Norme & Prassi

DECRETO 03/06/2004 Aggiornamento annuale degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

DECRETO 3 Giugno 2004

Aggiornamento annuale, previsto dal
comma 6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il
riconoscimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

(Gazzetta Ufficiale 10-06-2004, n. 134,
Serie Generale)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n.
57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
modificato dall’art. 21, comma 5 della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273,
il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per
il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in
misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2004;
Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti importi sono
stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2003;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 22
luglio 2003, applicando la maggiorazione del 2,0% pari alla variazione
percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi
indicati nel comma 2 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati
da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati nelle
misure seguenti:

seicentosessantatre euro e cinquanta
centesimi
per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo
punto di invalidità, di cui alla lettera a);
trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguarda l’importo
relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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