Amministrativa

Il trasferimento di un giudice per “incompatibilità ambientale” non comporta automaticamente una incompatibilità funzionale -; TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 9100/ del 14//09//2004

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Il trasferimento di un giudice per "incompatibilità
ambientale" non comporta automaticamente una incompatibilità funzionale che
incida sulla sua idoneità a ricoprire l’incarico. Per questi motivi il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto in parte il ricorso
del magistrato contro il Consiglio Superiore della Magistratura che ne aveva
disposto il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e
funzionale. Secondo i giudici amministrativi il trasferimento d’ufficio puo’
essere motivato solo facendo riferimento all’incompatibilità ambientale,
mentre non puo’ fondarsi sull’incompatibilità funzionale ( intesa come
inidoneità a svolgere funzioni direttive), in considerazione dei giudizi
positivi più volte espressi in precedenza non soltanto dal CSM ma anche dal
Ministero della Giustizia nei confronti dell’operato del magistrato, al
quale, oltretutto, proprio il Consiglio Superiore della Magistratura aveva
riconosciuto una grande capacità organizzativa; il fatto, infine, che tali
apprezzamenti risalgano a più di tre anni fa, per i giudici amministrativi
non puo’ giustificare un cambiamento di valutazione.


TAR LAZIO,
Sezione I, Sentenza n. 9100/  del 14//09//2004

 

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, composto dai Signori:

1) dott. Corrado Calabro’ Presidente

2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore

3) dott. Davide Soricelli Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E
N T E N Z A

sui ricorsi nn. 100792003, 116772003 e
27122004 Reg. Gen., proposti da CORDOVA Agostino, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Nicola Simonelli e Maria Clelia Curci nonchè dall’avv. Mario
Sanino

c o n t r o

il Presidente della Repubblica, il Ministero
della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato

per l’annullamento

il primo ricorso:

– della deliberazione del
Consiglio Superiore della Magistratura in data 2492003 con la quale veniva
stabilito il trasferimento d’ufficio del dott. Agostino Cordova dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per incompatibilità
ambientale e funzionale ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 511 del 3151946;

– della deliberazione dello
stesso Consiglio Superiore dell’8102003 con la quale era messo a concorso il
posto di titolare dell’ufficio predetto, e di quella della Terza Commissione
referente del medesimo organo del 10102003 con la quale l’interessato veniva
invitato ad esprimere le proprie preferenze in ordine alla sua nuova sede;

– di ogni atto ad essi
antecedente, susseguente o comunque connesso;

il secondo ricorso:

– della delibera della
suddetta Terza Commissione del 20102003 con la quale il ricorrente veniva
ulteriormente invitato ad esprimere le proprie preferenze circa la sua nuova
sede;

– della deliberazione del
Consiglio Superiore del 19112003 con la quale era stabilito il trasferimento
d’ufficio dell’interessato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli alla Suprema Corte di Cassazione quale consigliere;

– di ogni atto ad essi
antecedente, susseguente o comunque connesso;

i suoi motivi aggiunti:

– della circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura n. 15098 del 30111993 (come
successivamente modificata ed integrata), nella parte in cui correla alla
procedura di trasferimento d’ufficio dei magistrati l’espletamento del
concorso virtuale;

– della circolare dello
stesso Organo n. 13531 del 2891996, nella parte in cui vieta il conferimento
ai magistrati di incarichi direttivi attraverso il concorso virtuale;

il terzo ricorso:

– del d.m. in data 2012004,
comunicato il successivo 232, con il quale veniva conclusivamente disposto
il trasferimento d’ufficio detto poco sopra;

– di ogni atto antecedente,
susseguente o comunque connesso;

e per la condanna

al risarcimento del danno
cagionato al ricorrente, per una somma non inferiore a due milioni di euro.

VISTI i ricorsi ed i
relativi allegati;

VISTI gli atti di
costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

VISTE le memorie presentate
dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;

VISTI gli atti tutti di
causa;

UDITI alla pubblica udienza
del 772004 il relatore ed altresi’ l’avv. Sanino nonchè l’avvocato dello
Stato Sica;

RITENUTO e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Con il primo dei ricorsi in
epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dott. Agostino Cordova,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 1993,
impugnava la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del
2492003 che aveva stabilito il suo trasferimento d’ufficio da tale sede per
incompatibilità ambientale e funzionale ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n.
511 del 3151946.

Il ricorrente, dopo avere
premesso dei brevi cenni in punto di fatto in merito alle vicende che
avevano condotto alla misura, ed essersi intrattenuto nell’illustrazione
dell’immediata lesività della delibera, ne deduceva l’illegittimità a
titolo di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici
profili, articolando tredici motivi d’impugnazione ed una questione di
legittimità costituzionale. Veniva altresi’ richiesta la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionato all’interessato per
una somma non inferiore a due milioni di euro.

Il Tribunale con ordinanza
in data 22 ottobre 2003, che sarebbe stata confermata in grado di appello,
accoglieva parzialmente la domanda cautelare annessa al ricorso, sospendendo
l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui il trasferimento
del ricorrente era stato fondato sull’affermazione della sua
incompatibilità funzionale, e non semplicemente ambientale.

