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Risoluzione di diritto del contratto di assicurazione e pagamento rateizzato dei premi – Cassazione Civile, Sentenza 22264/2010

In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1901, terzo comma, cod. civ., ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso – relativamente al quale è dovuto il pagamento anzidetto, nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto – è quello più breve coperto dalla singola rata.

Spiega la Cassazione che, limitatamente al periodo assicurato coperto dalla singola rata, l’imposizione all’assicurato dell’obbligo di pagare nonostante il venir meno della copertura assicurativa trova una sua giustificazione nel fatto vhe nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi, quindi la determinazione dell’entità dei premi, avvengono anteriormente alla conclusione dei contratti, prima amcora di sapere se l’assicurato si renderà o meno inadempiente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti vengano correttamente eseguiti.
Va poi considerato che la prestazione della garanzia si estende quanto meno al periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio, e che – se è pur vero che la copertura viene meno qualora il premio non venga pagato in quel termine – resta il fatto che a priori, finché non abbia notizia dell’inadempimento, l’assicuratore è tenuto a predisporre i mezzi per adempiere.

Vale a dire, sottolinea la Cassazione, che il mancato pagamento anche di una singola rata del premio viene ad alterare un equilibrio economico fondato su previsioni e calcoli delicati e complessi, che era stato legittimamente preventivato e che l’assicurato colposamente disattende.

L’obbligo di corrispondere il premio, nonostante la sospensione prima e il definitivo venir meno poi della garanzia, trova perciò una sua giustificazione economica.

Ma ciò vale limitatamente al periodo a cui si riferisce la singola rata.

Per il tempo successivo – si legge nella sentenza – l’assicuratore, acquisita conoscenza dell’adempimento, si trova in grado di compiere cosapevolmente le sue scelte, attivandosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto, nel qual caso costituirebbe soluzione abnorme e sperequata il consentirgli di protrarre ciò nonostante gli effetti contrattuali esclusivamente in suo favore, e così consentirgli di continuare ad esigere il premio pur restando esonerato dall’obbligo di prestare garanzia.

(Litis.it, 13 Dicembre 2010)

Testo integrale in PDF: Sentenza n. 23264 del 18 novembre 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone,  Relatore R. Lanzillo)

 

 

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