Articolo 38-ter
(Attuazione della
riforma dell’IRE)
1.A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.
nell’articolo 3,
comma 1, le parole "nonchè della deduzione spettante ai sensi dell’articolo
11" sono sostituite dalle seguenti: "Nonchè delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articolo 11 e 12";
b.
l’articolo 13 è
rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla
seguente: "Deduzioni per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono,
altresi’, apportate le seguenti modificazioni:
1.
i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti: "1.Dal reddito complessivo si deducono per oneri di
famiglia i seguenti importi:
a.
3.200 euro per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b.
2.900 euro per
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultati da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b)
del presente articolo è aumentata a:
a.
3.450 euro, per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b.
3.200 euro, se
l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato";
c.
3.700 euro, per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
1.
nei commi 3 e 4 , le
parole "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle
seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";
2.
dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti: "5. Dal reddito complessivo si deducono fino a un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute per gli addetti
all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le spese sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
6.
Le deduzioni di cui
ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri
deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1,
la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la
deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";
a.
l’articolo 12 è
rinumerato in articolo 13 e sono, altresi’, apportate le seguenti
modificazioni:
1.
nell’alinea del
comma 1, le parole "della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione di cui all’articolo 11 "sono sostituite dalle seguenti:
"delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";
2.
2le lettere da a) ad
e) dello stesso comma 1, sono sostituite dalle seguenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)oltre 26.000 euro e fino a 33.500, 33 per
cento;
a.
oltre 33.500 euro,
39 per cento.";
1.
nel comma 2, le
parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli
articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge.";
a.
l’articolo 14 è
abrogato.
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