Civile

Sull’affido decide il giudice del luogo ove il figlio ha la dimora abituale – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Ordinanza n. 2171 del 31/01/2006


Sull’affido dei figli è competente a decidere il giudice del luogo nel quale il
figlio minore ha la dimora stabile e nel quale frequenta la scuola. Lo ha
stabilito una ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
decidendo sul regolamento di competenza proposto dalla mamma di un bambino
conteso tra Roma, città di residenza della madre, e Torino, dove risiedeva il
padre. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della madre sulla base del fatto
che la dimora del figlio minore era stata già trasferita a Roma ed aveva
acquistato carattere di stabilità in quanto il bambino frequentava da alcuni
mesi l’asilo comunale.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Ordinanza n. 2171 del 31/01/2006 (Presidente: A. Saggio;
Relatore: F. Felicetti)

ORDINANZA

Ritenuto che
la sig.ra I. C., con ricorso 27 feb. 2004 al Tribunale per i minorenni di Roma,
chiese di ottenere l’affidamento del figlio minore M.V., con lei residente in
Roma dal giugno 2003, nato da una relazione con il sig. M. C., nonchè
l’attribuzione dell’esercizio della potestà genitoriale sullo stesso; che il C.
si era costituito deducendo la competenza del Tribunale di Torino, presso il
quale egli aveva instaurato analoga procedura avendo, a suo dire, ivi il minore
la sua dimora abituale; che il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza 9
nov. 2004, notificata il 26 nov. 2004, dichiarava la propria incompetenza e la
competenza del Tribunale di Torino, ritenendo che il minore, avendo vissuto sia
a Roma che a Torino, presso la madre ed il padre, non poteva dirsi che avesse in
una delle due città un maggior radicamento ambientale, cosicchè doveva farsi
riferimento, quale criterio per l’identificazione della competenza territoriale,
alla circostanza che egli aveva vissuto per maggior tempo a Torino e che ivi, a
differenza che a Roma, dove la madre per la sua assistenza si era avvalsa di una
baby sitter, aveva potuto usufruire delle cure del sistema parenterale
allargato, essendo assistito anche dalla nonna paterna; che la sig.ra I.G., con
ricorso notificato il 27 dic. 2004, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa
Corte con regolamento di competenza, deducendone l’erroneità, tenuto conto che
il minore, al momento della proposizione della domanda, viveva a Roma con lei da
circa un anno, ivi frequentava la scuola materna ed ivi aveva la residenza, con
la conseguenza che la competenza a decidere sull’affidamento doveva ritenersi
spettare al Tribunale per i minorenni di Roma; che dinanzi a questa Corte si è
costituito il sig. M.C., deducendo che egli aveva presentato, presso il
Tribunale per i minorenni di Torino, ricorso analogo precedentemente a quello
proposto dal G., e cioè in data 26 feb. 2004 e che il minore aveva vissuto
abitualmente in Torino, dove era stato iscritto alla scuola materna sino
all’ottobre 2003 e da dove la madre con decisione unilaterale, lo aveva tolto
iscrivendolo ad una scuola di Roma, mentre aveva vissuto solo occasionalmente
con la madre a Roma, la quale, peraltro, aveva delegato ad una baby sitter ed
all’asilo buona parte dell’assistenza al minore; che il C. ha anche depositato
memoria; considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
in materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale la competenza
territoriale appartiene al Tribunale per i minorenni del luogo dove il minore
deve ritenersi abiti abitualmente al momento della domanda (Cass. 11 mar. 2003,
n. 3587; 23 gen. 2003, n. 1058), senza che rilevino i trasferimenti contingenti
e temporanei o la mera residenza anagrafica del minore (Cass. 8 nov. 1997, n.
11022; 15 mar. 1996, n. 21840); che tale competenza è funzionale e rende
pertanto inapplicabili le regole sulla litispendenza di procedimenti identici
dinanzi a giudici diversi (Cass. 6 sett. 1993, n. 9359, 1 ago. 1980, n. 4951);
che la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i
procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell’esclusivo
interesse del minore, al quale deve restare subordinato l’interesse di ciascun
genitore, e che l’interesse del minore è più facilmente accertabile da parte
del Tribunale dove egli ha la sua dimora abituale, e non come dimora prevalente
nell’insieme della sua vita pregressa; che nel caso di specie, secondo quanto
emerge dagli atti di causa, il minore, nato nel 2000 a Roma, ha lungamente
vissuto a Torino, come è documentato dai certificati di vaccinazione, del
luglio 2000, del marzo 2001 e del maggio 2002 e dall’iscrizione e frequenza
della scuola materna dal febbraio al giugno 2003, certificata dalla scuola; che,
peraltro, secondo quanto emerge negli atti di causa e si legge nella stessa
relazione allegata dal C. al ricorso al Tribunale per i minorenni di Torino,
quanto meno da metà settembre del 2003 la G. trasferi’ presso di se il bambino
in Roma, dove lei abitava, iscrivendolo nell’asilo comunale di via Populonia,
che il minore inizio’ a frequentare; che l’iscrizione alla scuola materna in
Torino per l’anno scolastico 2003- 2004, non ebbe seguito, risultando dagli atti
di causa d essendo riconosciuto dallo stesso C. (memoria di costituzione dinanzi
al Tribunale per i minorenni di Roma) che, sia pur senza comune accordo, tale
iscrizione venne revocata; che il C., pur avendo condiviso l’iscrizione alla
scuola materna di Roma e la revoca dell’iscrizione alla scuola materna di
Torino, non prese alcuna immediata iniziativa giudiziaria per ostacolarla, cosi’
implicitamente accettando il trasferimento del minore in Roma; nè la prese
quando, essendo insorti contrasti circa il rientro del minore in Roma dopo un
periodo di vacanza trascorso in Torino presso di lui, dopo un intervento
pacificatore dei carabinieri acconsenti’ al ritorno dl minore a Roma con la
madre; considerato che tali risultanze dimostrano che al momento della
proposizione, quasi contestuale, della domanda della G. dinanzi al Tribunale per
i minorenni di Roma, e del C. dinanzi a quello di Torino, la dimora del minore
era stata già trasferita in Roma ed aveva acquistato carattere di stabilità,
in tale città frequentando il minore da alcuni mesi l’asilo comunale; che,
pertanto, alla stregua dei principi di diritto sopra affermati, deve ritenersi
la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, e il ricorso per
regolamento di competenza deve essere accolto, cassandosi la sentenza impugnata;
che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
cassazione.


P.Q.M.

La Corte di
cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza
impugnata e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

Compensa le
spese.

Roma, 19 dic.
2005.

Depositata in
Cancelleria il 31 gennaio 2006.

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