Corte Costituzionale

Legittima la preselezione nel concorso dei notai. La Corte Costituzionale non può adottare provvedimenti di tipo caducatorio manipolativo -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 273 del 07/07/2005

L’oggetto del giudizio di costituzionalità in
via incidentale deve ritenersi limitato alle norme ed ai parametri indicati
nelle ordinanze di rimessione, poichè non possono essere presi in
considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili
di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non
fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o
modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (Cfr. Sentenza n.
244 del 2005; Ordinanza n. 174 del 2003);

 

E’ manifestamente 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter,
terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e
degli archivi notarili), introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio
1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso
notarile), e cio’ in base al rilievo assorbente che l’iniziativa assunta dal
giudice rimettente – il quale non richiede l’eliminazione tout court
della disposizione impugnata, bensi’ la manipolazione del suo testo attraverso
la previsione a priori di una congrua soglia massima di errori
suscettibile di portare in ogni caso al superamento della preselezione – è
diretta sostanzialmente a sollecitare un intervento della Corte non meramente “caducatorio”,
bensi’ di “riempimento”  e, dunque, di tipo manipolativo-creativo, opreazione,
quest’ultima, che si palesa comunque estranea, per il suo carattere apertamente
“creativo”, ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla
discrezionalità del legislatore” (Cfr.  Sentenza n. 382 del 2004)

(Massime a cura di
Marco Martini, 11 Luglio 2005)

 


 CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 273 del
07/07/2005


 

Ordinanza 273/2005

Giudizio

 

Presidente


CAPOTOSTI

  Relatore


QUARANTA

Udienza Pubblica del


21/06/2005

  Decisione del


23/06/2005

Deposito del


07/07/2005

  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze di rimessione


90/2005  

Massime:

 

 

 


ORDINANZA N. 273

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai
signori:

–  Piero Alberto 
CAPOTOSTI      Presidente

– 
Fernanda                   CONTRI    Giudice

– 
Guido            NEPPI MODONA “

– 
Annibale                    MARINI             “

–  Franco
                     BILE                             “

–  Giovanni Maria          
FLICK                           “

–  Francesco     
AMIRANTE                    “

– 
Ugo               DE SIERVO                    “

– 
Romano                    VACCARELLA                 “

– 
Paolo             MADDALENA                  “

– 
Alfio              FINOCCHIARO               “

– 
Alfonso                      QUARANTA                   “

– 
Franco                      GALLO                          ”


ha pronunciato la
seguente                         

ORDINANZA

nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 5-ter, terzo comma, della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328
(Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile),
promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Catarci Francesco ed altri contro il
Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 90 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell’anno 2005.


    Visti
 gli atti di costituzione di Gervasio Paola ed altri, di Chiarini
Lorenzo nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito
nell’udienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta;


    uditi
l’avvocato Giuseppina Schettino per Gervasio Paola ed altri e
l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei
ministri.


    Ritenuto

che il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale ” per violazione degli articoli 3 e 97, primo e
terzo comma, della Costituzione ” dell’art. 5-ter, terzo comma, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328
(Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile);

    che il
Tribunale rimettente deduce, preliminarmente, di essere stato adito, anche in
sede cautelare, da taluni aspiranti notai, i quali ” impugnati i bandi,
pubblicati in data 9 gennaio 2001 e 31 dicembre 2002, di due concor

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