Norme & Prassi

Lavori Pubblici: Applicazione del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa – Richiesta di parere. (Deliberazione n. 133). (GU n. 205 del 1-9-2004)


AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004
 

Applicazione  del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa
- Richiesta di parere. (Deliberazione n. 133).

AG33-04.
Richiedente: OICE.
Stazione appaltante: Città di Barcellona Pozzo di Gotto.
Riferimento  normativo:  art.  21,  comma  3, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109  e s.m., e articoli 91 e 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

                            IL CONSIGLIO

  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  L'OICE  -  Associazione  delle  organizzazioni  di  ingegneria,  di
architettura   e   di  consulenza  tecnico-economica,  ha  sottoposto
all'attenzione  dell'Autorità  la  problematica  in oggetto, come di
seguito rappresentata.
  Nell'ambito  di  una  procedura  per  l'affidamento  di  servizi di
ingegneria    da    aggiudicarsi   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il relativo bando rinviava al C.S.A.
per l'indicazione delle modalità di presentazione dell'offerta.
  Quest'ultima  doveva  essere  racchiusa  in  plico,  contenente tre
buste:  una  per  la documentazione amministrativa (plico A), una per
l'offerta tecnica (plico B), una per l'offerta economica (plico C).
  Nel  C.S.A.  veniva precisato che la relazione metodologica dovesse
contenere  un cronoprogramma delle attività previste, ma ometteva di
indicare  il tempo massimo per l'espletamento del servizio e la busta
nella quale inserire l'offerta del ribasso sul tempo d'esecuzione.
  Conseguentemente  in  sede di gara il comportamento dei concorrenti
in  ordine  a tale profilo risultava difforme: alcuni inserivano tale
elemento  nel  plico  B sotto forma di cronoprogramma, altri, facendo
riferimento  all'art.  64 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  allegavano  quest'ultimo,  al  lordo,  nella  busta  B
provvedendo ad inserire la relativa offerta di ribasso nel plico C.
  Come  evidenziato nella nota di richiesta parere, la commissione di
gara  assumeva  un comportamento anomalo: in via preliminare, al fine
di sanare la suddetta incongruenza dei documenti di gara, individuava
in  via  indiretta  il  tempo  massimo,  e  nel valutare gli elementi
tecnici,    in    seduta    riservata,    assegnava    un   punteggio
all'offerta-tempo dei concorrenti che avevano provveduto ad inserirla
nel plico B.
  Successivamente,  nella  seduta  pubblica,  e  nel rendere noti gli
esiti   della   predetta   valutazione,   la   commissione  procedeva
all'apertura  delle  offerte  economiche  riscontrando  pero'  che in
alcune, oltre all'offerta prezzo, era presente quella del tempo, come
sopra evidenziato.
  Su  richiesta  dei  concorrenti  che  avevano formulato in tal modo
l'offerta  economica, di valutare anche per essi l'elemento tempo, la
commissione  palesava  l'esigenza  di riunirsi in seduta riservata al
fine di deciderne l'ammissibilità; quindi, portando con sè tutta la
documentazione  di  gara,  espletava  tale  riunione, all'esito della
quale  comunicava  che l'offerta tempo andava inserita esclusivamente
nel  plico  B, pertanto, rassegnava le valutazioni complessive, dando
lettura dei punteggi assegnati a tutte le offerte.
  Alla   luce   di  quanto  sopra,  l'OICE  ha  richiesto  un  parere
all'Autorità in merito ai seguenti quesiti:
    se è ammissibile l'inserimento nel plico C del ribasso sul tempo
massimo,   definito   nel   cronoprogramma  allegato  alla  relazione
metodologica, anche se non esplicitamente previsto nel C.S.A.;
    se  è  corretto  assegnare  il  punteggio  al  predetto ribasso,
presentato   mediante   il  cronoprogramma  allegato  alla  relazione
metodologica,  inserito  nella  busta  B,  stante l'art. 64, comma 1,
lettera c),  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
che definisce offerta economica anche quella relativa al tempo;
    se  puo'  la  commissione  provvedere  all'apertura  delle  buste
contenenti  le  offerte  economiche  senza  previa  comunicazione del
risultato delle valutazioni assunte in seduta riservata;
    se   puo'   una  commissione  tornare  in  seduta  riservata  per
deliberare  su  alcunchè  dopo  l'apertura delle offerte-economiche,
continuando   a   mantenere   segretato   l'esito  della  valutazione
dell'offerta tecnica dei concorrenti.
Ritenuto in diritto.
  Al   fine   di   definire   la  fattispecie,  deve  preliminarmente
evidenziarsi  che  questa  Autorità  ha  avuto  modo di esprimere il
proprio avviso in ordine al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa  in  diverse  occasioni,  ed  in  particolare,  in ordine
all'applicazione  del  criterio de quo alle gare per l'affidamento di
servizi  tecnici, nelle determinazioni numeri 16 del 29 ottobre 2003,
16  del 16 luglio 2002, 17 del 5 aprile 2000, 10 del 17 novembre 1999
e  9  dell'8 novembre 2000. Nelle stesse l'Autorità ha provveduto ad
illustrare  l'istituto,  soffermando la propria attenzione sul merito
