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Anche nei confronti del C.S.M. è esperibile il giudizio di ottemperanza – Tar Lazio, Sezione Prima, Sentenza n. 1 del 03/01/2011

Nel Caso in esame, Il Tar Lazio aveva già riconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei “presupposti e dei requisiti che fondano il riconoscimento dell’applicabilità del beneficio di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992” – in relazione alla assistenza continuativa prestata alla madre, portatrice di handicap grave – ed aveva circoscritto l’esercizio ulteriore del potere deliberativo del C.S.M. in ordine all’individuazione della sede e funzioni giudiziarie, indicando espressamente ed inequivocabilmente il “criterio della maggiore prossimità al comune di residenza della ricorrente e della genitrice portatrice di handicap grave”.

Nonostante ciò, il CSM, con la delibera 29 luglio 2010, in violazione delle statuizioni della sentenza provvisoriamente esecutiva, ha nuovamente assegnato la ricorrente al Tribunale di Nuoro, riproponendo in motivazione valutazioni (la possibilità di assistenza da parte di altri familiari) e considerazioni (un possibile utilizzo capzioso della l. n. 104/1992), non consentite alla luce degli accertamenti operati dalla pronuncia del Tar.

La ricorrente, ha dunque richiesto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tar Lazio a lei favorevole.

I giudici amministrativi hanno quindi  preliminarmente, considerarato inefficace, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. c), la delibera del CSM 29 luglio 2010, poiché assunta in violazione della sentenza n. 8826/2010 ed, in accoglimento del ricorso ha ordinayo al Consiglio Superiore della Magistratura di dare esecuzione alla citata sentenza, assegnando la ricorrente ad un ufficio giudiziario ubicato nella città di Napoli, ovvero, in accertata mancanza di tale possibilità, ad una sede giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Napoli, individuata secondo il criterio della maggiore contiguità territoriale al comune di residenza della ricorrente e della sua genitrice portatrice di handicap.

Il Tar ha anche stabilito che in caso di ulteriore inottemperanza del CSM, decorsi sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della sentenza, o da quella di notificazione, se anteriore, a tanto provvedrà il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, appositamente nominato dal Tar commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 8826/2010.

(Litis.it – 14 Gennaio 2010 – Nota a cura dell’Avv. Marco Martini)

Tar Lazio, Sezione Prima, Sentenza n. 1 del 03/01/2011

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 settembre 2009, depositato il successivo 7 ottobre, la ricorrente chiede che questo Tribunale voglia disporre per l’ottemperanza alla propria sentenza 29 aprile 2010 n. 8826.

La ricorrente, uditore giudiziario nominato con decreto del Ministro della giustizia 6 dicembre 2007, espone:

– di avere richiesto, senza esito, il riconoscimento, ai fini dell’assegnazione della sede e delle funzioni, dei benefici di cui alla l. n. 104/1992, in relazione alla assistenza continuativa prestata alla madre, portatrice di handicap grave;

– impugnato il provvedimento di diniego (deliberazione CSM 14 gennaio 2009), questo Tribunale, con ordinanza 10 luglio 2009 n. 941, ha accolto l’istanza cautelare “sospendendo l’assegnazione e la destinazione della ricorrente alla sede giudiziaria di Nuoro e mantenendo vacante un posto nella sede giudiziaria di Napoli”;

– con nuova deliberazione 9 settembre 2009, il Consiglio superiore della Magistratura confermava l’assegnazione della [OMISSIS] al Tribunale di Nuoro;

– impugnata tale deliberazione con ricorso per motivi aggiunti, questo Tribunale, dapprima con decreto monocratico, successivamente con ordinanza 23 settembre 2009 n. 4322, sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, “ribadendosi altresì l’esigenza di conservazione di un posto vacante nella sede giudiziaria di Napoli, e ove esso mancasse in sede giudiziaria viciniore”;

– con ordinanza 2 dicembre 2009 n. 5990, il Consiglio di Stato, sez. IV, respingeva l’appello proposto avverso la citata ordinanza n. 4322/2009;

– infine, con sentenza 29 aprile 2010 n. 8826 (alla quale si chiede disporsi l’ottemperanza), questo Tribunale ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti con i medesimi ricorsi impugnati;

– di avere notificato atto di diffida in data 13 luglio 2010, richiedendo al CSM di volerle assegnare”un posto vacante nella sede giudiziaria di Napoli e/o in una sede giudiziaria viciniore”;

– infine, con deliberazione 29 luglio 2010, il Consiglio superiore della Magistratura, ha nuovamente confermato l’assegnazione della [OMISSIS] al Tribunale di Nuoro.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione della sentenza n. 8826/2010; violazione art. 33 l. n. 1034/1971; violazione del giusto procedimento di legge; carenza di potere; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia; “perché del tutto erroneamente l’on. CSM si è sottratto all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 8826/2010”, in quanto esso avrebbe dovuto “destinare la dott.ssa [OMISSIS] in un posto vacante e disponibile nella sede giudiziaria di Napoli e/o in una sede viciniore”; né poteva il CSM prendere nuovamente in considerazione la posizione degli altri uditori, per avere il Tribunale stabilito che la loro posizione è recessiva, ovvero ribadire per la terza volta l’assegnazione al Tribunale di Nuoro sulla valutazione delle condizioni di salute dei familiari della ricorrente;

b) violazione della normativa sub a); violazione art. 21-septies l. n. 241/1990; stante la nullità assoluta del provvedimento adottato in violazione ed elusione del giudicato;

c) in via subordinata, violazione art. 32 l. n. 104/1992; erroneità della motivazione; illogicità manifesta;

d) erroneità della motivazione; illogicità manifesta; travisamento dei fatti; violazione di norme tecniche; contrasto con i precedenti; violazione art. 3, l. n. 104/1992.

