Civile

Condizioni e limiti alla interruzione della alimentazione mediante sondino nasogastrico a persona in coma vegetativo irreversibile – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007

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Pubblichiamo, in allegato
pdf, la sentenza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione, a firma del
consigliere relatore Dott. Alberto Giusti, con la quale il Supremo collegio ha
deciso in merito alla nota vicenda di Eluana Englaro.

Secondo la Cassazione, gli
atti devono essere rimessi ad una diversa sezione della Corte di Appello di
Milano che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

 

“Ove il malato giaccia da
moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente,
con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia
tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede
alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta,
e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice puo’ autorizzare la
disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle
misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del
paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la
condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre
la benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che
tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue
precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e
dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere
in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o
l’altro presuppoto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione,
dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita,
indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere
e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano
avere, della qualità della vita stessa”.

 

N.B. Dal testo della
sentenza non sono stati eliminati i dati identificativi delle parti, come
previsto dall’art 52 del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 in quanto il provvedimento è
stato già diffuso dai mezzi di stampa e trattasi di caso noto alla pubblica
opinione

 

Allegato pdf:

CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007

 

 

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