Civile

In tema di liquidazione del danno biologico il giudice se adotta le tabelle in uso presso altro ufficio deve motivare detta scelta. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004


Assicurazione della responsabilità civile

 I massimali
minimi di assicurazione, cui fa riferimento l’articolo 9 della legge n. 990 del
1969, hanno la funzione di determinare entro quale limite minimo assicurativo il
veicolo deve necessariamente essere assicurato per la responsabilità civile dei
soggetti di cui all’articolo 2054 del c.c. e non hanno alcuna funzione
liquidatoria del danno subito dai danneggiati. Deve escludersi, pertanto, che il
danno conseguente al decesso di una persona in occasione di un sinistro stradale
deve essere liquidato in un valore pari al massimale minimo previsto dalla legge
per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

 


Colpa in genere

 In tema di
responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle
modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei
veicoli in esso coinvolti, e, quindi, dell’eventuale graduazione delle colpe, si
concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di
legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da
errori giuridici e cio’ anche per quando concerne il punto se il conducente di
uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 del
codice civile.

 


Liquidazione e valutazione in genere

 I criteri
dettati dall’articolo 4 del decreto legge n. 857 del 1976 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977) per la liquidazione dei danni non
possono essere applicati per qualsiasi tipo di danno derivante alla persona
dalla circolazione dei veicoli a motore. Costituendo la disposizione in parola
una norma eccezionale, i criteri dettati da detto articolo sono applicabili solo
per l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, per il risarcimento del
danno patrimoniale subito dal danneggiato per la riduzione o perdita della
capacità di produrre reddito e non possono, quindi, applicarsi per la
liquidazione di altri tipi di danni, e segnatamente dal danno biologico o del
danno morale oggettivo.

 


Danno: biologico. Liquidazione e valutazione

 In tema di
liquidazione del danno biologico il giudice se adotta le tabelle in uso presso
il proprio ufficio non deve motivare detta adozione, poichè il fondamento della
tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e
la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, mentre
se adotta le tabelle in uso presso altro ufficio deve motivare detta scelta. E’
irrilevante, pertanto, qualora il giudicante abbia adottato le tabelle in uso
presso il proprio ufficio, che esistano altre tabelle, di altri uffici, con
valutazioni più favorevoli al danneggiato e che il giudice non abbia motivato
tale propria scelta.

 


Morte del Congiunto

 Il danno
patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, non
coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve
essere allegato e provato da chi richiede il risarcimento relativo. Al riguardo,
trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso
a valutazioni prognostiche e a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi
che è onere del danneggiato fornire: la sua valutatone avviene, in particolare,
in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo
familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza,
quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di
vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

 


Danno futuro

 Se il
giudice del merito utilizza il criterio della capitalizzazione del danno
patrimoniale futuro utilizzando i coefficienti di capitalizzazione della rendita
fissata dalle tabelle approvato con il regio decreto 9 ottobre 1922 n. 1403, non
sussiste più una logica interna a dette tabelle conforme alla realtà, cui
implicitamente il giudice puo’ riportarsi nell’ambito della liquidazione
equitativa del danno (atteso da un lato, l’allungamento della vita umana media,
dall’altro, il diverso, minore tasso di interesse di legge). E’ necessario,
pertanto, che egli adegui detto risultato, per cosi’ dire tabellare, ai mutati
valori reali dei due fattori posti alla base delle tabelle adottate. Il giudice,
quindi, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto,
deve attualizzare lo stesso: solo allorchè egli avrà eliminato gli elementi di
storsi vi da obsolescenza presenti già in astratto nello strumento adottato
potrà utilizzare alla attualità detto strumento, adeguandolo alla peculiarità
del caso concreto. Ovviamente, poichè si rimane pur sempre nell’ambito di una
liquidazione equitativa di danno futuro, il giudice puo’ compiere
cumulativamente e intuitivamente dette due operazioni, purchè dia atto di aver
tenuto conto della necessità di aggiornamento delle tabelle in questione.

 


Valutazione delle prove raccolte in altro processo

 Al di fuori
dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle
prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere
nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove
rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Deriva, da quanto precede,
pertanto, che il giudice puo’ utilizzare, come fonte del proprio convincimento,
anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e,
quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorchè conclusosi con
sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa
estintiva del reato), esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo
dalla sentenza o dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa
valutatone con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla
valutazione che ne abbia fatto il giudice penale.

 

 


Cassazione
Civile, Sezione III, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano
FIDUCCIA – Presidente

Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – Consigliere

Dott. Bruno
DURANTE – Consigliere

Dott. Antonio
SEGRETO – rel. Consigliere

Dott. Alfonso
AMATUCCI – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

D. R. A., G.
M., D. R. F., D. R. G., D. R. A., D. R. M., G. M. in proprio e quale madre
legale rappresentante delle figlie minori D. R. E., D. R. N. e da D. R. A. e
tutti anche come eredi del diritto al risarcimento del danno spettante a D R.
A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende anche disgiuntamente agli
avvocati GIOVANNI AGRIZZI, DONATELLA AGRIZZI, i primi due per procura a margine
del ricorso e gli ultimi due rispettivamente giusta procura speciale per Notar
Battista Parolin di Treviso del 14 maggio 2003 rep. 168.535 e rep. 168.536;

– ricorrenti

contro

W. A. SPA
(incorporante la V. A. SPA), in persona del Dirigente S. C., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;


controricorrente –

e contro

M. V.;

– intimato –

avverso la
sent. n. 10/00 della Corte d’Appello di VENEZIA, Sezione Quarta Civile, emessa
il 29 settembre 1999 e depositata il 18 gennaio 2000 (R.G. R.G. 922/96);

udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 gennaio 2004 dal
Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha
concluso per il rinvio a Nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nei
confronti di M. S. e nel merito il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Il G.I. del
tribunale di Treviso, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 16 gennaio
1996, dopo aver accertato la paritetica respondabilità del ciclomotorista D. R.
R. e del conducente dell’auto tg. T. 8., M. S., nello scontro fra i due veicoli,
avvenuto in Montebelluna il 18 luglio 1994, in conseguenza del quale il D. R.
era deceduto, condannava M. S., M. V., proprietario dell’auto e la s.p.a. V. A.,
a pagare agli attori, stretti congiunti della vittima, D. R. A. e G. M.,
genitori, Da R. F., G., A. e M., f.ratelli, G. M., coniuge, e D. R. E., N. ed
A., figlie minori, rappresentate dalla madre, la complessiva somma di L.
559.290.750, a titolo di risarcimento nella misura del 50% dei pretesi danni
morali, biologici, patrimoniali e di rimborso di spese funerarie, oltre
interessi legali dall’evento.

Proponevano
appello gli attori ed appello incidentale i convenuti.

La corte di
appello di Venezia, con sentenza depositata il 18 gennaio 2000, in accoglimento
del secondo motivo dell’appello principale e di quello incidentale condannava i
convenuti al pagamento della so

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