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Infortuni sul lavoro. Per i danni da amianto ne risponde tutto il Cda nelle aziende – Cassazione Penale, Sentenza 38991/2010

Stretta della Cassazione sulle morti bianche per esposizione alle polveri di amianto. Possono chiedere direttamente anche i danni morali tutte le associazioni di fatto che rappresentano i lavoratori, pure quelle nate successivamente. Non solo. Nei casi di gravi inadempienze sulla sicurezza ne risponde l’intero consiglio di amministrazione. Sono questi i punti fermi raggiunti dalla Corte di cassazione (sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010) sul tanto discusso tema dell’amianto e delle responsabilità delle aziende.

La Cassazione, rifacendosi alla giurisprudenza del 2007, ricorda che “anche in presenza di una delega di funzioni a uno o piu’ amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a cio’ che attiene alle scelte aziendali di livello piu’ alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilita’ del datore di lavoro”.

Il principio e’ stato sancito dalla Suprema Corte che si e’ occupata di un gravissimo incidente avvenuto ormai quarant’anni fa nello stabilimento ‘Montefibre’ di Verbania dove morirono 11 operai che inalarono amianto. Anche se le deleghe sulla sicurezza del lavoro sono state affidate ad un singolo componente, osserva piazza Cavour, “tutta l’amministrazione ha una posizione di garanzia” in caso di incidenti.

In particolare, i supremi giudici rilevano che “in plurime sentenze la Cassazione ha avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da societa’ di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione”. Una responsabilita’ perfettamente applicabile anche nell’azienda in questione dove l’utilizzo dell’amianto “poneva costantemente i lavoratori a rischio di inalazioni delle relative polveri”.

Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 38991 del 04/11/2010

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