Legittima la preselezione nel concorso dei notai. La Corte Costituzionale non può adottare provvedimenti di tipo caducatorio manipolativo -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 273 del 07/07/2005
L’oggetto del giudizio di costituzionalità in
via incidentale deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati
nelle ordinanze di rimessione, poichè non possono essere presi in
considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili
di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non
fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o
modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (Cfr. Sentenza n.
244 del 2005; Ordinanza n. 174 del 2003);
E’ manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter,
terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e
degli archivi notarili), introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio
1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso
notarile), e cio’ in base al rilievo assorbente che l’iniziativa assunta dal
giudice rimettente – il quale non richiede l’eliminazione tout court
della disposizione impugnata, bensi’ la manipolazione del suo testo attraverso
la previsione a priori di una congrua soglia massima di errori
suscettibile di portare in ogni caso al superamento della preselezione – è
diretta sostanzialmente a sollecitare un intervento della Corte non meramente “caducatorio”,
bensi’ di “riempimento” e, dunque, di tipo manipolativo-creativo, opreazione,
quest’ultima, che si palesa comunque estranea, per il suo carattere apertamente
“creativo”, ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla
discrezionalità del legislatore” (Cfr. Sentenza n. 382 del 2004)
(Massime a cura di
Marco Martini, 11 Luglio 2005)
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 273 del
07/07/2005
Ordinanza 273/2005 |
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Giudizio |
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Relatore |
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Udienza Pubblica del |
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Decisione del |
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Deposito del |
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Pubblicazione in G. U. |
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Ordinanze di rimessione |
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Massime: |
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ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
– Piero Alberto
CAPOTOSTI Presidente
–
Fernanda CONTRI Giudice
–
Guido NEPPI MODONA “
–
Annibale MARINI “
– Franco
BILE “
– Giovanni Maria
FLICK “
– Francesco
AMIRANTE “
–
Ugo DE SIERVO “
–
Romano VACCARELLA “
–
Paolo MADDALENA “
–
Alfio FINOCCHIARO “
–
Alfonso QUARANTA “
–
Franco GALLO ”
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 5-ter, terzo comma, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328
(Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile),
promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Catarci Francesco ed altri contro il
Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell’anno 2005.
Visti
gli atti di costituzione di Gervasio Paola ed altri, di Chiarini
Lorenzo nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato Giuseppina Schettino per Gervasio Paola ed altri e
l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
che il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale ” per violazione degli articoli 3 e 97, primo e
terzo comma, della Costituzione ” dell’art. 5-ter, terzo comma, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328
(Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile);
che il
Tribunale rimettente deduce, preliminarmente, di essere stato adito, anche in
sede cautelare, da taluni aspiranti notai, i quali ” impugnati i bandi,
pubblicati in data 9 gennaio 2001 e 31 dicembre 2002, di due concor