Norme & Prassi

Decreto Legislativo 12/11/2010 – Misure urgenti in materia di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

CONSIDERATA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

RITENUTA inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell’interno;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.

2. All’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente: “3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all’articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter”.

Art. 2
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

1. All’articolo 2-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.”.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l’affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno adottato in attuazione dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

3. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale”.

4. Dopo l’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: “Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.”

CAPO II
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3
(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-undecies:
 1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per finalità di lucro, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;”;
 
 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis, affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione al Fondo unico giustizia, per essere versate all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”

b) all’articolo 2-sexies, al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 2, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;”;
 b) all’articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: “3-quater. L’Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata previa valutazione delle esigenze di tutela dei creditori di buona fede.”.

3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, stipula, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 e nei limiti stabiliti dall’autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tal fine e per le esigenze connesse all’istituzione di sedi secondarie, in attesa della piena disponibilità dei proventi di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dal comma 1, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012, oltre alle assegnazioni in via ordinaria di cui all’articolo 10 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4
(Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo le parole: “persone fisiche” sono inserite le seguenti: “e le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura”;
 b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “I soggetti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali”;

 c) al comma 2, dopo le parole: “persone fisiche” sono inserite le seguenti: “e le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura”;

 d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “I soggetti costituiti in un giudizio civile nelle forme previste dal codice di procedura civile e non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali”.

Art. 5
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale)

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.”.

Art. 6
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l’aliquota del 3% nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell’Interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno.
I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.”

Art. 7
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l’attività del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

CAPO III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 8
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 9
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 3,
  1) al comma 1 le parole “bonifico bancario o postale.” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”;

  2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

  3) al comma 4 le parole “bonifico bancario o postale.” sono sostituite dalle seguenti: “bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”;

  4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”;

  5) il comma 6 è soppresso;

  6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  “7 I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”;

  7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

  “8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.”;

  8) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

  “9-bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto.”.

 b) all’articolo 6,

  1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

  2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  “5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 10
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci)

1. All’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.”.

Art. 11
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al terzo comma le parole “sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento” sono sostituite dalle seguenti:

 “anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. Ai fini dell’applicazione della confisca si tiene conto delle disposizioni dell’articolo 11 della presente legge”.

 b) al quinto comma è premesso il seguente periodo: “La disposizione indicata nel terzo comma non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.”.

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO E PER LE STRUTTURE OPERATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER L’ATTIVITA’ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 12
(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

Art. 13
(Servizio di gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile adibita alle attività di antincendio boschivo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività aerea di spegnimento degli incendi e delle connesse attività operative, manutentive, addestrative e di formazione il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri assume, in via transitoria, sulla base delle licenze e certificazioni di esercenza in corso di validità anche rilasciate a soggetti terzi, la gestione degli occorrenti fattori produttivi.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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