DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251 Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. (GU n. 239 del 11-10-2004)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare
l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per gli affari regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto
legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attività di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di
rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».
Art. 2.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione
che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che
siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
comma 1, dell'articolo 5, nonchè l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 17.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 è sostituito
dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attività di intermediazione, nonchè i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 è
aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».
Art. 3.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è
sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4.
1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo è
sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro,
la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi
e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non
autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a
euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la
confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attività di cui al presente comma.».
3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonchè, per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.».
Art. 5.
1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono
soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
Art. 6.
1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso
di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attività di
impresa o professionale.».
Art. 7.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.».
Art. 8.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società cooperative,
costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a
una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per
il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai
predetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
Art. 9.
1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.».
Art. 10.
1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente
puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».
Art. 11.
1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del
100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».
Art. 12.
1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 è
sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da
impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54,
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
Art. 13.
1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),
e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre
2002».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma



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