E’ “penale” la clausola liquidativa dei danni per inadempimento di obbligazioni pecuniarie – Cassazione Civile, Sentenza 23273/2010
La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice disporre anche d’ufficio la riduzione della penale che ritenga manifestamente eccessiva, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.
Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva respinto la richiesta dei ricorrenti di ricondurre ad equità il pagamento degli interessi moratori, qualificando a domanda inammissibile, perchè nuova essendo stata proposta per la prima volta con l’atto di appello.
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso confermando l’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, già affermato da Cass. Civ. S.U. 13 settembre 2005 n. 18128 e Cass. Civ., Sez. 3, 28 marzo 2008 n. 8071
Sentenza n. 23273 del 18 novembre 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente F. Trifone, Relatore R. Lanzillo)