Nelle more il Consiglio
Superiore della Magistratura, dopo avere invitato l’interessato ad esprimere
le proprie preferenze in ordine alla sua nuova sede, con deliberazione del
19112003 stabiliva che il suo trasferimento d’ufficio sarebbe avvenuto
presso la Suprema Corte di Cassazione in qualità di consigliere. Avverso
tale atto veniva quindi proposto il secondo ricorso in epigrafe, con il
quale veniva lamentata, in sintesi, la deminutio che un tale trasferimento
comportava per il dott. Cordova, che veniva cosi’ privato di incarichi
direttivi. E con successivi motivi aggiunti trovavano impugnazione le
circolari n. 15098 del 30111993 e n. 13531 del 2891996, con le quali
l’Organo di autogoverno aveva previsto l’applicazione nella procedura di
trasferimento d’ufficio dei magistrati del concorso c.d. virtuale, e vietato
il conferimento di incarichi direttivi attraverso la stessa tipologia di
concorso.

Con d.m. 2012004 (comunicato
il successivo 232), infine, veniva decretato il trasferimento d’ufficio in
questione, cosa che dava adito alla proposizione dell’ultima delle presenti
impugnative, sostanzialmente riproduttiva delle censure già introdotte.

Le domande cautelari
proposte unitamente agli ultimi due ricorsi venivano respinte con ordinanze
del Tribunale del 10122003, 1412004 e 3132004.

Resisteva ai gravami per le
amministrazioni intimate l’Avvocatura Generale dello Stato, che con la sua
memoria del 1862004, specificamente riferita al ricorso n. 100792003, oltre
ad eccepire il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della
Repubblica e del Ministero della Giustizia, nonchè l’inammissibilità del
ricorso siccome riguardante un atto non definitivo del procedimento,
deduceva l’infondatezza delle censure avversarie e concludeva, comunque, per
la reiezione dell’impugnativa.

Le doglianze di parte
ricorrente venivano riprese con una successiva memoria, con la quale si
insisteva per l’accoglimento delle domande complessivamente proposte.

Alla pubblica udienza del
772004 i tre ricorsi sono stati trattenuti in decisione.


DIRITTO

1Rileva preliminarmente il
Tribunale l’opportunità di riunire i ricorsi in epigrafe, atteso che gli
stessi intercorrono tra le medesime parti e sono avvinti da una connessione
anche obiettiva.

Sempre in via preliminare,
deve essere respinta l’eccezione erariale di non impugnabilità ex se della
deliberazione del Consiglio Superiore del 2492003 siccome atto privo di
efficacia giuridica esterna, dal momento che il relativo provvedimento
(comunque poi sfociato nel conforme d.m. 2012004 a sua volta impugnato con
il terzo dei ricorsi in esame) incideva per la sua motivazione ed il suo
dispositivo in forma diretta ed immediata sugli interessi morali del
ricorrente, ed aveva quindi un’attitudine lesiva sua propria, oltre ad avere
ricevuto almeno un principio di immediata attuazione con gli inviti
immediatamente successivi rivolti al ricorrente per la scelta della nuova
sede.

Deve essere invece accolta
l’eccezione difensiva di difetto di legittimazione passiva della Presidenza
della Repubblica, evidentemente priva di titolo per essere chiamata in
causa, e della quale va pertanto disposta l’estromissione dal giudizio; la
stessa conclusione si impone per il Ministero della Giustizia limitatamente
al contraddittorio inerente ai primi due dei ricorsi di cui si tratta.

2Venendo dopo queste
premesse in rito al merito di causa, conviene sin d’ora anticipare che le
censure di parte ricorrente potranno trovare accoglimento solo rispetto alla
parte in cui il trasferimento d’ufficio dell’interessato è stato fondato
sull’affermazione della sua incompatibilità funzionale, e non meramente
ambientale, con l’ufficio ricoperto.

2aIl ricorrente nella parte
introduttiva del suo primo gravame prospetta l’illegittimità costituzionale

dell’art. 2 del R.D.L. n. 5111946 [1] ,
nella parte in cui esso non
prevede per il trasferimento d’ufficio per incompatibilità funzionale le
stesse garanzie giurisdizionali offerte nel procedimento disciplinare, in
relazione agli artt. 3, 24, 104 e 107 della Costituzione.

L’assunto centrale proposto
è che l’art. 2 della legge sulle Guarentigie porrebbe irragionevolmente
sullo stesso piano, accomunandole, la fattispecie dell’incompatibilità
ambientale e quella, distinta e maggiormente lesiva, dell’incompatibilità
funzionale. Si fa infatti notare che l’accertamento della seconda forma di
incompatibilità rende il magistrato inidoneo a ricoprire, in qualsiasi
altra sede, uffici analoghi a quello dal quale è stato allontanato, e puo’
comportare cosi’ conseguenze addirittura più gravi di quelle del
procedimento disciplinare. Per questo soltanto è riconosciuto, pero’, un
pieno diritto di difesa (con la facoltà, in particolare, di farsi assistere
da un avvocato del libero foro), laddove per l’incompatibilità funzionale,
incorrendo in una disparità di trattamento tra ipotesi di analoga gravità,
lo stesso corredo di garanzie viene negato.

Come

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