CivileGiurisprudenza

Si all’assegno di mantenimento anche se la ex moglie ha una nuova convivenza occasionale – Cassazione Civile, Sentenza 23968/2010

Alcuna modifica delle condizioni economiche accessorie alla separazione può aversi, senza comparare la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e le sue modifiche nel tempo.
Ne consegue che la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento.

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 23968 del 25/11/2010

Svolgimento del processo

Con decreto del 3 novembre 2005, la Corte d’appello di Bari ha accolto il reclamo proposto da [OMISSIS] avverso il provvedimento del Tribunale di Trani dell’11 gennaio 2005 ed ha revocato, a decorrere dall’11 novembre 2004, data del ricorso in primo grado, il contributo posto a suo carico di mantenimento della moglie separata [OMISSIS], compensando tra le parti le spese del giudizio.
Ritenuta rinunciata ogni richiesta del [OMISSIS] di ridurre il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli minori [OMISSIS] e [OMISSIS] conviventi con la madre, alla quale a tal fine erano erogati mensilmente Euro 472,00, la Corte ha limitato l’esame del reclamo al mancato rigetto in primo grado della domanda di revoca dell’assegno di Euro 200,00, per il mantenimento della moglie.

Ritenuto incontestato che la [OMISSIS] conviveva con altro uomo, imprenditore edile, da tale circostanza la Corte di merito ha desunto che la donna era mantenuta dal convivente e, quindi, per tale nuova situazione di fatto, pur non avendo il reclamante provato il preteso lavoro della donna, l’assegno a carico del marito in favore di lei dovesse essere revocato, in accoglimento dell’impugnazione. Anche senza la prova di una permanente diminuzione dei redditi dell’uomo, posta a base della domanda di riduzione di quanto da lui mensilmente erogato per moglie e figli e dedotta pure in ragione di una relazione del [OMISSIS] con altra donna dall’unione con la quale era nato un figlio al cui mantenimento egli doveva provvedere, la Corte, lasciata inalterata ogni statuizione sul contributo al mantenimento dei figli conviventi con la madre, ha ritenuto fondata la richiesta del reclamante di revoca dell’assegno alla moglie, a causa della convivenza di lei con altro uomo a decorrere dalla data della domanda di modifica delle condizioni della separazione.

Per la cassazione di tale decreto la [OMISSIS], ai sensi dell’art. 111 Cost., propone ricorso di cinque motivi, notificato il 23 marzo 2006 al [OMISSIS], che non resiste in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la [OMISSIS] deduce che la Corte d’appello ha violato gli artt. 710, 737, 739 e 741 c.p.c., oltre che l’art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 345 e 277 c.p.c., avendo deciso oltre i limiti della domanda proposta in primo grado, ovvero su una domanda nuova prospettata per la prima volta con il gravame.

Deduce la ricorrente che il reclamo del [OMISSIS], come rilevato dalla stessa Corte di merito, atteneva alla sola statuizione del decreto di primo grado di rigetto della revoca dell’assegno di mantenimento per la moglie, dovendosi considerare incensurato quanto statuito per il mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre.

Con il reclamo, si era domandato di revocare l’assegno di mantenimento per la moglie, confermando quello per i figli di Euro 472,00 al mese, così modificando la domanda originaria che chiedeva la riduzione ad Euro 300,00 di quanto dovuto per il coniuge e i figli dal ricorrente, senza distinzione dei due diversi contributi, per cui, nella istanza di riduzione di questi, non era compresa quella di revoca dell’assegno in favore della moglie di cui al reclamo, che costituiva quindi domanda nuova.

1.2. In secondo luogo, la [OMISSIS] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 189 disp. att. c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in relazione all’art. 145 c.c., cioè quello della convivenza della ricorrente con altro uomo che le avrebbe corrisposto il necessario a renderla autosufficiente, imponendo la revoca del contributo in suo favore.

