Norme & Prassi

Approvato in via definitiva dalla Camera il ddl sul conflitto di interessi (Ddl Camera 13.7.2004)


Approvato in via definitiva dalla
Camera il ddl sul conflitto di interessi, con 268 voti favorevoli, 221 contrari,
2 astenuti. Il testo era al’ordine del giorno della seduta dell’8 luglio, ma
l’assenza di rappresentanti nei banchi del Governo ne ha impedito l’esame. Per
il provvedimento si tratta della quarta e definitiva lettura dato che era stato
approvato nel 2003 dal Senato e poi modificato dalla Camera e nuovamente
dall’Assemblea di palazzo Madama, che aveva approvato il 10 marzo scorso. Ecco
cosa prevede il testo.
SOGGETTI A CUI SI APPLICA – La legge si applica a presidente del Consiglio,
ministri, vice-ministri, sottosegretari, commissari straordinari del governo,
presidenti di Province, sindaci delle città metropolitane o con popolazione
superiore a 300 mila abitanti. Per i presidenti di Regione dispongono gli
Statuti regionali.
INCOMPATIBILITA’: E’ prevista l’incompatibilità fra la carica di governo e
l’esercizio di una serie di attività e professioni come ricoprire cariche o
uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, svolgere altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; esercitare
compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo
imprenditoriale; esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se
gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati.
I CASI DI CONFLITTO INTERESSI- Definite a monte le cause di incompatibilità, il
conflitto di interessi si realizza quando viene posto in essere (o viene omesso)
un atto di governo (anche un atto avente valore di legge) che determina un
vantaggio patrimoniale per un membro del governo, il suo coniuge o un suo
parente fino al secondo grado, e al contempo determina un danno per l’interesse
pubblico.
CONTROLLO ANTITRUST E AUTHORITY TLC E SANZIONI – La vigilanza sugli atti di
governo in relazione ad eventuali conflitti è affidata all’Autorità Antitrust,
con un organico accresciuto di 15 unità che mantiene poteri e procedure
invariate rispetto a quanto già riconosciutole per legge. Nel caso di imprese
editoriali, la competenza è stata invece affidata all’Autorità Garante per le
Telecomunicazioni che puo’ sanzionare le imprese secondo quanto previsto dalla
legge sulla par condicio: multe pari all’importo del vantaggio patrimoniale
derivato dall’atto in conflitto. Le sanzioni politiche contro i membri del
governo ed eventuali decisioni sull’annullamento degli atti, invece, sono
rimesse al Parlamento, al quale le Authority devono segnalare ogni caso di
conflitto di interessi da loro accertato.
(13 luglio
2004)

 


Ddl Camera 1707-D Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi

 


Articolo 1.


(Ambito soggettivo di
applicazione)


1. I titolari di cariche di governo, nell’esercizio
delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d’interessi.


2. Agli effetti della presente legge per titolare
di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari
del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di
cui al comma 1.


Articolo 2.


(Incompatibilità)


1. Il titolare di cariche di governo, nello
svolgimento del proprio incarico, non puo’:


a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle
medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’articolo 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;


b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;


c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società
aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;


d) esercitare attività professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura,
anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali
attività il titolare di cariche di governo puo’ percepire unicamente i proventi
per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non puo’
ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, nè
compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;


e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
pubblico;


f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
privato.


2. L’imprenditore individuale provvede a nominare
uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.


3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1
cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all’articolo 1
e comunque dall’effettiva assunzione della carica; da essi non puo’ derivare,
per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di
vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche
quando siano esercitate all’estero.


4. L’incompatibilità prevista dalla disposizione
di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all’esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata
dall’ordinamento professionale di appartenenza. L’incompatibilità prevista
dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per
dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto
pubblico, anche economici, nonchè di società aventi fini di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.


5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati
in aspettativa, o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del
giuramento e comunque dall’effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell’incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non
recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.


Articolo 3.


(Conflitto di interessi)


1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai
sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa
all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto,
trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul
patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado,
ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto
dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l’interesse
pubblico.


Articolo 4.


(Abuso di posizione
dominante e ipotesi di responsabilità)


1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a
prevenire e reprimere l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.


2. Resta, altresi’, fermo il divieto di atti o
comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento
di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.


3. La violazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in
essere dal titolare di cariche di governo, dall’impresa facente capo al titolare
medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o
società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
citata legge n. 287 del 1990.


4. Le disposizioni della presente legge non
escludono l’applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.


Articolo 5.


(Dichiarazione degli
interessati)


1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica
di governo, il titolare dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le
situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, della presente
legge sussistenti alla data di assunzione della carica.


2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di
cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie
attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano
nell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività
patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica.


3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono
rese anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni,
sonore e televisive, della multimedialità e dell’editoria, anche elettronica, e
quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.


4. Il titolare di cariche di governo deve
dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati
patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano
determinata.


5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento
delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli
6 e 7.


6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.


Articolo 6.


(Funzioni dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)


1. L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:


a) la rimozione o la decadenza dalla carica

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