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Nullo il provvedimento di assegnazione adottato in violazione dei criteri tabellaru – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 27856 del 14/07/2005

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Integra la nullità prevista dall’art. 178,
comma 1 lett. a, cod. proc. pen. il provvedimento di assegnazione degli affari o
di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche
disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di
capacità del giudice, mentre, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen.,
non dà luogo a nullità l’inosservanza delle disposizioni di natura
amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute
nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera
irregolarità di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non
integrare nullità bensi’ mera irregolarità, eventualmente rilevante sotto il
profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della
sezione G.i.p. del Tribunale, titolare del potere di assegnazione dell’affare,
di assegnazione a se medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del
magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all’impedimento personale di
quest’ultimo che all’impossibilità di seguire nel periodo feriale l’ordinaria
procedura sostitutiva prescritta tabellarmente).

 

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CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 27856 del 14/07/2005

 

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