CivileGiurisprudenza

Caparra. Costituzione mediante consegna di assegno bancario – Cassazione Civile, Sentenza n. 17127/2011

Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti)

(© Litis.it, 17 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

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