombardia e Mario Passaro per la Regione Lazio.

 


Ritenuto in fatto

 

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