Norme & Prassi

LEGGE 23 agosto 2004, n.239 Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n. 215 del 13-9-2004)

LEGGE 23 agosto 2004, n.239
 

Riordino  del  settore  energetico,  nonchè delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

ART. 1.
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresi',
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la
disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie
regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonchè i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
2. Le attività del settore energetico sono cosi' disciplinate:
a) le attività di produzione, importazione, esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei, nonchè di trasformazione delle
materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a
rete, nonchè la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di
energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di
energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità
competenti;
c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi, nonchè di trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui
conseguimento è assicurato sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli
approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle
esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone
geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle
relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in
relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività
del sistema economico del Paese nel contesto europeo e
internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente
qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione
omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale
dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse
territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le
finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività
del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento
alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica
in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione
pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia
elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le
aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli
enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano
nella gestione dei servizi.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,
alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio
nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorità che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualità del servizio nonchè la distribuzione e la
disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di
approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di
energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle
caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate
in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di
libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la
realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in
conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi
internazionali.
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno
diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città
metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di
energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonchè delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata,
prodotta, distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del
personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della
legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche
obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle
tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le
infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni
interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della
continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o
per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema
energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della
sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai
criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività
di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e
l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia
elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di
sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della
convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza
e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più
esteso all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva
concorrenzialità del mercato dell' energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di
gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di
necessità, degli stoccaggi strategici nonchè la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in
giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui del

https://www.litis.it

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