Si è costituito in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi di seguito esposti.

Con la sentenza n. 8826/2010, immediatamente esecutiva (ed in ordine alla quale non risultano né la proposizione di appello né eventuali provvedimenti di sospensione dell’esecutività), questo Tribunale, nell’annullare le precedenti deliberazioni del CSM, ha affermato, tra l’altro, che “in presenza dei presupposti e dei requisiti che fondano il riconoscimento dell’applicabilità del beneficio di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, risultano ovviamente recessive le considerazioni svolte nella deliberazione, impugnata con i motivi aggiunti, relative alla posizione degli altri uditori giudiziari inseriti nella graduatoria per l’assegnazione delle sedi e funzioni, il cui “scavalcamento” è previsto e consentito dalla legge e dalla circolare del CSM del 5 novembre 2008”.

In particolare, si è accertato in sentenza che sia il padre sia il fratello della ricorrente “sono a loro volta portatori di patologie importanti che compromettono in senso oggettivo la possibilità di assicurare l’assistenza richiesta da persona affetta da cecità”.

Conseguentemente, la detta sentenza, nell’annullare le due precedenti delibere del CSM 14 gennaio 2009 e 9 settembre 2009, ha fatto salvi “i provvedimenti ulteriori in ordine all’individuazione della sede e funzioni giudiziarie, secondo il criterio della maggiore prossimità al comune di residenza della ricorrente e della genitrice portatrice di handicap grave”.

A fronte di tali statuizioni, il CSM, con deliberazione del 29 luglio 2010, considerando:

– che “vi sono altri familiari, diversi dalla dott.ssa [OMISSIS] . . . che possono sostituire quest’ultima nell’assistenza al parente portatore di handicap”;

– che appare evidente “come, nella fattispecie in esame, il solo fatto che padre e fratello della ricorrente siano affetti dalle indicate patologie non possa costituire un elemento realmente ostativo all’espletamento dell’attività assistenziale”;

ha ritenuto di dovere “accedere ad una applicazione rigorosa e non estensiva del beneficio previsto dalla legge n. 104 del 1992”, ed inoltre che “deve essere anche scongiurato il rischio che si realizza un utilizzo capzioso, o addirittura opportunistico, della situazione esistente, conseguendo quindi un vantaggio non dovuto per il magistrato richiedente”. Sulla base di tali considerazioni, la deliberazione citata dispone nuovamente l’assegnazione al Tribunale di Nuoro della dott.ssa [OMISSIS].

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come:

– per un verso, la sentenza di questo Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla [OMISSIS], dei “presupposti e dei requisiti che fondano il riconoscimento dell’applicabilità del beneficio di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992” e ha circoscritto l’esercizio ulteriore del potere deliberativo del CSM in ordine all’individuazione della sede e funzioni giudiziarie, indicando espressamente ed inequivocabilmente il “criterio della maggiore prossimità al comune di residenza della ricorrente e della genitrice portatrice di handicap grave”;

– per altro verso, il CSM, con la delibera 29 luglio 2010, in violazione delle statuizioni della sentenza provvisoriamente esecutiva, ha nuovamente assegnato la [OMISSIS] al Tribunale di Nuoro, riproponendo in motivazione valutazioni (la possibilità di assistenza da parte di altri familiari) e considerazioni (un possibile utilizzo capzioso della l. n. 104/1992), non consentite alla luce degli accertamenti operati dalla pronuncia di questo Tribunale.

Per le ragioni esposte, il Tribunale deve, preliminarmente, considerare inefficace, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. c), la delibera del CSM 29 luglio 2010, poiché assunta in violazione della sentenza n. 8826/2010 di questo stesso Tribunale. Quindi il Collegio, in accoglimento del ricorso (con particolare riguardo al primo motivo proposto), ordina al Consiglio Superiore della Magistratura di dare esecuzione alla citata sentenza, assegnando la ricorrente [OMISSIS] ad un ufficio giudiziario ubicato nella città di Napoli, ovvero, in accertata mancanza di tale possibilità, ad una sede giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Napoli, individuata secondo il criterio della maggiore contiguità territoriale al comune di residenza della ricorrente e della sua genitrice portatrice di handicap.

A ciò il CSM provvederà entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, o da quella di notificazione, se anteriore.

Il Tribunale nomina fin da ora, per il caso di ulteriore inottemperanza decorso il termine assegnato,, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 8826/2010, nei modi e termini sopra descritti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [OMISSIS] (n. 8478/2010 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esecuzione della sentenza n. 8826/2010 di questo Tribunale, nei modi e termini di cui in motivazione.

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro duemila/00 (2.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/01/2011

 

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