Penale

Non commette reato l’indigente che occupa la casa – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 35580 del 26/09/2007

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Non è reato
occupare una casa se ci si trova in stato di necessità, perchè avere
un’abitazione rientra tra i diritti primari delle persone. E’ quanto ha
stabilito la II Sezione della Cassazione accogliendo il ricorso presentato da
una donna che era stata condannata per aver occupato abusivamente un
appartamento dell’Iacp mentre versava in condizioni di grave indigenza. Ma
attenzione, La Cassazione non ha affatto autorizzato condotte antigiuridiche,
essendosi limitata  ad escludere l’applicazione di sanzioni penali per chi ha
compiuto l’occupazione abusiva versando in stato di necessità,  ma lasciando
aperta la strada dell’uso della forza pubblica per lo sgombero dell’appartamento
occupato.

La corte d’appello l’aveva
condannato la ricorrente al pagamento di una multa di 600 euro per occupazione
abusiva, ma la decisione della Cassazione ha ribaltato il verdetto.

Sottolinea il Supremo
Coillegio che ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità
previsto dall’Art.54 del codice penale, rientrano nel concetto di danno grave
alla persone ” si legge nella sentenza ” non solo la lesione della vita o dell’integrità
fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti
fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell’art.2 della
Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni
che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto in quanto si
riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali
deve essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un
alloggio rientra fra i bisogni primari della persona.

Tale interpretazione
estensiva del concetto di danno grave alla persona fa si’ peraltro, siccome
evidenziato dalla sentenza  Cassazione Sez. II n. 24290 del 19/03/2003, che più
attenta e penetrante deve essere l’indagine giudiziaria diretta a circoscrivere
la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui sono indiscutibili gli
elementi costitutivi della stessa ” necessità ed inevitabilità ” non potendo i
diritti di terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente
comprovate.

Nel caso di specie la Corte
territoriale ha totalmente omesso qualunque indagine sia al fine di rilevare le
effettive condizioni dell’imputata, l’esigenza di tutela del figlio minore, la
minaccia dell’integrità fisica degli stessi, sia al fine di verificare la
sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti della necessità ed
inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall’art. 54 c.p.,
consentono di ritenere la sussistenza dell’esimente in parola.

 

Sulla base di tali
argomentazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza di appello rimettendo la
causa ad un’altra sezione della Corte territoriale affinchè svolga una corretta
valutazione sulla sussistenza dell’invocato stato di necessità

 

(M.M. ©
Litis.it, 27 SEttembre 2007)

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