Norme & Prassi

DECRETO 23 luglio 2004, n.227 Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 23 luglio 2004, n.227

Regolamento  recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di   garanzia,   di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385.                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE   Visto  l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»  il  quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo interbancario  di  garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;   Visto  l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e  forestali,  individua  le  operazioni  alle  quali  si  applica la garanzia  del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti  degli  interventi,  nonchè  l'entità delle contribuzioni ad esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;   Visto  il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il  quale è stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia;   Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479  del  14 dicembre  2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche  al  predetto  regolamento,  preventivamente  approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;   Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;   Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina  dell'attività  di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;   Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004;   Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004;   Ritenuto di dovere provvedere in merito;                               E m a n a                       il seguente regolamento:                                Art. 1.   1. All'articolo  1  del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre        1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al  comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3  miliardi»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a                           euro 1.550.000»;     b) al  comma  3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della  perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura                    del 75% della perdita subita.»;     c) al  comma  4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono   sostituite   dalle  seguenti:  «nella  misura  del  55%  della                              perdita.»;     d) la  lettera  a)  del comma 5 è sostituita dalla seguente: «a) 55%  della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino                           a euro 104.000;»;     e) la  lettera  b)  del comma 5 è sostituita dalla seguente: «b) 35%  della  perdita  subita  su  finanziamenti  di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola                               banca.»;                f) alla fine è aggiunto il seguente comma:   «7.   La  garanzia  del  Fondo  opera  anche  nel  caso  in  cui  i finanziamenti  vengano  prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non   occorre   versare  una  nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe riguardano   operazioni  finanziarie  non  assistite  dal  Fondo,  le proroghe  stesse  possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per  legge  e  riguardano  operazioni  a tasso agevolato. La garanzia opera  secondo  i  criteri previsti per le operazioni fino a diciotto         mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».                                        Art. 2.   1.  All'articolo  4,  comma  3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al  secondo  periodo le parole: «superiore a 100 milioni» sono         sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 52.000»;     b) all'ultimo  periodo  le parole: «e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria è  costituita  dal  privilegio  speciale  ex  art.  46  del  decreto        legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse.                                        Art. 3.   1.  All'articolo  6,  comma  3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) è sostituita dalla seguente:     «e)   le  cessioni  del  credito,  salvo  quelle  effettuate  nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale   previsto   dall'articolo   107   del  decreto  legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ovvero  in  forza  di  disposizioni di                               legge.».                                        Art. 4.   1.  All'articolo  7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre         1996, n. 612, il comma 1 è sostituito dal seguente:   «1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano,  indipendentemente  dalla  richiesta  di  intervento,  ogni iniziativa  utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la  situazione  patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare  la  convenienza,  la  banca,  previa  intesa con il fondo, interrompe  e/o  rinuncia  alle  azioni  di  recupero.  Le  azioni di recupero  possono  essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura,  si  addivenga  ad  una soluzione transattiva che consenta alle  banche  di  ottenere  una  somma almeno pari al valore dei beni esecutati,  cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata   redatta   da   un  tecnico  iscritto  all'Albo  o  comunque corrispondenti  al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di                           sua competenza.».                                        Art. 5.   1.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre   1996,   n.   612,   le   parole:   «superiori   a  lire cinquecentomila.»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «superiori  a                              euro 260.».   Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo                              osservare.                           Roma, 23 luglio 2004                                               Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli   Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004   Ufficio   di   controllo   preventivo   sugli  atti  dei  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio


 

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