tecnico,  sui  criteri di valutazione, sulle fasi del procedimento di
aggiudicazione.
  Per  rendere  il richiesto parere occorre, dunque, fare riferimento
alle  suddette  pronunce ed alla disciplina normativa e regolamentare
dettata  per  l'istituto  de  quo, e contenuta nel combinato disposto
dell'art.  21,  comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.,
con  gli articoli 91 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e s.m.
  In particolare, quest'ultima disposizione regolamentare dispone che
«In   caso   di   aggiudicazione   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare
agli  elementi  di  valutazione previsti dall'art. 21, comma 2, della
legge  devono  essere  globalmente  pari  a  cento,  e  devono essere
indicati  nel bando di gara. 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli
elementi  di  valutazione  qualitativa  prevede  i  sub-elementi ed i
"sub-pesi"  o  i  "sub-punteggi"  in  base ai quali è determinata la
valutazione. 3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta
le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando   i   criteri   e   le   formule  di  cui  all'allegato B.
Successivamente,  in  seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei
punteggi  attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche,  procede alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei  ribassi  e  delle  riduzioni  di  ciascuna  di  esse,  determina
l'offerta  economicamente  più vantaggiosa applicando, tra i criteri
di cui all'allegato B, quello indicato nel bando».
  In  ordine  alle  modalità  di presentazione dell'offerta, invece,
occorre  richiamare  l'art. 64 dello stesso regolamento che, al comma
1,  stabilisce  che  l'offerta  deve  essere  racchiusa  in  un plico
contenente:
    una busta per la documentazione amministrativa (...);
    una  busta  contenente  l'offerta  tecnica  costituita:  1) dalla
documentazione  grafica,  descrittiva  o  fotografica  di  un  numero
massimo   di   tre   progetti  relativi  a  interventi  ritenuti  dal
concorrente  significativi della propria capacità progettuale (...);
2)  dalla  illustrazione  delle  modalità  con cui saranno svolte le
prestazioni    oggetto   dell'incarico;   3)   dal   curriculum   dei
professionisti;
    una  busta  contenente l'offerta economica costituita dal ribasso
percentuale  «economico»  e dalla riduzione percentuale da applicarsi
al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.
  Dalle   disposizioni   precedentemente   richiamate,  è  possibile
desumere quanto segue:
    1)  tutti  gli elementi di valutazione dell'offerta devono essere
indicati  nel bando di gara, compreso quindi il tempo massimo fissato
per l'espletamento dell'incarico;
    2) il ribasso su quest'ultimo elemento deve essere inserito nella
busta contenente l'offerta economica;
    3)  la  procedura che la commissione deve seguire è la seguente:
in  una  o  più  sedute  riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche,  ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in seduta
pubblica,  dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle
buste  contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e
delle   riduzioni   di   ciascuna   di   esse,   determina  l'offerta
economicamente pin vantaggiosa.
  Da  quanto sopra deriva, in primo luogo che l'omissione nel bando o
nel  CSA  di  uno  degli  elementi di valutazione dell'offerta, nella
fattispecie  il  tempo  massimo d'esecuzione (e relative modalità di
presentazione  del  ribasso), costituisce violazione delle richiamate
disposizioni   normative   e   regolamentari,   le   quali  impongono
l'indicazione   nel  bando  di  tutti  gli  elementi  di  valutazione
dell'offerta    (come    peraltro   ribadito   dall'Autorità   nella
determinazione n. 16 del 29 ottobre 2003).
  Al  riguardo  preme evidenziare che secondo l'avviso espresso dalla
giurisprudenza in materia, il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa  si caratterizza per comportare una scelta del contraente
fondata  non  solo sull'offerta economica, ma anche su altri elementi
predeterminati   nel  capitolato  e  nel  bando  (come  il  tempo  di
esecuzione,  il  costo  di  utilizzazione,  il  rendimento, il valore
tecnico),  il  che implica ampi margini di discrezionalità dell'Ente
appaltante   in   termini   di   valutazioni   di  convenienza  e  di
apprezzamenti  tecnici;  pertanto,  l'esigenza  di  garantire  la par
condicio dei concorrenti e il corretto espletamento della gara impone
che  la  valutazione  delle  offerte, sotto i vari profili rilevanti,
avvenga   in   applicazione   di   criteri   univoci   e   obiettivi,
predeterminati dal bando o dalla commissione tecnica, essendo in ogni
caso    preclusa    qualsiasi    attività    di   determinazione   o
rideterminazione    dei    criteri   valutativi   posta   in   essere
successivamente   all'avvenuta   presa  visione  delle  offerte  (TAR
Piemonte, Sez. II - 22 maggio 1997, n. 250).
  Precisa  ancora  la  giurisprudenza che la commissione giudicatrice
puo'  introdurre  elementi  di  specificazione  ed  integrazione  dei
criteri  generali  di  valutazione  delle  offerte, già indicati nel
