CivileGiurisprudenza

Sanzioni amministrative. Non applicabile in appello la regola del foro erariale – Cassazione Sezioni Unite, Ordinanze 23285, 23286, 23594/2010

Con le tre ordinanze nn. 23285, 23286 del 18 novembre e n. 23594 del 22 novembre 2010, le S.U. della S.C. hanno affermato che la regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative. La questione su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, over sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dellìart. 341 c.p.c., oppure all’eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma dell’art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611.

Le Sezioni Unite hanno spiegato che il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui sopra, senza null’altro disporre. Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del processo di primo grado davanti al tribunale – art. 359 c.p.c.
L’introduzione di una deroga a questo principio avrebbe potuto essere ravvisata solo in presenza di una esplicita disposizione iun tal senso.

Le particolari norme procedurali dettate in materia di sanzioni amministrative – spiegano i giudici -, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini della individuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti. Ma l’argomento – di per sè debole essendo la difesa personale solo facoltativa – è destinato a cadere a fronte di quanto osservato in proposito della mancanza di una espressa previsione òegislativa di “ultrattività del rito”, che estenda all’appello l’applicabilità delle norme suddette.

Ma per i Supremi Giudici, la ragione per cui va dichiarata la competenza del tribunale periferico risiede nella estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del “foro erariale”, stabilita per la generalità delle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato dall’art. 25 c.p.c.

L’applicazione di questa norma è tuttavia esclusa dal primo comma dell’art. 7 del t.u. sopra citato, tra l’altro, “per i giudizi innanzi ai pretori”, ma riaffermata dal secondo comma per “l’appello delle sentenze dei pretori pronunciate nei giudizi suddetti”.

Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito all’abolizione del giudice unico di primo grado, La Corte di Cassazione ha deciso che <<le controversie che, prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. e all’art. 244 del d. lgs. n. 51 del 1988, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità “in parte qua” l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore>>, soffiungendo, però che <<ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, convalida di sfratto ecc.), ogni qual volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rsipetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa>> (Cass, s.u. 2 luglio 2008 n. 18036).

Alla luce di questo precedente – conclude la Corte – dal quale non vi é ragione di dissentire, si deve ritenere che l’esenzione del foro erariale, per le cause qui in considerazione, ab origine deriva non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice <<del luogo in cui è stata commessa la violazione>>, per una esigenza di prossimità rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perciò questa corte ha ritenuto che l’esenzione suddetta non è venuta meno per il campo delle sanzioni amministrative.

L’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può essere senz’altro essere estesa anche all’appello.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è, dunque:

<<La regola del “foro erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative>>

(Litis.it, 9 Dicembre 2010, Marco Martini)

 
 

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