DECRETO 23 luglio 2004, n.227 Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonchè l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia; Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004; Ritenuto di dovere provvedere in merito; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000»; b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»; c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»; d) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»; e) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»; f) alla fine è aggiunto il seguente comma: «7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.». Art. 2. 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo le parole: «superiore a 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 52.000»; b) all'ultimo periodo le parole: «e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse. Art. 3. 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.». Art. 4. 1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.». Art. 5. 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, le parole: «superiori a lire cinquecentomila.» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 260.». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2004 Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio
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