Risulta affermato in decreto erroneamente che la revoca dell’assegno di mantenimento per la [OMISSIS] decorre dalla data della domanda, mentre i provvedimenti emessi nella sentenza di separazione e quelli modificativi di essa sono di regola costitutivi e con effetti ex nunc, come risulta dall’art. 189 disp. att. c.p.c. che regola l’efficacia delle ordinanze relative alla separazione personale dei coniugi e dagli stessi poteri del giudice che interviene a tutela della famiglia, con provvedimenti operativi nel corso del tempo ed emessi rebus sic stantibus (art. 145 c.c.); si evita in tal modo la restituzione delle somme ricevute dal beneficiario dei contributi attribuiti provvisoriamente.

1.3. Si lamenta in terzo luogo la violazione degli artt. 710 e 711 c.p.c., in rapporto agli artt. 155 e 156 c.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., perché la ricorrente ha ammesso nel merito la convivenza con altro uomo solo per cinque mesi per cui manca lo stesso presupposto di fatto della stabile relazione posta a base della sua pretesa autosufficienza. Comunque in diritto pure la relazione stabile del coniuge avente diritto al mantenimento non esonera l’altra parte dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in suo favore, in rapporto agli artt. 155 e 156 c.c., in mancanza della prova che il convivente provveda integralmente ai bisogni di chi chiede il contributo.
In realtà il Tribunale di Trani in primo grado aveva ritenuto indimostrate le sopravvenute nuove circostanze che avrebbero consentito la modifica del pregresso regime patrimoniale nei rapporti tra coniugi e, nel caso, non solo non si era provata la convivenza stabile della donna con altro uomo ma neppure la modifica in senso migliorativo delle condizioni economiche della [OMISSIS]
Erroneamente la Corte di merito richiama un orientamento per il quale la eventuale convivenza del beneficiario di assegno con un terzo munito di redditi adeguati al mantenimento anche di chi chiede il contributo fa venire meno l’obbligo di corrispondere l’assegno, potendosi presumere che il beneficiario sia fornito dal convivente di mezzi adeguati. La mancata prova non solo del prosieguo della convivenza ma anche del fatto che la stessa abbia migliorato le condizioni economiche della [OMISSIS] esclude la correttezza della nuova valutazione comparativa dei redditi delle parti a base della disposta revoca dell’assegno di mantenimento.

1.4. Si deduce in quarto luogo motivazione apparente e perplessa del decreto impugnato ai sensi dell’art. 737 c.p.c., con violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e falsa applicazione dell’art. 116 dello stesso codice di rito.
L’affermazione che la [OMISSIS] sia attualmente mantenuta dal suo convivente, con il quale avrebbe costituito una famiglia di fatto, non tiene conto della contestazione di tale circostanza da parte della donna, che ha negato di avere instaurato una duratura relazione more uxorio, essendosi il rapporto della donna con tale [OMISSIS] interrotto dopo pochi mesi dal suo inizio.
La Corte non ha neppure esercitato i suoi poteri officiosi per accertare la attuale situazione di fatto della ricorrente, nonostante i solleciti in tale senso del difensore della donna.

1.5. L’ultimo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 156 c.c. e degli artt. 710 e 711 c.p.c., essendo la revisione delle condizioni accessorie emessa sempre rebus sic stantibus, con la conseguenza che, anche per ragioni di economia processuale, la corte doveva disporre di ufficio accertamenti per chiarire la pretesa convivenza con altro uomo della [OMISSIS].

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero l’interpretazione della domanda non può non fondarsi sulla volontà di chi la propone, che deve essere individuata dal giudice di merito con motivazione logica e congrua (Cass. 5 luglio 2001 n. 9058) e che, nella concreta fattispecie, ha fatto ritenere all’origine prospettata la richiesta di riduzione delle somme erogate dal [OMISSIS] per il mantenimento della moglie e dei figli ad Euro 300,00 dall’originaria somma pagata di Euro 672,00, di cui Euro 472,00 per i figli ed Euro 200,00 per la moglie.

Con il reclamo l’attore ha chiesto di ridurre quanto da lui dovuto, così come già domandato con il ricorso introduttivo del giudizio, modificando solo la qualificazione giuridica degli stessi fatti posti a base della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento della moglie, e pervenendo ad un petitum di riduzione di quanto da lui dovuto, con la mera revoca dell’assegno a favore della moglie, rinunciando ad ogni richiesta riduttiva delle somme corrisposte quale contributo al mantenimento dei figli.