bando  di  gara o nella lettera d'invito, oppure fissare sottocriteri
di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di
valutazione.  Essa esorbita, invece, dai suoi poteri se introduce una
regola  selettiva  completamente  nuova (e determinante), poichè non
desumibile  dalle  disposizioni  contenute  nella  legge ovvero nella
lettera d'invito (TAR Veneto, Sez. I - 18 dicembre 2003, n. 6217).
  Tale  potere,  tuttavia,  non  puo' essere esercitato una volta che
siano  state  aperte  le  offerte tecniche, a nulla rilevando che non
siano  state  aperte anche le buste contenenti le offerte economiche,
in  quanto  è  sufficiente  la  conoscenza  potenziale delle offerte
tecniche  da parte della commissione perchè si prospetti il pericolo
di  lesione  dei  principi  della  par  condicio  e  di imparzialità
(T.R.G.A.  -  Bolzano  12 febbraio  2003, n. 48, Cons. Stato, Sez. V,
20 gennaio 2004, n. 155).
  Sulla   base   delle   considerazioni   espresse,   puo',   quindi,
concludersi,  con riferimento alla fattispecie in esame, che il bando
di gara privo dell'indicazione del tempo massimo d'esecuzione e delle
modalità di presentazione del relativo ribasso percentuale, non puo'
ritenersi  conforme alle disposizioni normative e regolamentari sopra
richiamate.
  Conseguentemente,  la  commissione,  venuta  a  conoscenza  di tale
circostanza,  al  momento  dell'apertura  delle  buste  contenenti le
offerte  tecniche,  non  avrebbe  potuto  determinarsi in ordine agli
elementi  mancanti,  in quanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale
sopra  riportato, è preclusa qualsiasi attività di determinazione o
rideterminazione    dei    criteri   valutativi   posta   in   essere
successivamente  all'avvenuta  presa  visione delle offerte, la quale
prospetta il pericolo della lesione dei principi della par condicio e
di  imparzialità.  Allo  stesso  modo  e per le medesime ragioni, la
commissione  non  avrebbe  potuto determinarsi, dopo l'apertura delle
buste  contenenti le offerte economiche, in ordine all'ammissibilità
(con  riferimento alla valutazione dell'elemento tempo) delle offerte
stesse.
  In  ogni  caso,  preme  evidenziare,  che nel rispetto delle citate
disposizioni   regolamentari,   il   «giusto   procedimento»  che  la
commissione  avrebbe  dovuto  seguire è quello indicato nell'art. 91
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, e che il
ribasso percentuale sul tempo d'esecuzione deve essere inserito nella
busta contenente l'offerta economica (ex art. 64, comma 1, lettera c)
Reg.),  e  non  già  in quella relativa all'offerta tecnica, a nulla
rilevando  la  presenza, in quest'ultima, del cronoprogramma allegato
alla relazione metodologica che, invece, costituisce parte integrante
della   documentazione   tecnica   relativa  all'illustrazione  delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.
  Le   indicazioni   esposte,  alla  luce  delle  precisazioni  della
giurisprudenza    del   giudice   amministrativo,   costituiscono   i
presupposti  di  un  procedimento  di  riesame,  inteso a valutare la
possibilità di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di
annullamento  o  modifica delle determinazioni che sono state oggetto
delle  indicazioni  suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi
assunti.  Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tenere conto,
per  la  scelta  dell'indirizzo  da  adottare, accanto a quanto sopra
rilevato  degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse
pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.
  Dalle  conclusioni  di  questa attività di riesame il responsabile
del  procedimento  vorrà  dare  comunicazione  ai sensi dell'art. 4,
comma  7,  della legge n. 109/1994 e s.m. entro il termine di seguito
indicato.
  Inoltre,    sempre    in   conformità   alle   indicazioni   della
giurisprudenza  amministrativa  si  dispone  l'invio  agli  organi di
governo   e   a  quelli  di  controllo  interno  dell'amministrazione
interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.
  In base a quanto sopra considerato;
                            IL CONSIGLIO
accerta  che  ai  sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  tutti  gli  elementi  di valutazione di cui
all'art.  21,  comma  2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.
devono essere indicati nel bando di gara, ivi compreso il ribasso sul
tempo di esecuzione dell'incarico;
  accerta che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera c) del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, il ribasso sul tempo
massimo  per  l'esecuzione  dell'incarico  deve essere inserito nella
busta contenente l'offerta economica;
  manda  all'Ufficio  affari  giuridici perchè comunichi la presente
deliberazione  al  soggetto  istante  ed alla stazione appaltante, al
fine  del  riesame  della  procedura  posta in essere i cui risultati
dovranno essere comunicati all'Autorità entro il 10 agosto 2004.

    Roma, 14 luglio 2004

                                                 Il presidente

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