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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251 Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. (GU n. 239 del 11-10-2004)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
 

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle  deleghe  di  cui  alla  legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalità   e  con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e  principi
direttivi;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   più
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunità;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'università   e   della   ricerca,  per  gli  affari  regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attività  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».

      
                               Art. 2.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito
dal  seguente:  «2.  Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i  comuni  singoli  o  associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle  comunità  montane,  le  camere di commercio e gli istituti di
scuola  secondaria  di secondo grado, statali e paritari a condizione
che  svolgano  la  predetta  attività senza finalità di lucro e che
siano  rispettati  i  requisiti  di cui alle lettere c), f) e g), del
comma  1,  dell'articolo  5,  nonchè  l'invio  di  ogni informazione
relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 17.».
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 è sostituito
dal  seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati  ai  sensi  della  disciplina previgente allo svolgimento
della  attività  di  intermediazione,  nonchè  i soggetti di cui al
comma  3,  che  non  intendono  richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale  possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
dell'ambito  regionale,  le  attività  oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia
svolta  nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
  3.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo,  dopo il comma 8 è
aggiunto il seguente:
  «8-bis.  I  soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono  in  ogni  caso svolgere l'attività di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».

      
                               Art. 3.
  1.   All'articolo  12  del  decreto  legislativo,  il  comma  6  è
sostituito  dal  seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole
dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

      
                               Art. 4.
  1.   La   rubrica  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  è
sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
  2.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  è
sostituito dal seguente:
  «1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo
4,  comma  1,  lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di
euro  50  per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se  vi  è  sfruttamento  dei  minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto  mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non  autorizzato  delle  attività  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
lettera  c),  è  punito  con  la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda  da  euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro,
la  pena  è  dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2500.  Se  vi  è
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi
e   l'ammenda   è   aumentata  fino  al  sestuplo.  L'esercizio  non
autorizzato   delle   attività  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere d)  ed  e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se  non  vi  è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a
euro  1250.  Nel  caso  di  condanna,  è  disposta, in ogni caso, la
confisca   del   mezzo   di  trasporto  eventualmente  adoperato  per
l'esercizio delle attività di cui al presente comma.».
  3.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  è
sostituito dal seguente:
  «2.    Nei    confronti    dell'utilizzatore   che   ricorra   alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena  dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.».
  4.   All'articolo  18  del  decreto  legislativo,  il  comma  3  è
sostituito dal seguente:
  «3.  La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20,  commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonchè, per il solo
somministratore,  la  violazione  del  disposto di cui al comma 3 del
medesimo  articolo 21,  è  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
  5.  All'articolo  18  del  decreto  legislativo, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29,  comma  1,  e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30,  comma  1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al
sestuplo.».

      
                               Art. 5.
  1.   All'articolo  21,  comma  4,  del  decreto  legislativo,  sono
soppresse  le  seguenti  parole: «, con indicazione degli elementi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».

      
                               Art. 6.
  1.   All'articolo  29  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  è
sostituito  dal  seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori  di  lavoro comparativamente più rappresentative, in caso
di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di  lavoro  è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di   un  anno  dalla  cessazione  dell'appalto,  a  corrispondere  ai
lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali
dovuti.».
  2.  All'articolo  29  del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
  «3-bis.  Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore interessato puo'
chiedere,  mediante  ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne  ha  utilizzato  la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
  3-ter.  Fermo  restando  quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni  di  cui  al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente  sia  una  persona  fisica  che non esercita attività di
impresa o professionale.».

      
                               Art. 7.
  1.  All'articolo  30  del  decreto  legislativo, dopo il comma 4 è
aggiunto   il   seguente:  «4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in
violazione  di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
puo'  chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che  ne  ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.».

      
                               Art. 8.
  1.   All'articolo  31  del  decreto  legislativo,  il  comma  2  è
sostituito  dal  seguente:  «2.  I  consorzi di società cooperative,
costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12,  per  conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a
una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per
il  tramite  dei  consulenti  del  lavoro,  anche  se  dipendenti dai
predetti  consorzi,  cosi'  come  previsto  dall'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».

      
                               Art. 9.
  1.  All'articolo  32,  comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di  cui  all'articolo  1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo  29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.».

      
                              Art. 10.
  1.   All'articolo  34  del  decreto  legislativo,  il  comma  1  è
sostituito  dal  seguente:  «1.  Il contratto di lavoro intermittente
puo'  essere  concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo  o  intermittente,  secondo  le  esigenze individuate dai
contratti   collettivi   stipulati   da  associazioni  dei  datori  e
prestatori  di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale  o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».

      
                              Art. 11.
  1.  All'articolo  53,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo
periodo  è  sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1,  il  datore  di  lavoro  è  tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al  termine  del periodo di apprendistato, maggiorata del
100   per   cento.   La   maggiorazione   cosi'   stabilita   esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».

      
                              Art. 12.
  1.   All'articolo  55  del  decreto  legislativo,  il  comma  5  è
sostituito  dal  seguente:  «5.  In  caso di gravi inadempienze nella
realizzazione  del  progetto  individuale  di  inserimento di cui sia
esclusivamente  responsabile  il datore di lavoro e che siano tali da
impedire  la  realizzazione  della  finalità di cui all'articolo 54,
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

      
                              Art. 13.
  1.  All'articolo  59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),
e)  ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento
(CE)  n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità  europee  il 13 dicembre
2002».

      
                              Art. 14.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma

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