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Internet: no a e-mail pubblicitarie senza consenso

L’interessato, infastidito
dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l’altro,
la cancellazione dei propri dati dall’archivio della società  e di adottare
misure affinchè non si ripetessero in futuro altri invii. Non avendo ricevuto
adeguato riscontro, ha presentato ricorso al Garante. E il Garante gli ha dato
ragione, imponendo alla società di cancellare dal data base i suoi dati
personali. La società si era giustificata spiegando che quel primo invio era
volto solo a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni
commerciali. Nella sua decisione l’Autorità ha spiegato che occorre ottenere
sempre il consenso del destinatario prima di effettuare qualunque uso
dell’indirizzo di posta elettronica se l’invio è a fini di pubblicità e
marketing.

Ribadendo un principio
fondamentale per l’uso degli indirizzi e-mail, l’Autorità ha poi sottolineato
che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile
in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato.

“Occorre dire un fermo no –
ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – alla prassi di
mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che
comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Cosi’ come bisogna smetterla
con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi
utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non puo’ tollerare
tali comportamenti intrusivi”.

 


Provvedimento del 20 aprile
2006

 


IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l’istanza inviata, ai
sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da XXX e c.
s.a.s. con la quale l’interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio
di posta elettronica non sollecitato (relativo all’attività svolta dal sito
Internet , ha chiesto la conferma dell’esistenza dei
dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma
intelligibile, di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la
logica su cui si basa il trattamento, nonchè gli estremi identificativi del
titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la
medesima nota l’interessato si opponeva, altresi’, al trattamento dei dati in
questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato
al Garante il 17 gennaio 2006 (nonchè la successiva nota inviata via fax il
21 febbraio 2006) da Luca Bosi nei confronti di XXX e c.
s.a.s., con il quale l’interessato, nel lamentare il mancato riscontro della
resistente, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico
di quest’ultima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti
d’ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2006 con la quale questa
Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del
trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonchè
l’ulteriore nota del 28 febbraio 2006 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7,
del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata
via fax il 20 febbraio 2006, con la quale la resistente, nel fornire i propri
estremi identificativi ed un generico riscontro in ordine a finalità, modalità
e logica del trattamento effettuato, ha sostenuto che l’invio della contestata
comunicazione elettronica all’indirizzo e-mail del ricorrente era lecito,
dal momento che tale comunicazione –volta esclusivamente a richiedere “il
consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali
“– non
rientrerebbe, a suo avviso, nella previsione di cui all’art. 130 del Codice;

VISTE le note inviate via
fax il 26 febbraio e il 30 marzo 2006 con le quali il ricorrente ha contestato
il riscontro ottenuto e la liceità del trattamento effettuato;

RILEVATO che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell’art. 130 del
Codice anche un’unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per
l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata che
comprendeva un messaggio volto ad illustrare l’attività svolta dalla
resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell’interessato (salvo
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l’eventuale
reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo
rende per cio’ stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni
elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover
dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2,
del Codice in ordine alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi
del titolare del trattamento, le finalità, le modalità e la logica dello
stesso nonchè di avere conferma dell’esistenza dei dati personali che lo
riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile alla luce del
sufficiente riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

RITENUTO, invece, di dover
accogliere il ricorso del ricorrente in ordine alle restanti richieste
(conoscere l’origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile del
trattamento eventualmente designato ai sensi dell’art. 29 del Codice e i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati,
nonchè ad ottenere riscontro all’opposizione al trattamento dei dati
dell’interessato, tramite la cancellazione del suo indirizzo di posta
elettronica e l’adozione di idonee misure volte ad evitare l’eventuale inoltro
in futuro di ulteriori comunicazioni e-mail allo stesso), dal momento che
la resistente non ha fornito al riguardo alcun riscontro, ritenuto, quindi, di
dover ordinare a e c. s.a.s. di aderire a tali
richieste, fornendo riscontro al ricorrente entro il 30 maggio 2006 e dando
anche comunicazione dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa
data;

VISTA la documentazione in
atti;

VISTA la determinazione
generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base,
determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso
nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,
considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del
ricorso e ritenuto di porli a carico di XXX e c. s.a.s.
nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti
motivi;

VISTI gli artt. 145 e s.
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);

VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe
Fortunato;


TUTTO CIO’ PREMESSO IL
GARANTE

a) accoglie il ricorso in
ordine alle richieste volte a conoscere l’origine dei dati, gli estremi
identificativi del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonchè in ordine
all’opposizione al trattamento dei dati dell’interessato, e ordina alla società
resistente di fornire riscontro al riguardo all’interessato entro il 30 maggio
2006, dando anche conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la
medesima data;

b) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura
forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento
posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per
giusti motivi, a carico di XXX e c. s.a.s., che dovrà
liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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