Rignano Flaminio. I racconti dei minori non spontanei – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 37147 del 09/10/2007
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motivazione della sentenza in rassegna è già stata pubblicata su Litis.it il 9
Ottobre 2007.
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CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 37147 del 09/10/2007
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA
SEZIONE PENALE
Composta
dagli Ill.mi sigg.:
Dott. Lupo
Ernesto Presidente
1. Dott.
Grassi Aldo Consigliere
2. Dott.
Squassoni Claudia Consigliere
3. Dott.
Gentile Mario Consigliere
4. Dott.
Fiale Aldo consigliere
Ha
pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso
proposto da:
Pubblico
Ministero Presso
Corte
d’Appello di Roma
Nei confronti
di:
…
Avverso
Ordinanza del 09/05/2007
Trib.
Libertà di Roma
Sentita la
relazione fatta dal consigliere Squassoni Caudia
Lette/sentite
le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i
difensori Avv. Coppi Franco Carlo, Avv. Nato Giosuè, Avv. Palustri Emilio, Avv.
Nuccari Domenico, tutti del foro di Roma.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato la misura
cautelare della custodia carceraria , per il reato di violenza sessuale di
gruppo, a S. G., D. M. P., M. S. C., P. M., L. C., D. S. W. K., avendo con
riferimento le investigazioni espletate dalla Polizia e dal pubblico Ministero.
Esse erano costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro
coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state ritenute intrinsecamente
credibili ed affidabili perchè corroborate da riscontri esterni (tra i quali i
più significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai genitori,
l’esito della consulenza che aveva concluso come i piccoli avessero una sindrome
post-traumatica da abusi sessuali, i certificati medici, la compatibilità dei
luoghi ove, secondo i minori, avvenivano le violenze con le abitazioni dei
coniugi S. e della P.).
In base a
tali indagini, il Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale
gravità da sostenere la conclusione che vari alunni dello asilo di Rignano, nel
corso dell’anno 2005-2006, venivano condotti fuori dalla scuola dalle insegnanti
D. M., P., M. e dalla bidella L.; indi venivano portati, con l’aiuto dello S. e
di W., nelle case delle maestre ove erano narcotizzati, sottoposti con minacce e
violenze, anche crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano
costretti a partecipare a riti satanici; alcuni atti sessuali, secondo i bambini
avvenivano anche all’asilo.
In esito a
richiesta di riesame degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con
ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i piccoli, tramite i genitori,
descrivessero, con abbondanza di particolari, fatti atroci addebitabili a
persone note; tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che il materiale indiziario
agli atti fosse insufficiente ed anche contraddittorio, si da non integrare la
soglia di gravità richiesta dall’art. 273 c.p.p.,
per le seguenti ragioni.
A) Le denunce
degli abusi sono avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente
"particolari", se non "sospette", dal momento che i genitori si erano più volte
riuniti scambiandosi informazioni sul crescendo delle accuse;
B) La
consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di
Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei
minori: inoltre, l’esperto nominato dal pubblico Ministero ha effettuato
indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha
considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre
l’abuso.
C) Non è
stato accertato (anche perchè mancano indagini sul punto) se fosse possibile
che numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per
un lungo lasso temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e
senza che alcuno accudisse ai bambini lasciati in asilo.
D) Non è
stata spiegata la circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini
(fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero
dovuto lasciare anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i
pediatri, nelle normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di
violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso dell’anno scolastico
2005/2006, ma successivamente alla chiusura dello stesso.
E) Le
descrizioni, da parte dei minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi
sono generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni
degli indagati; il riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui è
avvenuto non è decisivo.
Per
l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il
Procuratore della repubblica deducendo difetto di motivazione e sostenendo che
gli elementi probatori, se valutati complessivamente, assumono un univoco
significato dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 273
cpp. Nei motivi principali ed aggiunti il Pubblico Ministero ricorrente rileva
che:
-
Il
Tribunale ha trascurato la diversità tra "prova" funzionale alla
affermazione di responsabilità ed "indizi" che permettono una misura
restrittiva; -
Le
dichiarazioni dei genitori delle persone offese sono attendibili (in quanto
riferiscono fatti e comportamenti direttamente appresi) e non è
evidenziabile una reciproca suggestione o "cospirazione dei denuncianti a
danno degli indagati". L’arricchimento dei dettagli nella successione
temporale delle denunce discende dallo approfondimento dei racconti dei
bambini che, escussi con sempre maggiore attenzione, hanno fornito nuove
informazioni; -
La
consulenza psicologica, affidata ad una esperta nel settore, è stata
condotta con le metodologie e le cautele suggerite dalla Carta di Noto e la
videoregistrazione non è stata sempre effettuata per la reazione negativa
dei bambini; il sopralluogo presso la scuola e la osservazione esterna delle
abitazioni degli indagati, effettuati dalla consulente, erano opportuni per
valutare l’attendibilità dei minori; -
I
bambini presentano comportamenti sessuali preoccupanti ed atipici per la
loro età e segni di sofferenza: solo l’apprezzamento ed il discernimento di
quei sintomi da parte dei genitori si colloca dopo la chiusura della scuola:
sul punto, manca la valutazione delle dichiarazioni dei sanitari e pediatri;
-
Sussistono riscontri esterni alle accuse dei dichiaranti quali gli
indicatori fisici degli abusi (irritazione dei genitali, l’anite rossa di
una piccola ed il setto all’imene di una altra, i residui di benzodiazepine
su due minori), l’individuazione dei giocattoli, la videoregistrazione dei
colloqui tra genitori e figli.
Hanno
presentato memorie il Prof. Coppi, per gli indagati D. M. e S., ed il Prof.
Taormina; questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per il
decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore considerazione, che il Prof.
Taormina tutela la posizione di D.M.C. che non è tra le vittime dei reati
oggetto della impugnata ordinanza.
La prima
censura non trova conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.
E’ noto come
la nozione di indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda che
si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o indirette (che, a determinante
condizioni, sono sufficienti per affermare la responsabilità di un imputato)
ovvero a quegli elementi delle indagini, che non assurgono tecnicamente al rango
di prova, ma legittimano una misura cautelare.
In questo
secondo caso, è necessario che il quadro indiziario offerto dall’organo della
accusa, considerato nel suo complesso, sia connotato dal requisito della
gravità consistente nella alta probabilità (non nella certezza richiesta in
sede di giudizio per l’affermazione della responsabilità) capace di resistere
ad ipotesi alternative, della esistenza del reato e della attribuibilità dello
stesso indagato.
Pertanto, gli
indizi richiesti dall’art. 273 cpp, valutati globalmente e collegati tra di loro
in modo organico, devono essere idonei a configurare un quadro di elementi
probatori (sia pure non definitivo e suscettibile di revisione critica) tale da
fare apparire consistente la tesi dell’accusa.
Non si deve
disconoscere la differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna
e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare; tuttavia anche
in questa ipotesi, necessita che gli elementi a carico dello incolpato conducano
ad un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza, che solo
offre la garanzia che le misure restrittive della libertà abbiano carattere
eccezionale.
Tanto
premesso, si osserva come il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione
tra indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio istruttorio