Non essendovi modifica dei fatti a base della domanda, cioè della causa petendi, ma solo una precisazione sulla loro qualificazione giuridica, e rimanendo ferma la richiesta di riduzione di quanto corrisposto mensilmente dal [OMISSIS] alla [OMISSIS], per lei e i figli, sia pure in misura minore di quella chiesta all’origine (Euro 472,00 in luogo di Euro 300,00), nessuna domanda nuova vi è stata per cui dovesse ritenersi precluso il motivo di reclamo (Cass. 10 novembre 2008 n. 26905) sul quale la Corte di merito ha quindi correttamente deciso senza violare il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. e le altre norme indicate nel primo motivo di impugnazione, che è quindi infondato.

2.2. Il terzo motivo di ricorso è, sul piano logico, preliminare a tutti gli altri, relativi alla decorrenza della disposta revoca del contributo al mantenimento della moglie (secondo motivo), alla situazione di autosufficienza economica che si è presunta per la supposta convivenze della [OMISSIS] con altro uomo (quarto motivo) e attinente all’epoca in cui tale situazione si sarebbe avuta (ultimo motivo di ricorso), dovendo verificarsi se, sul piano probatorio, il decreto impugnato abbia correttamente giustificato la disposta revoca dell’assegno per la [OMISSIS], in ragione di una convivenza di cui si è contestata la permanenza e la idoneità a rendere la donna autosufficiente sul piano reddituale, modificando la situazione economica di lei.

Non è dubbio infatti che alcuna modifica delle condizioni economiche accessorie alla separazione può aversi, senza comparare la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e le sue modifiche nel tempo (Cass. 28 aprile 2010 n. 10222 e 5 dicembre 2008 n. 28835).

Nel caso peraltro, come ripetutamente affermato da questa Corte, la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento (Cass. 10 agosto 2007 n. 17643 e 10 novembre 2006 n. 24056).

La [OMISSIS], nel giudizio di merito, ha espressamente negato che la sua relazione con altro uomo sia durata più di cinque mesi, ribadendone quindi il carattere occasionale e la sua non incidenza sulla propria posizione patrimoniale e reddituale.

La Corte d’appello non ha proceduto all’accertamento della durata e della natura della relazione della [OMISSIS] con altro uomo a fronte della contestazione della donna sulla stabilità e permanenza nel tempo della convivenza di cui sopra, con conseguente omessa motivazione su tale fatto decisivo per la decisione e sulla conseguente modifica, in melius delle sue condizioni economiche.

Deve quindi ritenersi carente la motivazione sui fatti a base della prova o anche della mera presunzione circa la stabile convivenza della donna con un terzo e la incidenza di tale relazione sulle condizioni economiche di lei, non avendo i giudici del merito tenuto conto delle contestazioni della [OMISSIS] sul punto, incompatibili con il preteso mutamento di fatto delle condizioni di vita ed economiche delle parti nel tempo, che sono il presupposto della decisione adottata dalla Corte, fondata su circostanze non solo non provate ma anche contestate dalla donna (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2338 e 11 settembre 1998 n. 9028).

La sentenza oggetto di ricorso deve quindi cassarsi per tale profilo, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione perché proceda ad accertare i fatti in base ai quali decidere se vi è la convivenza e il miglioramento economico delle condizioni della donna, che possano determinare la cessazione del contributo a carico del marito.

2.3. In conclusione, deve rigettarsi il primo motivo di ricorso e accogliersi il terzo, con assorbimento degli altri motivi d’impugnazione e il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perché accerti se vi è la convivenza della donna con altro uomo e se da tale vicenda derivi per la [OMISSIS] un miglioramento delle condizioni economiche tale da far venire meno il suo diritto al mantenimento da parte del [OMISSIS], provvedendo pure alle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Depositata in Cancelleria il 25 Novembre 2010

 

 

 

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