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Il giudice non può ridurre l’onorario dell’avvocato se è impugnato l’an debeatur – Cassazione Civile, Sentenza n. 22478/2010

Qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al pagamento di una somma a titolo di prestazioni professionali di avvocato, sia appellata limitatamente all’an debeatur, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare anche la quantificazione del credito, stante l’autonomia della pronuncia sull’an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur.

 Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 22478 del 04/11/2010
(Presidente, Settimj; Estensore, De Chiara)

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell’art.380 bis cpc si legge quanto segue:
<<l’avv. Omissis ricorre per cassazione avverso sentenza di appello con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di prestazioni  professionali proposta dal Sig omissis, il Tribunale di Genova, pur dando atto che l’appellante si era limitato a contestare genericamente il diritto azionato, ha ridotto l’importo degli onorari pretesi dal professionista e riconosciuti dal giudice di primo grado.
L’avv omissis denuncia, con l’unico motivo di ricorso, l’extrapetizione in cui è incorso il giudice di appello, il quale, adito dall’appellante sulla sola questione della spettanza del compenso ( an debeatur) e pur respingendo la relativa censura, ha di ufficio ridotto l’importo degli onorari ( quantum debeatur), su cui l’appellante non aveva sollevato questioni.
Il ricorso sembra manifestamente fondato, atteso che, qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al pagamento di una somma, sia appellata limitatamente all’an debeatur, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare anche la quantificazione del credito, stante l’autonomia della pronuncia sull’an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur ( e pluribus, Cass.12176/2003, 363/1989, 6339/1981).>>.

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M  e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal collegio

che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va corrispondentemente cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma terzo ult. parte, cpc, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ridotto la somma dovuta dall’intimato;

Che le spese dell’intero giudizio , sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e condanna l’intimato alle spese dell’intero giudizio, liquidate in euro 800,00, di cui 700,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di primo grado, in euro 700,00 di cui 600,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di appello e euro 800,00 di cui 600,00 per onorari quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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